Autonomie Locali – Art. 9 comma 4 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010: limite 3,2% degli incrementi contrattuali del Biennio economico 2008/2009

18 Luglio 2011

Art. 9 comma 4 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010: limite 3,2% degli incrementi contrattuali del Biennio economico 2008/2009

Roma, 2 Settembre 2010

Alle Segreterie Regionali
Alle Segreterie Territoriali e
di Area Metropolitana FP CGIL

 
 
 

Oggetto: Art. 9 comma 4 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 (Manovra estiva), limite 3,2% degli incrementi contrattuali del Biennio economico 2008/2009.
Seconda comunicazione.

Care compagne, cari compagni,

continuano a pervenirci notizie da amministrazioni comunali e talune regioni, per decisione a volte dei funzionari responsabili, a volte delle giunte, che la dizione “Incrementi contrattuali Biennio 2008/2009” viene estesa dagli enti anche ai contratti decentrati, con conseguenti tentativi di riduzione dei trattamenti economici e/o di recupero delle somme erogate.

Tale interpretazione della norma in oggetto che evidentemente trova fondamento dall’interpretazione della stessa riportata da organi di stampa più o meno autorevoli, sulla base della consulenza di non meglio specificati esperti, non risulta supportata da alcuna presa di posizione né del Ministero della Funzione Pubblica, né dalle ultime note ANCI relative alla cosiddetta manovrina estiva, così come convertita in Parlamento (Legge 122/2010), e sembra ignorare completamente che i contratti del Biennio economico 2008/2010 fino ad oggi rinnovati, sono stati tutti certificati dalla Corte dei Conti. La Corte medesima, a sezioni riunite in sede di controllo, ha infatti provveduto a certificare con Deliberazione n. 31 del 30 Luglio 2009, che gli oneri dell’ipotesi di contratto del già citato biennio economico del comparto Autonomie Locali, non superavano il limite previsto dagli atti di programmazione economico-finanziaria.

In particolare la Corte, nella citata disposizione, rileva:
Tanto premesso, deve rilevarsi quanto alla quantificazione degli oneri della presente ipotesi di accordo che si è riscontrato una corretta costruzione ed assunzione, da parte dell’ARAN, delle basi di calcolo. La consistenza del personale pari a 539.605 unità è quella risultante dal conto annuale 2007, mentre la retribuzione media di riferimento, di 25.270,9 euro è quello di uscita del precedente biennio 2006/2007.
Per quanto riguarda la valutazione di compatibilità economica correlata al rispetto del tasso di inflazione programmato, l’incremento della retribuzione risulta pari al 3,2%, in linea con gli incrementi negoziali previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria e assentiti anche per gli altri comparti di contrattazione, con possibile aumento medio pro capite fino al 4,35%, in ragione della possibilità dell’attribuzione di risorse “ulteriori” fino ad un massimo del 1,5%, correlate però, a recuperi di produttività ed a premiare professionalità e merito. Sicché può ritenersi che sussistano i presupposti per una certificazione positiva degli incrementi contrattuali delle retribuzioni del personale del comparto previste dall’ipotesi di accordo in esame.
Si prende altresì atto che gli oneri risultano contenuti entro i limiti massimi quantificati nell’atto di indirizzo (v. Relazione tecnico finanziaria dell’ARAN, tavola 5).
E’ bene ricordare che gli eventuali incrementi aggiuntivi fino al limite del 4,35% potevano essere applicati al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 4 del CCNL 2008/2009
“.

Non si tratta, quindi, di prendere in esame il trattamento economico fondamentale dei singoli dipendenti (la retribuzione base mensile di cui all’art. 10 lettera b del CCNL del 9/5/2006) e su tale retribuzione verificare se l’incremento è rimasto nel limite del 3,2%, quanto piuttosto di applicare tale incremento percentuale al valore della retribuzione media del comparto (che è riferita al solo trattamento economico fondamentale) come chiaramente specificato nella citata deliberazione della Corte dei Conti.

Tale procedura è stata applicata ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008/2009 in tutti i comparti. L’oggetto dell’art. 9, comma 4 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (manovra estiva) non è e non può quindi essere l’incremento del trattamento individuale dei singoli dipendenti, ma gli “aumenti retributivi” considerati complessivamente, posto che ci troviamo di fronte al rinnovo di un contratto collettivo di lavoro.

Appaiono quindi del tutto prive di fondamento interpretazioni dell’art. 9 comma 4 del D.L. 78/2010 che riferiscono il costo del rinnovo del contratto collettivo di lavoro all’incremento su base individuale o con riferimento a intere qualifiche, della retribuzione base fondamentale mensile di cui all’art. 10 del CCNL del 9/5/2006.

Conclusivamente, si ritiene che l’insieme delle disposizioni in esame non determinano né possono determinare, per il comparto delle Autonomie Locali, alcuna riduzione del trattamento economico fondamentale dei dipendenti.

Fraterni saluti.

                   Il Coordinatore EE.LL. FP CGIL                         il Segretario Nazionale FP CGIL
                             Luigino Baldini                                             Daniele Giordano

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