Da diverse parti ci è giunta la richiesta di una nostra indicazione in merito ai lavori “insalubri” ai sensi del Dpr.1092 del 1973 applicato in alcune soprintendenze. La questione sembra riferirsi a tutti coloro che per il loro lavoro percepivano l’indennità di rischio. Alla lettera, nel Mibac, tale indennità era percepita dal personale di custodia; dai commessi degli archivi (per le polveri), dai restauratori ecc. E i decreti che ho visionato fanno riferimento solo a coloro che hanno usato sostanze “nocive”(sic!) cioè a restauratori e fotografi ma non alle altre fattispecie e solo per il periodo che si “elargiva” l’indennità di rischio! Quasi a dire che cessata l’indennità sia cessato il rischio. Mentre si convenne di toglierlo ché non valeva la moneta la malattia professionale e che fosse meglio eliminare il rischio o meglio le sue cause.
L’articolo di riferimento è il 25 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
“Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.
Ai fini dell’aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n.1100.”
Lasciando fuori le considerazioni attorno ai lavori usuranti o alla delega al governo affermiamo che la domanda, per le effettive giornate di prestazione, si può fare a proprio ufficio e quindi il relativo decreto inviarlo all’Amministrazione centrale e all’INPDAP. Quest’ultima da noi sentita non pone questioni.
Saluti salubri
Roma 1dicembre 2010
Fp-Cgil MIBAC
Libero Rossi