Ci pervengono, quotidianamente, segnalazioni relative alla mancata/parziale concessione del lavoro agile ai cd “lavoratori fragili”.
In merito si chiarisce che la normativa di riferimento è la Legge 142/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre, che proroga al 31 dicembre 2022 la disciplina di cui all’art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge n.18/2020.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori c.d. fragili, in possesso di adeguata certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, di norma svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile per l’intera settimana.
Quanto detto è stato precisato anche nella circolare del 3 ottobre scorso dal Direttore Generale del Personale, che si allega alla presente, e che, all’ultimo capoverso, chiarisce che: “…. nulla osta a che i soggetti fragili eseguano la prestazione lavorativa in modalità agile senza tener conto della maggior presenza in ufficio …. in quanto effettivamente non previsto dalla regolamentazione ministeriale generale”.
Nel caso si rilevino applicazioni difformi da quanto normativamente previsto, può essere contattata la sede Fp Cgil competente.
la Coordinatrice nazionale MIMS p. la Fp Cgil Nazionale
Carmen Sabbatella Paolo Camardella