On.le Francesco Paolo Sisto
Viceministro della Giustizia
Dott. Alberto Rizzo
Capo di Gabinetto
Dott. Gaetano Campo
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria
Dott.ssa Mariaisabella Gandini
Direttore Generale del personale e della formazione
Dott. Lucio Bedetta
Direttore Generale del bilancio e della contabilità
Ing. Ettore Sala Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Ing. Vincenzo De Lisi
Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati
Dott. Giovanni Russo
Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del personale
Dott. Antonio Sangermano
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Giuseppe Cacciapuoti
Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Dott. Domenico Giuseppe Arena
Direttore Generale dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili
Come è noto l’art. 18 del CCNL 2019/2021 comparto funzioni centrali contiene le norme di prima applicazione del CCNL. Lo stesso, in particolare, ponendo un termine dilatorio di cinque mesi dalla firma del CCNL, ha previsto in particolare che:
entro il 1° novembre 2022, in sede di contrattazione integrativa, siano definite le famiglie professionali all’interno delle quali confluiscono i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale (il termine del 1° novembre non è stato rispettato per l’omessa convocazione del tavolo negoziale da parte di codesta amministrazione);
siano portate a termine, sulla base della previgente disciplina le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (anche nella ipotesi in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l’Ipotesi di contratto integrativo);
siano portate a termine e concluse, sulla base del precedente ordinamento professionale, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento;
in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, sia realizzata la progressione tra le aree del personale con procedure valutative, definite previo confronto con le oo ss e finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza del CCNL.
È anche noto che presso l’amministrazione giudiziaria tutti gli accordi che prevedevano (e finanziavano) le progressioni giuridiche dei lavoratori, dentro e tra le aree, non sono stati applicati per infausta ed immotivata decisione della precedente amministrazione. Il riferimento è all’accordo sul transito di 270 ausiliari in area seconda, figura professionale dell’operatore giudiziario, sottoscritto il 29.7.2010 ed all’accordo sottoscritto il 26.4.2017, recepito nel DM 9.11.2017, il quale ha previsto, tra l’altro, il transito degli ausiliari in area seconda, il passaggio dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici in area terza ex art. 21 quater L. 132/15, lo scorrimento integrale della graduatoria formate ex art. 21 quater L. 132/15 per funzionari NEP, i passaggi giuridici con i cambi di profilo per tutte le figure previste all’interno della seconda e terza area.
PER FPCGIL CISLFP E UILPA L’ART. 18 VA APPLICATO NELLA INTEREZZA, SENZA ECCEZIONI E/O DILAZIONI, TOTALI O PARZIALI.
Pertanto per FPCGIL CISLFP e UILPA è indispensabile che, insieme alla definizione delle famiglie professionali, che è materia di contrattazione e che, ferme restando le specificità di settore, deve avvenire secondo criteri univoci per tutti i dipartimenti e per gli Archivi Notarili in quanto unico è il contratto integrativo per tutto il Ministero, si proceda senza ulteriori indugi: alla definizione dei passaggi tra le aree in deroga previsti dall’art. 18, previa quantificazione (e comunicazione alle oo ss) delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 e dei risparmi di spesa derivanti dalle progressioni giuridiche concordate e non realizzate, e previa individuazione dei criteri dei passaggi attraverso l’istituto del confronto; allo scorrimento integrale della graduatori per funzionari UNEP formata in attuazione dell’art. 21 quater L. 132/2015; all’attuazione dei citati accordi siglati il 29.7.2010 (passaggio degli ausiliari in area seconda) ed il 26.4.2017 (passaggi giuridici dentro e tra le aree delle altra figure professionali). Con particolare riferimento allo scorrimento integrale della graduatoria per funzionari UNEP ex art. 21 quater L. 132/2015, si rappresenta che non sussistono impedimenti di carattere normativo al predetto scorrimento in quanto nel PIAO 2022/2024 e nel successivo DPCM 11.5.2023, pubblicato in GU il 12.6.2023, sono state previste ed autorizzate le assunzioni nella figura del Funzionario UNEP. Pertanto, nulla osta alla emissione immediata dei relativi decreti di inquadramento.
Per questo ritengono che nella definizione delle famiglie professionali del Ministero della Giustizia si deve tener conto della necessità di determinare un nuovo sistema di classificazione e inquadramento del personale, che tenga conto sia delle specificità professionali e della storia di ciascun dipartimento sia della necessità di superare steccati legati all’appartenenza ai dipartimenti ma non al concreto svolgersi dell’attività professionale, e, soprattutto, di individuare nuovi percorsi di carriera e valorizzazione del personale attraverso i passaggi tra le aree per tutte e tutti.
Per arrivare alle due finalità citate, nel definire le competenze e le funzioni delle varie famiglie professionali, bisogna tener conto della necessità di individuare chiaramente i futuri percorsi di sviluppo di tutte le varie figure professionali. In tal senso, nel definire le competenze all’interno delle famiglie professionali, bisogna evitare che si possano generare blocchi nei percorsi di carriera, derivanti dalla mancanza nell’area superiore di competenze professionali che corrispondano ad una evoluzione di quelle individuate nell’area inferiore. Allo stesso tempo diventa fondamentale, nell’individuazione dei nuovi fabbisogni di personale di tutti i dipartimenti del Ministero della Giustizia, individuare il numero di unità di personale necessario in ciascuna area, per favorire il riconoscimento dei percorsi di valorizzazione delle competenze già acquisite dal personale e il passaggio all’area superiore del maggior numero di unità possibile.
Quindi se si vuole utilizzare al meglio la possibilità, che ci viene offerta dall’articolo 18 comma 6 del CCNL 2019/2021, di effettuare in fase di prima applicazione progressioni tra le aree in deroga, bisogna costruire un progetto che consenta di svuotare l’area degli operatori, portare il maggior numero possibile di unità dall’area degli assistenti a quella dei funzionari e, contemporaneamente, creare le condizioni per possibili futuri sviluppi di carriera verso l’area EP per il personale che attualmente si trova in terza area.
Tanto premesso, FPCGIL CISLFP e UILPA, al fine di evitare ulteriori, dannose ed ingiustificate perdite di tempo, chiedono che, entro il prossimo 30 giugno (data indicata dalla delegazione di parte pubblica nel corso dell’ultimo incontro di contrattazione quale termine finale per l’invio alle oo ss di una proposta di definizione delle famiglie professionali per tutti i dipartimenti e per gli Archivi Notarili), codesta amministrazione fornisca tutte le informazioni, a partire dalla quantificazione delle risorse economiche disponibili e delle scoperture di organico, necessarie ad aprire il negoziato anche sui passaggi in deroga, sullo scorrimento della graduatoria per il passaggio degli ufficiali giudiziari in area terza ex art. 21 quater L. 132/2015 e sulla attuazione degli accordi per i passaggi giuridici dentro e tra le aree per tutte le altre figure professionali.
CGIL CISL e UIL, che non hanno mai revocato lo stato di agitazione, si riservano libertà di iniziativa in caso di negativo riscontro.
FP CGIL |
CISL FP |
UIL PA |
Russo / Prestini |
Marra |
Amoroso |