Nota di Vincenzo Di Biasi, Coordinatore nazionale Dipartimento Sindacale e Ufficio Studi Fp Cgil
In data 14 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione N. 130/E con la quale ribadisce l’assoggettabilità all’imposta sostitutiva del 10% delle indennità per la turnazione nonché le remunerazioni per lavoro notturno.
Dalla suddetta risoluzione si ricava che possono rientrare nella misura agevolativa “anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa” e che “gli incrementi di produttività non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l’impresa“.
L’Agenzia delle Entrate afferma che la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento della produttività trovi riscontro in una attestazione del datore di lavoro e che tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma. Pertanto, alle condizioni richieste, risultano assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10% le indennità per la turnazione nonché le remunerazioni per lavoro notturno.
In merito i timori che da più parti sono stati sollevati riteniamo che con la Risoluzione n. 130/E l’Agenzia abbia dato risposte definitive e positive sull’assoggettabilità ad imposta sostitutiva del 10% di specifici trattamenti economici, non configurandosi né una operazione elusiva e né una violazione tributaria.
Roma, 21 dicembre 2010