MIN. GIUSTIZIA – Audizione AG 494 revisione delle circoscrizioni giudiziarie

17 Luglio 2012

Audizione AG 494 revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Alla Commissione Giustizia
Del Senato della Repubblica
 

OSSERVAZIONI ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 494 (REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE)
 

In vista dell’audizione del prossimo 19 luglio la scrivente O.S. formula le seguenti osservazioni sul provvedimento in discussione.
La FPCGIL ha partecipato durante il corrente anno a tre ‘tavoli tecnici’ con l’Amministrazione durante i quali ha potuto conoscere il lavoro della Commissione Tecnica Ministeriale in base al quale è stato emesso il provvedimento; i criteri in base ai quali sono stati elaborati i cosiddetti modelli di ufficio ‘efficiente’ non sono stati sostanziati né durante le riunioni né nel lavoro della Commissione da argomentazioni valide e oggettive; a conferma di ciò il fatto che alcuni Tribunali compresi nell’elenco dei sopprimendi risultano invece tra i più efficienti di Italia per tempi di definizione dei procedimenti; alcuni dei criteri utilizzati sono stati elaborati in base a dati obsoleti, ci riferiamo ad esempio al dato relativo al bacino d’utenza che, per stessa ammissione della Amministrazione, è stato elaborato sui dati ISTAT del 2001 e questo basterebbe ad inficiare l’intero lavoro della Commissione; inoltre il lavoro della Commissione tradisce la stessa 148 del 2011 poiché, come palesemente ammesso durante i tavoli tecnici, la Commissione Tecnica ha lavorato solo in base ai 3 parametri che si è data ovvero il bacino d’utenza, il numero di giudici e il numero di affari senza tenere conto di quanto stabilito nel 148 all’art. 1, comma 2 lettera b) ovvero la “specificità territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso  d’impatto   della criminalità organizzata, nonché della necessità di  razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”. L’elenco scaturito dal lavoro della Commissione tecnica di fatto non tiene conto dei fattori summenzionati previsti dalla legge 148.
Pertanto si esprime in via preliminare parere negativo sul lavoro della Commissione tecnica, in quanto si tratta di un lavoro incompleto, superficiale e inefficace ad individuare l’efficienza degli uffici giudiziari e a ridisegnare una geografia adeguata al mandato costituzionale.
La scrivente O.S. esprime inoltre parere negativo sui criteri stabiliti dalla Legge 148/11 relativi alla regola dei 3 Tribunali per distretto di Corte di Appello; si tratta infatti anche in questo caso di una regola del tutto astratta che non tiene conto delle realtà territoriali e crea una patente disparità nell’ambito delle regioni in relazione al numero degli uffici di Tribunale che rimarrebbero dopo il perfezionamento del provvedimento in esame.
Nel complesso non si condivide in alcun modo la geografia giudiziaria che scaturisce da questo provvedimento in quanto non risponde a criteri di razionalizzazione e non soddisfa il bisogno di revisione delle circoscrizioni, che sarebbe invece auspicabile, ma si configura in alcuni casi come un vero e proprio arretramento dello stato dal territorio con conseguente diminuzione del servizio alla cittadinanza e diminuzione della tutela della legalità. In alcuni casi si cancellano uffici giudiziari a distanza anche di 90/100 km dalla sede accorpante, situati in località prive di mezzi di trasporto e infrastrutture e spesso in zone ad alto tasso di criminalità.
Inoltre si esprimono dubbi in relazione ai dichiarati risparmi, che peraltro negli ultimi mesi hanno subito un vero e proprio balletto di cifre fino ad arrivare alla dichiarata somma di circa 50.000.000 in più anni. Tali somme non sono affatto accertate in quanto, come peraltro risulta da alcune dichiarazioni della stessa Ministra, nell’immediato l’operazione potrebbe comportare nuovi costi,  e ciò è in contrasto con l’art 1, comma 2) lett. q) della legge 148/11 sull’invarianza di spesa.
Infatti ci risulta che la Commissione Tecnica non abbia affatto proceduto a un rilevamento della capacità di accoglienza delle sedi accorpanti e dunque è più che probabile che nell’immediato si dovranno affrontare nuovi costi di locazione. Ciò è dimostrato anche dalle contraddittorie dichiarazioni della Ministra che in un primo momento ha dichiarato che la riforma rispondeva a esigenze di risparmio per poi correggersi e dichiarare che la riforma aveva invece come finalità non il risparmio ma la migliore efficienza del servizio. Peraltro quest’ultima dichiarazione non è suffragata da alcun progetto di riorganizzazione degli uffici che sarebbe invece condizione necessaria per migliorare il funzionamento della giustizia e dunque il servizio offerto alla cittadinanza; segnaliamo la assoluta mancanza di confronto tra la Ministra e le parti sociali su questioni relative a progetti di riorganizzazione volti al miglioramento dell’efficienza del servizio.
Per quanto attiene dunque la riforma e gli effetti sul servizio alla cittadinanza la FPCGIL esprime un parere fortemente negativo sull’insieme del provvedimento e  chiede alla Commissione ed alle parti politiche di procedere ad una completa revisione dello stesso, annullando il lavoro della Commissione tecnica e partendo da un confronto tra operatori e istituzioni territoriali che porti ad una seria revisione delle circoscrizioni giudiziarie nell’ottica di un effettivo miglioramento del servizio.
Per quanto concerne le singole situazioni territoriali la FPCGIL rimanda ai documenti già inviati ufficialmente alla Commissione dalle strutture territoriali della FPCGIL.
Per quanto attiene il personale amministrativo come già richiesto tramite lettera formalmente inviata ad entrambe le Commissioni Giustizia di Camera e Senato, si chiede che la procedura relativa al trasferimento del personale delle sede sopprimende venga stralciata dal provvedimento e che la mobilità sia riservata interamente alla contrattazione nazionale e decentrata distrettuale come peraltro stabilito dai contratti. In particolare si richiede che lo Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» venga modificato all’art. 4 comma 5 come segue “La mobilità del personale amministrativo già assegnato agli uffici giudiziari soppressi è riservata alla contrattazione nazionale e decentrata distrettuale ai sensi degli accordi vigenti.”
Si rammenta alla Commissione che le lavoratrici ed i lavoratori della giustizia fanno parte di un comparto che ha il contratto e la retribuzione bloccati da anni, sono gli unici del comparto a non avere ottenuto la riqualificazione professionale e dispongono di un salario accessorio irrisorio a causa dei provvedimenti sbagliati dell’Amministrazione; gli innegabili disagi che potrebbero subire conseguentemente al provvedimento in esame rischiano di ridurre ancora di più il loro salario e peggiorare gravemente le loro condizioni di vita, considerando che già operano in grave emergenza e che tale situazione è conosciuta e condivisa al punto che il Governo ha ritenuto che questi lavoratori non dovessero essere compresi dai tagli della cosiddetta ‘spending review’.
La FPCGIL chiede che questo documento venga acquisito ufficialmente agli atti della Commissione.
 

Distinti saluti,
 

 

Roma, 17 luglio 2012
 

                                                                              Per FPCGIL Funzioni Centrali
                                                                                     Nicoletta Grieco

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