Ma gli orientamenti dell’Aran emanati per gli enti locali sono vincolanti oppure no? Qual è la posizione della nostra Amministrazione? Il dubbio è legittimo, perché l’atteggiamento assunto da INPS manca di coerenza.
Il CFL212, ad esempio, esclude il diritto alla fruizione delle 150 ore destinate ai permessi studio per chi scegli di iscriversi a un master online, laddove le lezioni siano fruibili on demand. Aran specifica che i master in modalità asincrona non beneficiano, infatti, di tale facoltà.
Questo input è stato raccolto dall’Istituto con il messaggio 328 dello scorso 24 gennaio. Il fatto che l’orientamento fosse espresso con riguardo agli Enti locali per INPS non creava alcun problema.
Al tempo stesso, però, duole ricordare che la proposta trasmessa lo scorso 13 ottobre dalla FP CGIL, in merito all’apertura di un tavolo per la regolamentazione del riconoscimento dei buoni pasto in smart working, è rimasta inevasa.
Eppure un analogo pronunciamento dell’Aran, il 228, spiegava a chiare lettere come l’erogazione del buono fosse legata alla prestazione svolta, indipendentemente dalla fascia oraria (diurna, pomeridiana, serale, notturna). In quel caso il fatto che il parere riguardasse gli Enti locali fu considerato impedimento.
È una posizione abbastanza curiosa: rispetto allo studio si segue una linea di rigore; quando si evince la possibilità di un apprezzamento economico prevale la vena interpretativa.
Coordinatore nazionale FP CGIL INPS
Giuseppe Lombardo