INL – FP CGIL, riconoscimento indennità di missione oraria personale ispettivo

12 Febbraio 2025

Al Direttore dell’INL
Dott. Danilo Papa

Al Direttore Centrale delle Risorse Umane,
Amministrazione e Bilancio
Dott. Giuseppe Diana

OGGETTO: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI MISSIONE ORARIA PERSONALE ISPETTIVO

La scrivente Organizzazione Sindacale ripropone la questione della corresponsione dell’indennità di missione per il personale ispettivo impegnato in attività di vigilanza, alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva Missioni emanata lo scorso anno.

Già nei mesi scorsi, come FP CGIL avevamo posto la questione all’attenzione dell’INL, con riferimento ad una specifica area metropolitana. Torniamo ora a ripresentare il tema in ambito nazionale, in quanto si è appreso che anche in altre zone del territorio tale indennità è corrisposta unicamente quando l’ispettore si sposti in un Comune diverso dalla sede di servizio.

Il tema investe, in particolare, alcune grandi aree del Paese, in cui è possibile che il personale ispettivo superi i 10 km di distanza, pur restando nell’ambito dello stesso Comune sede di servizio. L’interpretazione restrittiva circa la mancata corresponsione dell’indennità oraria in questi casi non trova riscontro, a nostro avviso, né nella normativa, né nella Direttiva missioni INL n. 21 del 24 febbraio 2024. Secondo la direttiva – che richiama l’art 19 del DPCM 23 febbraio 2016 – “per missione si intende lo spostamento temporaneo e provvisorio del lavoratore in un comune o in una località diversa dalla sede di servizio, per lo svolgimento di compiti rientranti nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Agenzia”.

Pertanto, il trattamento di missione è previsto sia per missioni da svolgersi in un Comune diverso, sia per quelle svolte in una località diversa dalla sede di servizio. A ciò si aggiunga che, come già rappresentato, in alcuni Comuni con ampia estensione territoriale e nelle aree metropolitane spesso il personale ispettivo svolge missioni superiori alle quattro ore, superando contemporaneamente i 10 km.

Proprio in un’ottica estensiva la Direttiva Missioni – anche a seguito di confronto con le OO.SS. – ha espressamente evidenziato la necessità di “fornire una lettura amplia del citato art. 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 in ragione della necessità di efficientare la stessa vigilanza (…)” e ha quindi previsto il riconoscimento dell’indennità chilometrica per gli spostamenti all’interno delle città metropolitane e di Comuni per raggiungere località quali, a titolo esemplificativo, frazioni, località marine, località agricole, distretti industriali, commerciali e/o artigianali, etc.

L’INL, in sostanza, si è già avvalso dell’autonomia riconosciuta dalla normativa, per dare un’interpretazione più ampia del disposto normativo, fermi restando i requisiti previsti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, chiediamo quindi all’INL di riconoscere l’indennità oraria di missione al personale ispettivo impiegato in attività di vigilanza quando le missioni abbiano una durata non inferiore alle 4 ore e per spostamenti su distanze di almeno 10 km dalla sede di servizio, intese quali distanze complessive di andata e ritorno dal luogo di partenza, anche quando l’attività ispettiva si svolga nel territorio comunale.

Ciò, oltre ad essere conforme alla normativa vigente, appare anche in linea con il bilancio di spesa dell’Ente, considerando l’attuale cospicuo avanzo dello stesso.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Coordinatore nazionale FP CGIL – INL

Matteo Ariano

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