Ritardi pagamento transazioni commerciali. Richiesta incontro.

07 Gennaio 2013

Ritardi pagamento transazioni commerciali. Richiesta incontro.

 
 

Roma, 7 gennaio 2013
 

Al Capo Dipartimento VV.F.,S.P. e D.C.
Dott. Francesco Paolo TRONCA
 
e p.c.:
                   Al Capo del C.N.VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI
 
Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Dott. Ing. Dante PELLICANO
 
Al Dirigente dell’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott. Giuseppe CERRONE

 
 
 

Oggetto: D.Lgs. 9/11/2012 n. 192 e note successive, lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Richiesta incontro.   
 

In relazione al D. Lgs.vo n. 192 del 09/11/2012, la scrivente OS aveva recepito la palesata “restrizione” in merito al pagamento delle fatture con scadenza inderogabile  a 30 giorni o a 60 giorni, se in accordo tra le parti. 
 
Fino ad oggi, l’art. 3 del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 sulla “Responsabilità del debitore” aveva avuto quale prassi interpretativa consolidata la possibilità di evitare il pagamento degli interessi di mora sostenendo e dimostrando la tesi che “il ritardo nel pagamento delle fatture era stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore”, anche nel caso in cui gli accreditamenti tardavano ad essere assegnati ai singoli Funzionari Delegati dagli uffici centrali.
 
Al riguardo, la nota prot. RISLOG 0033168 del 17/12/2012, avente oggetto “Cap. 1951/01 – Autorizzazione alla proroga”, puntualizza che “il ritardo nell’accreditamento dei fondi sui vari capitoli di spesa da parte degli Uffici Centrali”, di cui all’art. 3 del Decreto in oggetto, non può esser considerata “causa non imputabile al debitore”.
 
Tale precisazione cambia in modo radicale il modo di agire e la responsabilità di tutti i funzionari delegati, i quali si vedono obbligati, per garantire lo svolgimento dell’attività di soccorso tecnico alla popolazione, da un lato a pagare gli impegni assunti entro i termini molto ristretti stabiliti dal citato D. Lgs.vo n. 192, dall’altro ad impegnare somme di cui non sempre hanno disponibilità sul relativo capitolo di bilancio.
 
Secondo quindi le ultime disposizioni, il funzionario delegato, responsabile altresì del soccorso tecnico, si troverebbe a dovere rispondere personalmente degli impegni assunti, senza una copertura finanziaria certa, anche quando risultino necessari ed improcrastinabili per la gestione del Soccorso Tecnico Urgente che ha tempi assai diversi da quelli della gestione dei fondi.
 
Al fine di chiarire le modalità operative, uniformare i comportamenti ed ancora  tutelare i funzionari delegati, si richiede un incontro urgente nel quale vengano con chiarezza espressi gli indirizzi dell’Amministrazione per i dirigenti funzionari delegati, in attesa di ricevere gli accreditamenti necessari agli acquisti funzionali alle attività di tutte le strutture VF.
 
Certi di un sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

                          Coordinatore Nazionale
                                 FP CGIL VVF
                             Mario MOZZETTA
                  Coordinatore Area Dirigenti Direttivi 
                                FP CGIL VVF
                               Ugo D’ANNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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