Riunioni OO.SS – ARAN del 19/20 Febbraio 2007
Oggi 20 febbraio si è conclusa all’ARAN la due giorni di incontri nel corso dei quali sono stati rivisitati tutti gli articoli della bozza di contratto n. 2 che interessano i professionisti di Ia e IIa qualifica
Il prossimo incontro ARAN–OO.SS. è stato fissato per il 28 pv quando l’Agenzia presenterà la bozza 3 che dovrebbe includere le formulazioni degli articoli così come “concordate” nel corso di queste due ultime riunioni. Di seguito diamo comunicazione degli argomenti di maggiore novità rispetto al contratto vigente, restiamo a disposizione di tutte le colleghe ed i colleghi per fornire i dovuti chiarimenti
Livelli economici di professionalità:
L’ARAN ha presentato la seguente proposta in merito ai passaggi da un livello al successivo nell’ambito della stessa qualifica (Ia e IIa):
* I-II 6 mesi
* II-III 1 anno
* III-IV 3 anni
Istituzione di un IV super :
accede il personale professionista con almeno 5 anni di permanenza nel IV livello in sede di prima applicazione e successivamente con almeno 7 anni. Tutti i passaggi di livello sono oggetto di valutazione dell’esperienza posseduta dai candidati (ricordiamo che non è possibile prevedere automatismi nei contratti). Fin qui le proposte dell’ARAN Approfittando del dibattito la nostra organizzazione ha posto all’attenzione dell’ARAN e dell’ENAC sulla problematica riguardante i colleghi che transitati dall’assunzione a tempo determinato a quella tempo indeterminato, lo scorso novembre, sono stati “retrocessi” al primo livello, ponendo quindi l’accento sulla necessità di trovare una soluzione tecnica che permetta ai colleghi interessati di recuperare l’anzianità maturata durante il contratto a tempo determinato.
Il IV super non è un nuovo livello, da cui la sua denominazione come “super”, ma uno “scalino” puramente economico per riconoscere la professionalità acquisita al personale professionista di maggiore esperienza.
Per il “IV super” l’ARAN prevede un incremento del 5% dello stipendio tabellare, per un importo lordo pari a circa 203 euro/mese lordi ( esempio valido per la Ia Q /IV livello), mentre le restanti indennità rimangono agli importi del IV livello. Pur tenendo conto che attualmente i rinnovi contrattuali hanno modesti riconoscimenti economici complessivi, paragonabili ai 200 euro previsti per il IV super, la nostra organizzazione sindacale ha chiesto con forza all’ARAN di aumentare l’importo dei 200 euro/mese anche in considerazione che per i professionisti dei livelli intermedi, che beneficeranno della riduzione dei tempi di permanenza nel livello per il passaggio al livello superiore, la crescita stipendiale sarà assai maggiore
Inoltre le OO.SS. hanno fatto notare che il periodo previsto dall’ARAN per il passaggio dal IV al IV super (5 anni in prima applicazione e poi 7) è estremamente penalizzante in quanto danneggia tutti coloro che per cause indipendenti dalla loro volontà non hanno potuto fare il passaggio al IV livello entro i tempi previsti dal contratto (10 anni dall’ingresso nel ruolo professionale)
Pertanto si realizzerebbe il paradosso che un neo assunto potrebbe raggiungere l’ingresso al IV super in un tempo inferiore rispetto a quello impiegato da buona parte dei professionisti attualmente al IV livello. Proprio per evitare situazioni di questo tipo le OO.SS hanno proposto all’ARAN di inserire una condizione alternativa ai 5 di permanenza nel IV livello ovvero potranno transitare al IV super tutti i professionisti che hanno, al momento della stipula del contratto, almeno 14 anni di permanenza nel ruolo professionale dell’ENAC. L’ARAN si è riservata di rispondere nel corso della prossima riunione alle questioni poste (incremento tabellare, periodo minimo di permanenza per il passaggio al IV super).
Impegno di lavoro e obblighi relativi
Quella che a nostro giudizio rimane il risultato più significato di questo contratto è la flessibilità riconosciuta a tutto il personale professionista in merito all’impegno di lavoro. Con il nuovo contratto non esisterà più debito orario. Pertanto il professionista avrà la possibilità di gestire la propria presenza in ufficio correlandola allo svolgimento dell’incarichi assegnati. Dovremo quindi poter usufruire del ticket correlandolo alla sola presenza in ufficio e non allo svolgimento di un orario minimo come oggi. Elimineremo così un errore fatto nel precedente contratto integrativo che richiedeva la presenza per almeno 36 ore settimanali su cinque giorni ma che al tempo stesso non ci permetteva di recuperare l’orario svolto in più.
Struttura della retribuzione dei professionisti
Sono state confermate le esistenti voci stipendiali. In particolare le OO.SS hanno chiesto all’ARAN di riformulare il testo dell’indennità sostitutiva dell’indennità aeronautica per includere il nuovo parametro definito nel vigente contratto integrativo, che ha fatto aumentare la percentuale del 75%, in caso di inidoneità, al 90%. Su questo argomento il dibattito è stato serrato e l’ARAN, preoccupata da eventuali osservazioni della Corte dei Conti per TEORICI aumenti del costo contrattuale, ha fatto un pesante muro. La CGIL chiarendo all’ARAN che tale modifica non ha nella realtà nessun impatto sui costi del contratto ha chiesto all’ARAN di inserire un nuovo testo che consenta di poter continuare a disciplinare la materia come in atto ed evitare pericolosi tentativi di ritorno al passato, che potrebbero limitare al 75% l’importo massimo dell’indennità sostitutiva dell’indennità aeronautica.
Conglobamento sullo stipendio dell’indennità integrativa speciale
Come per il contratto dei colleghi II qualifica la percentuale dell’indennità integrativa che sarà conglobata nello stipendio sarà pari al 70%. Tale variazione non comporterà aumenti stipendiali ma ha positivi effetti solo ai fini pensionistici
Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti
In base alle consistenze numeriche del personale I e II qualifica al 31/12/2006, agli importi di tutte le indennità percepite, al valore delle retribuzioni di posizione e di risultato ARAN e OO.SS hanno concordato come suddividere il fondo tra le due qualifiche, assicurando, in tal modo, le attuali uscite
Il comma 11 del suddetto articolo fa riferimento alla legge che blocca i fondi della contrattazione integrativa al valore del 2004. La CGIL ha chiesto all’ARAN di eliminare tale riferimento dall’articolo ma l’Agenzia si è rigidamente opposta. Il motivo per richiedere l’eliminazione del riferimento di legge è evitare di cementare nel contratto disposizioni di legge che potrebbero essere modificate in futuro e creare così potenziali conflitti di interpretazione/applicazione.
Trattamento di missione
L’argomento come sappiamo interessa buona parte della popolazione dell’ENAC, in particolare tutto il personale ispettivo professionista e operativo. Tuttavia l’attuale disposizione di legge non permette, in nessun modo, di usufruire della diaria in caso di trasferta nazionale. Come ormai noto la legge finanziaria del governo Berlusconi è stata modificata nel corso dell’ultima finanziaria per esentare alcuni Enti dalla norma taglia diarie. Al di là dei probabili opportunismi, occorre tener conto che parte degli ENTI esentati fanno parte della task force governativa contro l’evasione fiscale e il lavoro nero.
Crediamo che nessuno possa mettere in dubbio l’importanza della funzione ispettiva dell’ENAC, inoltre facendo leva sul recente inserimento del nostro Ente (finanziaria 2006) tra i pochi che possono assumere personale dovremo, in fretta, agire a livello politico per far reintrodurre (almeno per il personale ispettivo, l’ENAC tra gli Enti esentati.
E’ chiaro che tutte le OO.SS hanno una grossa responsabilità su quanto sta accadendo per non aver agito prima sulle forze politiche, con molta probabilità ci ha malamente distolto da questo necessario passaggio il fatto che l’amministrazione ha continuato a pagare le diarie nazionali. Pensavamo così di aver risolto un problema che invece ci attendeva puntualmente al varco. E’ chiaro che se le cose rimarranno come si prospettano la categoria si dovrà “organizzare” su come reimpostare l’attività di sorveglianza sulle imprese aeronautiche.
Mantenimento precedenti istituti contrattuali
Nel contratto sarà introdotta una dichiarazione congiunta che conferma quanto disposto economicamente per i professionisti nei precedenti contratti, ad esempio il livello differenziato.
p. la FP–CGIL
La Delegazione Trattante