Vi informiamo che, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio d’Amministrazione di FASDA di martedì 1 luglio 2014, nei prossimi giorni si completerà l’iter per l’assegnazione della gestione delle prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale a una Compagnia assicurativa, e della gestione amministrativa delle posizioni contributive a un Service a essa collegato. Il C.d.A. ha anche deliberato l’iter per il perfezionamento degli accordi con l’INPS per consentire alle aziende di effettuare i versamenti con il modello F24 e, dopo la ratifica dell’Assemblea dei Delegati di FASDA avvenuta nelle ore successive al Consiglio d’Amministrazione, il Regolamento del Fondo indispensabile per regolarizzare l’iscrizione di FASDA all’anagrafe dei fondi presso il Ministero della Salute.
Vi segnaliamo, seppur attentamente specificato nella seconda circolare del FONDO FASDA (allegata) che il primo versamento della contribuzione ordinaria, ovviamente a totale carico delle aziende, scadrà il prossimo 16 luglio 2014.
Il primo importo da versare alla data di cui sopra, per le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei servizi ambientali (Federambiente e Fise Assoambiente), sarà pari a una doppia quota di contribuzione ordinaria trimestrale per il complessivo ammontare di € 85,00, comprensiva anche della quota dovuta alla data del 16 aprile 2014 e ancora non riscossa.
La contribuzione dovrà essere versata per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova, compreso il personale apprendista.
Gli estremi del conto corrente bancario, sul quale le imprese dovranno versare al Fondo FASDA la contribuzione di cui sopra, sono quelli già resi noti per il versamento della contribuzione straordinaria “una tantum” di € 2,00 a dipendente: IBAN: IT 51 W 01030 03286 00000 1737071. Vi rendiamo anche noto che all’appello del versamento della quota straordinaria (2 euro a lavoratore) mancano ancora delle aziende anche di notevoli dimensioni. Vi segnaleremo, appena sarà completata l’anagrafica delle imprese iscritte, il nome delle stesse.
A tal proposito, come stabilito dal punto 9) del Protocollo 24 marzo 2014, si ricorda che il mancato versamento da parte dell’impresa, di quanto dovuto al Fondo FASDA a titolo di contribuzione straordinaria e ordinaria, essendo un istituto anche previsto contrattualmente, configura la piena responsabilità in capo alla stessa impresa nei confronti del lavoratore dipendente per la perdita delle prestazioni previdenziali/assistenziali erogate dal Fondo.
Riguardo all’inizio dell’erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori, nel contratto che nei prossimi giorni sarà sottoscritto tra il FASDA e la Compagnia Assicuratrice, quasi sicuramente la previsione dell’1 ottobre 2014 verrà rispettata.
In allegato troverete anche l’accordo sottoscritto tra le parti stipulanti il CCNL riguardante alcune questioni di natura procedurale e, nello specifico, la corretta previsione per il versamento del contributo ordinario in caso di passaggi di appalto, esternalizzazioni o internalizzazioni. In sintesi, lo stesso contributo è a carico dell’azienda che ha in forza il lavoratore al momento della scadenza del versamento e non per l’azienda cessata, seppur il versamento sia riferito al trimestre precedente. In sintesi, non vi è quota proporzionale da suddividere tra le due imprese (cedente e subentrante).
Tutto ciò, fatto salvo accordi diversi tra le stesse imprese, eviterà i probabili contenziosi nel trasferimento di personale tra un’azienda e un’altra. Nel raccomandarvi di informare al meglio i lavoratori e le lavoratrici, vi preghiamo di prestare la massima attenzione per quanto concerne il versamento del contributo ordinario in quanto, lo stesso, permetterà al lavoratore iscritto di rendere in concreto quanto contrattualmente previsto.
Fraterni saluti
Coordinatore Naz. le FP/CGIL Igiene Amb.le per la Segreteria Naz. le FP/CGIL
Massimo Cenciotti Adriano Sgrò