Agenzia delle Entrate: Informativa alle OO.SS. – Disposizioni concernenti l’Istituto dell’esonero

05 Settembre 2012

 
 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUTO DELL'ESONERO

 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE

Informativa alle OO.SS.
 

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (art. 24, comma 14, lett. e) l’abrogazione dell’istituto dell’esonero.
La norma in esame ha stabilito che “l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011“.
Su quest’ultimo punto, con circolare n. 2 del 8 marzo 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che “l’esonero si intende concesso se l’amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all’ordinamento dell’amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell’istanza dell’interessato”.
In merito alle modalità applicative dell’istituto dell’esonero, questa Direzione Centrale ha fornito istruzioni con nota prot. n. 70329 del 7 maggio 2009. L’orientamento di carattere generale espresso in tale circostanza è stato quello di accogliere le istanze di accesso all’esonero.
In relazione a quanto precede saranno considerati in corso gli esoneri per i quali l’istanza è stata prodotta entro il 1° marzo 2011, laddove i dipendenti risultino in possesso della prescritta anzianità contributiva di 35 anni al 31 dicembre 2011 e non sia presente, agli atti della struttura che ha condotto l’istruttoria, una valutazione contraria all’accoglimento dell’istanza.

 
 
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