Roma 8 ottobre 2012
Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
Presidente Caterina Chinnici
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dr. Luigi Di Mauro
Oggetto: Progressioni economiche anno 2010.
Egregia Presidente,
abbiamo purtroppo rilevato un’ incongruenza tra quanto previsto all’art. 1 lettera b) dell’accordo FUA 2010 che l’amministrazione ha sottoscritto con alcune sigle sindacali e le procedure previste per le progressioni economiche dal CCNL e dal CCNI del Ministero della Giustizia attualmente vigenti, che metterebbero in serio rischio la possibilità per i lavoratori della giustizia minorile di condurre a termine le progressioni economiche.
Infatti, mentre gli altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia, per quanto riguarda le procedure fanno riferimento a quanto indicato nei contratti, per il Dipartimento della Giustizia Minorile, è previsto esplicitamente che: “Tali progressioni avranno decorrenza dal 1° dicembre 2010 e sono riferite al personale in servizio nella stessa data”, ciò in evidente contrasto con l’art. 18 del CCNL, che esplicitamente prevede al comma 2) che “I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa al 1° gennaio” e con l’art. 22 del CCNI, che prevede al comma 1 che ” Nel mese di gennaio di ciascun anno l’Amministrazione verifica il numero dei dipendenti appartenenti a ciascun area, profilo professionale e fascia retributiva che non abbiano avuto attribuito nel biennio precedente la fascia retributiva superiore” .
Evidentemente un gran pasticcio, soprattutto in considerazione del fatto che nel 2010 sono stati assunti lavoratori che in quanto non presenti in organico nel biennio precedente non hanno diritto a partecipare alle procedure di progressione ma che, poiché in servizio alla data del 1° dicembre, avrebbero tutto il diritto di partecipare alle stesse. Inevitabilmente si aprirebbe un consistente contenzioso giudiziario.
A nostro avviso è, pertanto, opportuno precisare nei bandi, quantomeno che, così come previsto al comma 5 del citato art. 18 del CCNL, non possono partecipare alla selezione i lavoratori che non hanno compiuto almeno due anni di permanenza nella fascia di provenienza. La questione, infatti, non è teorica ma si pone in maniera rilevante e concreta soprattutto per gli operatori appartenenti al ruolo degli educatori Area III fascia economica F1, ruolo in cui nel 2010 sono state effettuate nuove assunzioni.
E’ opportuno, peraltro, che Lei sappia che i criteri di attribuzione dei punteggi previsti per la selezione del personale per l’attribuzione della fascia economica superiore si sono dimostrati inidonei a misurare la concreta crescita professionale dei lavoratori della giustizia minorile, discriminando in particolar modo gli operatori che si trovano o si sono trovati ad operare nei servizi ed a confrontarsi quotidianamente con l’utenza.
Una discriminazione ulteriore ed accentuata è risultata nei confronti degli educatori dell’Area III dalla modifica del titolo di accesso al profilo previsto nel nuovo CCNI. Infatti, come abbiamo già segnalato precedentemente, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNI che prevede come titolo di ingresso esclusivo la laurea in scienze della formazione o dell’educazione, non è stata effettuata alcuna previsione di salvaguardia della validità dei titoli di studio precedentemente richiesti per l’accesso alla figura professionale: è stata così negata e continuerà ad essere negata la storia e la crescita professionale e culturale di molti operatori appartenenti al profilo. Lavoratori che economicamente hanno già subito danni nella precedente procedura di progressione perchè hanno ottenuto un punteggio dimezzato a fronte di un titolo di studio che ha perso valore perchè diverso da quello previsto per l’accesso alla professione dal nuovo integrativo; Lavoratori che in molti casi, proprio per questo si sono vista negata in partenza ogni possibilità di progressione economica.
Anche questa condizione, richiede un suo intervento, perché qualora l’amministrazione continuasse a non prevedere misure di salvaguardia che riconoscano i titoli di studio precedentemente richiesti per l’ammissione a quel profilo, evidentemente per quei lavoratori si determinerebbe l’impossibilità concreta di sviluppo professionale anche per il futuro.
Le chiediamo, pertanto, un intervento urgente per sanare una situazione che rischia di inficiare le procedure di riqualificazione ed un intervento per riconoscere i diritti negati agli educatori a cui non viene più riconosciuta la validità del titolo di studio precedentemente richiesto per l’accesso alla figura professionale. Restiamo in attesa di urgente riscontro e restiamo disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale FPCGIL
Giustizia Minorile
Gianfranco Macigno