Gentili colleghe e colleghi,
tra le tante mirabilie del nuovo CCNL, il primo CCNL della storia di questo comparto che non recupera la perdita del potere d’acquisto del triennio cui si riferisce, vi è il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile.
Un CCNL, così come un Accordo Sindacale, non è mai tutto bello né tutto pessimo ma si firma quando gli aspetti positivi sono preponderanti sui negativi. Nel ribadire convintamente la nostra mancata firma di un CCNL a perdere, non possiamo però che cogliere positivamente il punto riguardante il riconoscimento dei buoni pasto in agile anche se come CGIL chiedevamo un riconoscimento economico che sarebbe stato per tutti in luogo di un buono pasto legato all’orario di lavoro. Sottolineiamo che, comunque, il riconoscimento del buono pasto in agile si è concretizzato solo successivamente allo sciopero generale CGIL – UIL a riprova della possibilità, con la mobilitazione, di spuntare condizioni migliori.
In questi giorni sono tanti però i lavoratori che ci chiedono DA QUANDO avranno il riconoscimento effettivo del buono.
DOMANDA NON FACILE
A fine gennaio tutti i lavoratori in regime di lavoro agile hanno sottoscritto un nuovo accordo che nulla dice sul punto e nessuna innovazione presenta alla luce del nuovo CCNL.
Pertanto gli accordi firmati in questi giorni, valevoli fino al 31 gennaio ’26, esattamente come i precedenti scaduti il 31 gennaio ’25, poggiano sulla vigente regolamentazione lavoro a distanza di Agenzia, licenziata il 7 dicembre 2023 – Prot. 421166.
Tale regolamentazione riporta chiaramente all’art. 3 c. 3
3. Nelle giornate di lavoro agile non sarà corrisposto il buono pasto.
Sia chiaro pertanto a tutte e tutti che, sottoscrivendo un accordo di lavoro agile, si sta “accettando” anche il mancato riconoscimento del buono pasto.
Non è casuale infatti che alcune sigle sindacali abbiamo immediatamente chiesto alla DC la riapertura del tema per recepire le novità del CCNL.
Se una volta firmato il contratto fosse stato automatica l’attuazione dello stesso su tutte le novità del lavoro a distanza, perché correre a chiedere la modifica dell’attuale regolamentazione interna di Agenzia?
Sia chiaro che noi di FP CGIL auspichiamo l’immediato riconoscimento del buono pasto ma per la correttezza e la chiarezza che distinguono la nostra azione sindacale non potevamo nascondervi che in questo percorso potrebbero frapporsi degli ostacoli con rischio di pesante allungamento dei tempi.
Purtroppo il precedente riguardante il telelavoro non conforta.
L’attuale regolamentazione del telelavoro prevede la corresponsione del buono pasto (Art 2 c.9 sez Telelavoro – All. 1 alla nota Prot. 421166 del 7 dicembre 2023).
Secondo voi gli attuali telelavoratori percepiscono il buono pasto?
Chiaramente NO in quanto l’Agenzia con Informativa alle OOSS nazionali del 17 maggio, concetto ribadito con nota di Divisione Risorse del 30 maggio 2024 – Prot. 128542, ha chiarito che i contratti operano con la regolamentazione vigente al momento della firma………………..ed oggi, per il lavoro agile, la regolamentazione vigente al momento della firma degli accordi NON prevede il buono pasto.
Vi invitiamo, pertanto, a leggere con cautela mirabolanti promesse di immediata maturazione di buono pasto, anche se, chiaramente, ci auguriamo che presto l’impasse possa in ogni caso sbloccarsi e garantire repentino riconoscimento del benefit.
Per il Coordinamento Nazionale FP CGIL Agenzia Entrate
Florindo Iervolino