INPS: comunicato incontro del 29 gennaio

09 Febbraio 2015

 

News

 
COMUNICATO INCONTRO DEL 29/1/2015
 
 
 

Nel pomeriggio di ieri, a conclusione dell’incontro sui contratti integrativi 2012 dei dirigenti, dei professionisti e dei medici, le scriventi, in linea con quanto già rappresentato con nota unitaria del 28/1 u.s., hanno tra l’altro richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sull’esigenza di tenere ferme, con particolare riferimento alla questione dei dieci minuti di pausa previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, le regole attualmente in vigore presso le Strutture territoriali dell’Istituto.

 

A fronte delle argomentazioni addotte da Cgil, Cisl e Uil, la delegazione di parte pubblica ha precisato che nessuna innovazione sarà apportata alla disciplina a suo tempo introdotta con il messaggio hermes n. 10648 del 2/7/2013; messaggio che, adottato a conclusione di uno specifico tavolo di confronto di livello nazionale, precisava: “…i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa pari o superiore a sei ore giornaliere e rinunciano al buono pasto, qualora intendano fruire della pausa di dieci minuti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., potranno farlo all’interno della fascia oraria prevista per l’effettuazione della pausa mensa ordinaria dagli accordi decentrati vigenti. In tal caso, la predetta pausa dovrà essere attestata mediante timbratura”.

 

Rimangono quindi confermate sia la possibilità di rinunciare al buono pasto sia la natura facoltativa della pausa di dieci minuti. In attesa dell’avvio di una riflessione più complessiva sulla materia, rimarrà anche immutata l’attuale disciplina dell’istituto della flessibilità per il personale in part-time orizzontale.

 

In ordine ai contenuti del messaggio hermes n. 448 del 20/1 u.s. recante precisazioni sulle disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie, su richiesta delle scriventi, la delegazione di parte pubblica ha precisato che, ai fini della successiva notifica alle lavoratrici interessate, si è già provveduto a trasmettere alle Direzioni Regionali i provvedimenti di revoca degli atti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tenuto conto di quanto riferito dall’Amministrazione, hanno complessivamente avanzato istanza di permanenza in servizio fino al compimento dei 65 anni di età n. 19 dipendenti in possesso del requisito della vecchiaia in base alla disciplina in vigore prima della riforma Fornero.

 

Roma, 30 gennaio 2015

 
FP CGIL/INPS
Oreste CIARROCCHI
CISL FP/INPS
Andrea NARDELLA
UIL PA/INPS
Sergio CERVO
 
 
 

 
 
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