Ordinamento professioni pedagogiche ed educative: diverse le criticità

26 Luglio 2023

Lo scorso mercoledì 5 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 596, n. 659, n. 952 e n. 991 recanti “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” composto di 11 articoli.

La FP CGIL esprime un parere sostanzialmente negativo sul testo approvato, viste diverse criticità che ancora rimangono al termine dell’esame dell’aula della Camera. Nel corso della discussione, prima nella commissione referente e poi in sede di assemblea plenaria, abbiamo formulato diverse proposte emendative che miravano a sanare le problematiche che abbiamo evidenziato a più battute, ma molte delle nostre sollecitazioni non sono state raccolte.

A partire dagli emendamenti che avrebbero ripristinato gli ambiti di intervento anche ai servizi della salute definiti a partire dall’articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, come convertito in legge dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal successivo decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2021. Non averlo fatto torna ad alimentare quella differenziazione tra i due profili dell’educatore professionale, quello socio-pedagogico e quello socio-sanitario, che pur facendo in questi servizi spesso lo stesso identico lavoro, si trovano nuovamente a fare i conti con l’inesorabile allontanamento dal percorso di ricomposizione del profilo professionale da più parti rivendicato, a differenza delle precedenti intenzioni del legislatore. Questa vicenda, se non corretta in Senato, molto probabilmente porterà a nuove controversie legali oltre che a mortificare l’orizzonte professionale degli educatori socio-pedagogici, che attualmente, è bene ricordare, sono esclusi dalla vigente normativa nazionale dai servizi di inclusione scolastica anche se vi operano in virtù di scelte degli enti locali. Questa separazione solo di natura formale per chi lavora ogni giorno a spalla a spalla nei presidi della salute risulta assurda e discriminatoria.

Valutiamo positivamente l’aver cancellato la previsione dell’esame di Stato che come avevamo denunciato creava un’evidente discriminazione con altri percorsi di lauree ordinistiche. Allo stesso modo il giudizio è positivo su un’altra vicenda che avevamo posto all’attenzione con i nostri emendamenti, ovvero il richiamo chiaro e netto alle norme contenute all’articolo 1, commi 594 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ai fini del riconoscimento delle qualifiche ottenute ai loro sensi per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Esprimiamo poi la nostra preoccupazione per non aver previsto delle clausole di salvaguardia per i tanti che, lavorando in questi servizi in virtù di leggi regionali in deroga alle previsioni normative nazionali, potranno perdere il lavoro con gravi ripercussioni anche sulla tenuta dei servizi stessi dove operavano, qualora non ci fossero ulteriori modifiche nel corso dell’esame del provvedimento in Senato.

 

Per quanto riguarda i profili dell’educatore per i servizi educativi dell’infanzia riteniamo positivo aver dato finalmente seguito alle richieste di piena valorizzazione professionale e del riconoscimento della professionalità di migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutto il Paese, anche ai fini del corretto inquadramento giuridico del personale impiegato dagli enti locali. Riteniamo però un punto critico che non si sia adeguatamente prevista la possibilità di iscrizione all’ordine del medesimo personale che, a norma del citato decreto legislativo n. 65/2017, può esercitare la professione, limitandola alle sole disposizioni transitorie in via di prima applicazione della norma. Infine pensiamo che l’ulteriore aggravio economico che pesa sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolar modo in questa fase, sia un problema affatto di poco conto. Per queste ragioni rinnoviamo nuovamente la richiesta che siano gli enti locali a farsi carico delle tasse di iscrizione di tutti gli ordini professionali per i loro dipendenti, nonché i soggetti privati presso cui siano in forze lavoratrici e lavoratori che svolgono la loro attività in forma esclusiva con il medesimo datore di lavoro.

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