Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre u.s. l’incontro richiesto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali al fine di ottenere chiarimenti dall’Amministrazione sulle modalità applicative del Lavoro agile in seguito all’emanazione delle Linee guida di cui al Decreto del Segretario generale n. 270/2022, con particolare riferimento alle criticità rappresentate dai Lavoratori.
Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha dato risposta ai QUESITI INVIATI DA QUESTE OO.SS., impegnandosi, al termine della seduta, a pubblicare nella intranet, sotto forma di FAQ, le delucidazioni dirette a fugare i dubbi interpretativi che stanno generando confusione in sede applicativa e conseguente preoccupazione tra i Lavoratori.
In data odierna sono state pubblicate le FAQ – che si allegano al presente comunicato – che corrispondono alle risposte UFFICIALI dell’Amministrazione alle domande da noi formulate nell’interesse del Personale.
Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti, a nostro avviso importanti, che sono stati forniti nel corso dell’incontro (e ribaditi nelle FAQ appena pubblicate, anche con esempi concreti) su una materia che, così come previsto dal CCNL 2019-2021 resta di confronto e non di contrattazione, e che avremmo auspicato venisse “calata” nella realtà del nostro Istituto senza le eccessive rigidità che invece si stanno affermando, quasi a disconoscere le buone pratiche osservate nei due anni di emergenza pandemica:
– il “criterio della prevalenza” della prestazione lavorativa in presenza in termini di giorni complessivi, rispetto a quella da rendersi in modalità agile, è da intendersi sull’intero trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022), facendo riferimento ai giorni di servizio prestati (sia in presenza che in modalità agile), al netto delle assenze legate a varie causali come per es. la L. 104/92, le ferie, assenze per malattia, ecc.;
– il numero complessivo di giorni di lavoro agile da fruire nel citato trimestre (23 giorni, come ribadito anche nelle FAQ) è il risultato del rapporto tra il numero massimo complessivo annuo di giorni di lavoro in modalità agile (92 giorni) e i quattro trimestri (92 gg./4=23 gg.) ovvero quello derivante dal seguente calcolo descritto nelle FAQ (92gg./12 mesi X 3 mesi=23 gg.);
– il Personale che si trova in part-time orizzontale, fruito nei mesi già trascorsi, potrà fruire di 23 nel trimestre ottobre/dicembre 2022 che non sono soggetti a decurtazioni. Nel 2023, invece, si terrà conto di una percentuale da portare in diminuzione, e i giorni saranno pari a 92 al netto di quelli da decurtare per effetto del part-time;
– l’articolazione dell’orario di contattabilità di 7 ore e 12 minuti può corrispondere ad un intervallo di tempo continuativo oppure essere distribuito in fasce discontinue, sulla base di scelte che sono di natura organizzativa degli uffici.
Nel caso di fasce discontinue, essendo il lavoro “agile”, l’intervallo di tempo tra una fascia e l’altra non corrisponde alla pausa pranzo.
Inoltre, nel caso in cui sia contattato nel corso delle 7 ore e 12 minuti, il lavoratore in modalità agile, potrà attivarsi nel tempo necessario, non necessariamente nell’immediato, per eseguire quanto richiesto.
– All’interno delle 7 ore e 12 minuti di contattabilità è possibile fruire dei permessi orari/giornalieri elencati all’art. 39, comma 2, del CCNL 2019-2021 senza obbligo di contattabilità (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari; permessi sindacali, permessi per assemblea, permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992);
– il cronoprogramma, per il quale non può farsi riferimento ad un modello standard per via delle peculiarità dei singoli uffici, deve essere incentrato su linee di attività che sono individuate esclusivamente a cura di ogni ufficio;
– la copertura assicurativa vale per tutti gli eventuali rischi, sia per il lavoro da esercitare in presenza quanto per quello da eseguire in modalità agile;
– il Personale “fragile” che in applicazione delle previsioni del Decreto-legge “Aiuti bis” (convertito in legge n. 142/2022) potrà esercitare il lavoro in modalità agile 5 giorni su 5 fino al 31 dicembre p.v. (in possesso dei requisiti richiamati dalla circolare del Segretario generale n. 22/2022) è comunque tenuto alla stipula dell’accordo individuale di Lavoro Agile.
Le scriventi OO.SS. si impegnano, fin da subito, a seguire con la massima attenzione, nel corso del prossimo trimestre, che resta sperimentale, l’applicazione presso tutti gli Uffici delle Linee guida in precedenza richiamate. A tal fine, invitano il Personale a segnalare tutte le eventuali criticità, o anomalie, che saranno rappresentate prontamente all’Amministrazione, attraverso la convocazione di uno o più incontri ad hoc (è già stato programmato un incontro per il mese di novembre p.v.), al fine di individuare le necessarie soluzioni condivise.
Roma, 30 settembre 2022
S. Di Folco F. Amidani U. Cafiero C. Visca M. Centorbi