CGIL FP – CISL FP – UIL FPL
Al Ministero Interno
e.p.c. All’Anci
All’UPI
Le Scriventi OO.SS. con la presente intendono esprimere talune osservazioni in merito alla circolare n.. 5/07 di Codesto Ministero, concernente l’applicazione della Legge finanziaria 2007 ed in particolare del comma 564, che come noto introduce una modifica all’art. 208 del Codice della Strada prevedendo che una parte dei proventi contravvenzionali, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione stradale, può essere destinata ad “assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”.
La circolare in particolare enuncia tali forme flessibili indicando i contratti a tempo determinato, a tempo parziale verticale o orizzontale, ed i contratti di somministrazione.
In merito a quest’ultima forma di contratto si rappresenta che per gli enti locali l’art. 2 del CCNL dell’1.4.99 stabilisce il divieto di ricorrere al lavoro temporaneo per i profili di categoria A, per quelli della vigilanza, per quelli del personale educativo e docenti degli asili nido e delle scuole.
Si rappresenta inoltre che sia la legge 30 che il decreto legislativo applicativo 276/2003 prevedono espressamente che le norme in essi contenute non si applicano alle pubbliche amministrazioni rinviando ad un apposito decreto, ancora inesistente, l’armonizzazione delle norme.
La materia delle c.d. flessibilità è regolata dal CCNL e la norma contrattuale sopra richiamata è integralmente in vigore.
Per tutto ciò contestiamo le indicazioni della circolare e sollecitiamo una sua rivisitazione, rimanendo disponibili per ulteriori approfondimenti qualora reputati necessari.
CGIL FP
Crispi
CISL FP
Alia
UIL FPL
Fiordaliso
Roma 21 Marzo 2007