Al Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Pres. Antonio Sangermano
segreteriacd.dgmc@giustizia.it
Al Direttore Generale del Personale, delle Risorse e
e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile,
Dott. Giuseppe Cacciapuoti
Giuseppe.cacciapuoti@giustizia.it
dgmc@giustizia.it
Epc
Al Direttore generale del Personale
del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
dott Massimo Parisi
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it
Oggetto: La Dirigenza penitenziaria , nuove immissioni in ruolo.
Questa OS ha preso visione della bozza di decreto che codesto Dipartimento ha trasmesso a tutte le OOSS rappresentative.
Il disegno organizzativo appare necessitato dalla ormai imminente assegnazione dei neo assunti vincitori del concorso per dirigenti direttori degli Uffici dell’Esecuzione penale esterna. Un decreto che non assolve la funzione “informativa” indirizzata alle organizzazione rappresentative dei lavoratori in quanto l’asciutto articolato inviato non “informa “davvero circa le scelte operate e sottese alla individuazione dei criteri utilizzati per determinare il “peso “ e quindi il livello attribuito agli Uffici Interdistrettuali , distrettuali ed alle articolazioni che compongono la Direzione generale della giustizia di comunità alla quale viene anche aggiunto l’Ufficio terzo, e solo quello, dell’Ufficio del Capo del Dipartimento.
Così come non si comprendono le valutazioni poste alla base della scelta di attribuire alla posizione di direttore aggiunto presso gli uffici Interdistrettuali ( e solo in quelli) il peso di “ terzo livello”. Peso attribuito alla posizione e non alla sede come invece viene declinato per tutte le altre posizioni organizzative. Evidentemente i criteri utilizzati per l’attribuzione di un terso livello ai direttori aggiunti e solo a quelli degli Uffici Interdistrettuali è stato valutato secondo altri criteri. Sarebbe importante conoscere quali.
La scelta operata appare in contrasto con quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 829 convertito in legge lo scorso 22 giugno 2023. Quella disposizione determina l’ammontare dell’indennità di posizione sulla base del livello di complessità (incarico superiore, primo secondo e terzo livello ) attributo alle diverse sedi di servizio ( IIPP per adulti , IPM; Uffici dell’esecuzione penale esterna e direzioni degli uffici dipartimentali e provveditoriali) indennità di posizione riconosciuta esplicitamente solo ai dirigenti che sono incaricati delle funzioni di direzione delle singole articolazioni e non già per i vice direttori ( direttore aggiunto).
Dobbiamo purtroppo evidenziare una certa discrasia, disallineamento nelle scelte che i due Dipartimenti stanno adottando nei confronti del ruolo unico della dirigenza penitenziaria ( legge Meduri ).
Lo spirito di quella legge, emanata quando il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aveva al suo interno anche la Direzione generale dell’esecuzione penale esterna, era quello di disciplinare il ruolo della dirigenza penitenziaria il mandato ed i compiti a questa attribuiti quale funzione di garanzia e tutela delle persone sottoposte all’esecuzione di tutte le misure restrittive della libertà personale
Profilo professionale unico disciplinato dal dl 2006 n 63. Tanto è che in questi anni ( 25 per la precisione) in ragione delle carenze di organico registrate , il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ( pur se in sofferenza ) ha ceduto e condiviso numerosi dirigenti d’istituto penitenziario che in molti casi hanno assicurato la direzione , in contemporanea sia delle direzioni degli IIPP che delle Direzioni degli Uffici dell’esecuzione penale.
La immissione di nuove risorse, per anni richiesta e finalmente di prossima realizzazione , faceva ben sperare in una ricomposizione ordinata del ruolo nelle diverse funzioni con il meritato riconoscimento delle diverse competenze. Sul tema delle diversificate competenze la scelta operata ( due concorsi diversi , con richiesta di requisiti diversificati per sottolineare le differenti competenze richieste dai due profili ) legittimava l’aspettativa di vedere cessato il fenomeno dei “vasi comunicanti” che era stata consentito potesse essere agito fino al prossimo dicembre 2023
Invece, abbiamo appreso , attraverso la consultazione della G.U che nel corpo del decreto legge del 10 agosto 2023 n 105 , all’art 5 che per gli uffici Interdistrettuali di incarico superiore , in ragione della assenza del requisito dell’anzianità di cui all’art 7 del citato dl del 2006 , si introduce una disciplina transitoria ( definita nella durata per dieci anni) e che consente ai dirigenti degli IIPP di ricoprire gli incarichi di Direzione degli Uffici Interdistrettuali di incarico superiore.
La scelta operata e comunicata ai corsisti nelle fasi finali del corso di formazione , [ dopo avere invece per tutto il tempo di durata del corso di formazione negata la possibilità che potesse accadere, fornendo argomenti persuasivi quali per esempio il fatto che le diverse procedure di selezione adottate per i due diversi profili del ruolo della dirigenza penitenziaria era la prova plastica dell’intenzione di sottolineare la non fungibilità delle funzioni] ha lasciato i neo dirigenti sgomenti.
Si rileva infatti un preoccupante misconoscimento della valenza di procedure selettive che lo stesso DGMC ha predisposto e incentivato per bandire il concorso nazionale a 18 posti di dirigente penitenziario EPE poi elevati a 31, con un ulteriore scorrimento di graduatoria di altre 7 unità avvenuto recentemente; di questi 38 neo-dirigenti EPE (di cui 31 prossimi a ricevere l’incarico di funzione ) ben 9 resterebbero senza incarico e sarebbero in sovrannumero, considerando che 11 posti di dirigenza superiore (riservati agli UIEPE, Uffici interdistrettuali di Esecuzione penale esterna) sarebbero ricopribili SOLO da dirigenti penitenziari DAP provenienti da istituti penitenziari. Come si giustifica anche da un punto di vista di costi a carico dello Stato, l’assunzione di un contingente di dirigenti che viene poi sottoutilizzato? E come si giustifica la scopertura dei posti di direttore di istituto penitenziario causata dalla scelta di far loro ricoprire i vertici degli UIEPE, vista peraltro la nota carenza di organico degli Istituti che affrontano diverse emergenze gestionali?
Si disconosce anche la valenza formativa specifica che i dirigenti DGMC hanno ricevuto per ricoprire le dirigenze EPE, considerato che peraltro si è trattato di un corso di formazione basato su molteplici approfondimenti in tema di procedure, metodi e strumenti mirati all’esecuzione penale esterna, e molto complesso, di natura non selettiva ma certamente competitiva, con vari step di valutazione intermedi. Percorso che ha richiesto ai consiglieri un grosso investimento in prospettiva della formulazione della graduatoria di merito finale, propedeutica alla scelta della sede; la compressione delle sedi ricopribili con incarico, sottraendo dal novero delle scelte dei vincitori di concorso le sedi interdistrettuali, oltre a deprimere le legittime aspettative dei neodirigenti EPE, innesca forti tensioni interne al gruppo e rischia di rendere frammentaria e disomogenea la loro futura distribuzione sul territorio, considerato che intere regioni (es. Lazio) sono prive di sedi Distrettuali.
La scelta operata da codesto Dipartimento, depotenzia fortemente lo spirito e la volontà di un rinnovamento strutturale dei servizi EPE, che hanno lungamente patito l’ assenza dei dirigenti di ruolo, rinnovamento volto a dare una fisionomia autonoma all’esecuzione penale esterna, diversa per ovvi motivi dal lavoro che si svolge all’interno dei penitenziari. Tale depotenziamento, peraltro, si realizzerebbe nel momento più espansivo per l’esecuzione penale esterna, momento in cui è richiesta, a causa dell’entrata in vigore della “riforma Cartabia”, una grande trasformazione culturale, operativa e procedurale che esercita un effetto espansivo sull’esecuzione penale esterna, con l’introduzione delle pene sostitutive e un sensibile incremento della messa alla prova
Non solo. In questo modo si minano le basi di una collaborazione proficua tra DGMC e DAP che è fatta di mutuo riconoscimento e di pari dignità e non di subordinazione dell’uno all’altro, cosa che verrebbe di fatto a crearsi consentendo ai neo dirigenti EPE vincitori di concorso di poter accedere solamente alle sedi dirigenziali distrettuali e di assumere la figura di “aggiunto” delle sedi Interdistrettuali dirette dai dirigenti DAP; si comprende come questa operazione, lungi dal dare pari valore all’esecuzione penale esterna la rende ancora una volta ancella di impostazioni culturali fortemente connotate dal modello trattamentale intramurario.
Per tutto quanto sopra esposto si rappresenta l’urgenza di un incontro che consenta di chiarire con le OOSS gli intenti sottesi alle scelte sin qui operate . Scelte che devono essere fatte tenendo conto della unicità del ruolo ma anche delle diverse competenze professionali sottolineate plasticamente dal solco che si è di fatto prodotto scegliendo di realizzare due corsi di formazione ciascuno della durata di un anno che si sono svolti in contemporanea presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale. La fungibilità delle funzioni che appare essere sancita dall’articolo 5 del citato decreto legislativo dovrebbe poi in coerenza essere tenuta presente anche nelle assegnazioni presso gli IIPP dei neo dirigenti penitenziari i quali non avendo maturato l’anzianità di nove anni sei mesi ed un giorno NON potranno essere assegnati a dirigere istituti ad incarico superiore come invece sembra che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria intenda fare proprio in ragione delle carenze di organico.
Coerenza e chiarezza sono necessarie e meritano risposte urgenti. Certamente tutto questa confusione poteva essere evitata ove si fosse agito, per tempo e concluso il primo contratto di categoria.
Ora ed è già tardi occorre con determinazione mostrare il serio intendimento di disciplinare l’ordinamento professionale di questo importante ruolo della dirigenza pubblica dando quindi seguito all’ atto Camera 1114 che a firma on.le Donzelli ha impegnato questo Governo “ad avviare le trattative necessarie al fine di stipulare gli Accordi Sindacali previsti dall’art 23 comma 5 del dl 2006. 63 stanziando le opportune ed adeguate risorse economiche”.
Chiediamo con urgenza un incontro con i rappresentanti del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità ma anche un incontro con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per conoscere per tempo le decisioni che verranno assunte e di criteri in base ai quali saranno assegnati i nei dirigenti penitenziari dell’esecuzione penale esterna ed interna .
Si resta in attesa di conoscere la data della convocazione.
Il coordinatore nazionale della Dirigenza penitenziaria
Carla Ciavarella