INL, UNITARIO – richiesta chiarimenti importo arretrati perequazione

27 Settembre 2023

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Marina Elvira Calderone

Al Direttore Generale

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Dott. Paolo Pennesi

e p.c. Alla Direzione Centrale Amministrazione

finanziaria e logistica – INL Dott. Stefano Marconi

Oggetto: richiesta chiarimenti importo arretrati perequazione/diffida

In data 25 settembre durante l’incontro con tutte le Organizzazioni sindacali, presente anche il Capo di Gabinetto del Ministro Dott. Nori, ci è stato – en passant – comunicato che l’importo previsto per gli arretrati della perequazione 2020 – 2021 – 2022 del personale dell’Ispettorato del Lavoro, sarebbe di 26 milioni, mentre in precedenti occasioni, l’importo previsionale era di 37 milioni di euro.

Ci è parso di aver capito, ma proprio su questo chiediamo un rapido e formale chiarimento, che tale ‘deminutio’ sarebbe da imputare all’ “una tantum” già erogata al personale dell’INL.

Il chiarimento è urgente perché “l’una tantum” di cui all’art. 32-bis del DL. N. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), convertito in Legge n. 91/2022, è stata prevista letteralmente ”Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative…(omissis)”.

Riportare il testo di quella norma serve a rammentare che si tratta di tutt’altro rispetto alla perequazione. Una norma di legge, quella contenuta nel Decreto Aiuti, che non pone alcun riferimento al diritto per il personale dell’INL alla perequazione dell’indennità di amministrazione e dei suoi arretrati.

A tal proposito, considerare l’indennità una tantum, a valere sull’FRD 2022, come “un anticipo o un acconto sul trattamento di perequazione dell’indennità di amministrazione” rappresenta ancora oggi un’operazione di mistificazione della realtà, se non un vero e proprio imbroglio.

Siamo stati disponibili, al solo fine di garantire un’equa ripartizione tra il personale, a prendere in prestito il criterio per fasce economiche fissato dalla tabella 2 allegata al DPCM del 23/12/2021; ma deve essere altrettanto chiaro che nessun tipo di effetto giuridico può discendere da quel tipo di decisione, peraltro condivisa con tutte le OO.SS. in sede di confronto con il Direttore Pennesi.

Quello che preme sottolineare in questa sede è l’indispensabile e ormai non più differibile (anche in vista dell’approssimarsi della nuova tornata di rinnovo del CCNL) completa equiparazione stipendiale del personale di INL rispetto a quello del Ministero del Lavoro, a far data dal 01/01/2020. Un eventuale liquidazione con importi diversi (perchè decurtati dell’una tantum) porterebbe ad un riconoscimento minore rispetto a quello ottenuto dai colleghi del Ministero e non giustificabile alla luce della diversa natura e differente imputazione specificata nel testo di legge.

Chiediamo cortese ma estremamente sollecito riscontro alla presente, che vale anche come diffida, poiché la necessità di capire con chiarezza quali siano i reali intendimenti dell’Amministrazione è cruciale nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori dell’INL, in questa fase di organizzazione delle contromisure sindacali e delle conseguenti azioni di lotta.

FP CGIL

CISL FP

UILPA

FLP

CONFINTESA FP

CONFSAL- UNSA

USB P.I.

M.ARIANO

M. CAVO

I.CASALI

A. PICCOLI

N. MORGIA

V. DI BIASI

G. DELL’ERBA

V. SANTURELLI

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