Comunicato FPCGIL – Ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche
A seguito delle discussioni CCNI aggiornate al 1° luglio, le OO.SS. e l’Amministrazione hanno esperito un ulteriore confronto circa l’incentivo per le funzioni tecniche.
L’ipotesi di accordo, stilata in base al vecchio Codice degli Appalti – Dlgs. 50/2016 – e al recente DM del Ministero n. 116/2023, non ci aveva infatti convinto integralmente in ragione della ripartizione delle sue somme.
Le somme accantonate per l’incentivo in questione, ammontanti al 2% del valore degli apparti esperiti, sono infatti pari a euro 368.651,10, ma la quota che sarà ripartita tra i lavoratori sarà di soli euro 138.744,22. Questo in ragione del fatto che il personale Dirigenziale che pure ha svolti ruoli in procedure ad evidenza pubblica “non concorrono alla ripartizione del fondo” (art. 113 vecchio Codice e art. 1 DM). L’Amministrazione ritiene che le somme loro spettanti vadano in economia di bilancio, in base alle linee guida ANCE e all’esperienza consolidata di altre Amministrazioni Centrali.
Come FPCGIL ci siamo battuti sostenendo che niente di quanto previsto nel vecchio Codice e nel DM (cfr. art. 3 comma 2, che usa l’espressione “non corrisposte”) impedisca una loro ripartizione tra il personale che ha svolto l’attività, posto anche il limite del 50% di cui all’art. 8 del DM. Più intuitivamente e in sintesi: per potersi avere quote non corrisposte da mandare in economie logica vuole che esse siano prima ripartite, che nel nostro modo di vedere le disposizioni in questione è una fase antecedente alla corresponsione e da essa andrebbe tenuta separata; ma esse non possono essere ripartite coi dirigenti e conseguentemente l’80% delle risorse disponibili non dovrebbe essere decurtato dei loro compensi.
Si tratta di un riconoscimento importante posto che la mancata attivazione del Fondo, dovuta al ritardo con cui la nostra Amministrazione si è dotata del necessario DM, ha impedito ai lavoratori di percepire la giusta retribuzione per le mansioni svolte dal 2016 al 2022.
Ad ogni modo, l’accordo in questione varrà per le procedure esperite sotto la vigenza del vecchio Codice degli Appalti, e abbisognerà di un nuovo accordo per il periodo successivo al giugno 2023. Auspichiamo che esso sia inserito nel nuovo CCNI, posto che la relativa procedura – accantonamento, individuazione figure professionali, nomine e motivazione è oramai stabilizzata.
Il Coordinatore Nazionale
Andrea Mosca