Al Segretario generale Pres. Franco Massi
Al Vice Segretario generale Cons. Francesco Targia
Alla Dirigente generale Risorse Umane Dott.ssa Daniela Greco
Alla Dirigente del Servizio per la Disciplina Rapporto di lavoro
Dott.ssa Pinuccia Montalto
e p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali
Al Cug
Al Personale della Corte dei conti
Le scriventi Organizzazioni Sindacali segnalano che in relazione alla Circolare n. 32/2020 (in allegato) e nello specifico alla tabella “Part Time verticale”, il Personale che volesse accedere allo stesso per un solo giorno settimanale, risulta essere fortemente penalizzato in quanto:
Ha un’unica possibilità di scelta (6 ore al giorno per 4 giorni) a differenza dei part time su 2 e 3 giorni di presenza dove risultano essere consentite rispettivamente 2 e 3 opzioni e 2 e 3 possibili orari come da tabella estrapolata dalla circolare.
PART TIME VERTICALE
PRESENZA SETTIM. |
ORE LAVORATE |
TOTALE ORE |
2 gg. |
6 + 6 |
12 |
2 gg. |
9 + 3 |
12 |
2 gg. |
9 + 9 |
18 |
3 gg. |
6 + 6 +6 |
18 |
3 gg. |
8 + 8 +8 |
24 |
4 gg. |
6 + 6 + 6 + 6 |
24 |
Penalizzato economicamente in quanto lavora al pari di coloro che scelgono il part time su 3 giorni (24 ore).
Pertanto, si propone di integrare la tabella relativa al Part Time Orizzontale con le seguenti modalità, per la presenza settimanale di 4 giorni:
Ore lavorate: 7+7+7+7 = Totale ore 28
Ore lavorate: 7,5+7,5+7,5+7,5= Totale ore 30
Il messaggio dell’INPS (n. 1074 del 9 marzo 2018) fornisce dei chiarimenti in tal senso, che ad ogni buon fine si allega e di cui si espone una sintesi:
Messaggio numero 1074 del 09-03-2018 (inps.it)
Nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).
Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.).
In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve – struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.
La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico – in attesa di dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera – ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile.
Alla luce di quanto sopra esposto e nel ricordare che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 e disciplinare allegato, possono configurarsi, quindi, le seguenti due fattispecie:
situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
In attesa di un urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.
S. Di Folco F. Amidani U. Cafiero C. Visca M. Centorbi