Richiesta chiarimenti urgenti – Revoca trasferimento personale di Polizia Penitenziaria ai sensi dell’art.6 comma 2 P.C.D. 2019.

24 Agosto 2022

Continuano a pervenire numerose segnalazioni in merito alla mancata
volontà dell’Amministrazione di accogliere le richieste pervenute dopo la
pubblicazione della graduatoria definitiva, adducendo che il dipendente
dopo l’arco temporale concesso nella su citata fase ( 30 giorni), non abbia
più diritto ad essere accolta e pertanto dovrà raggiungere la nuova sede di
assegnazione.
A parere della scrivente, l’interpretazione data
dall’Amministrazione centrale ai vari interlocutori che, chiamando i
competenti uffici, si sono sentiti rispondere che: “probabilmente non verrà
accolta perché fuori termine” è in netto contrasto con il comm. 2 del su citato
articolo che, opportunamente trascriviamo integralmente:
Articolo 6 (Revoca della domanda)
1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o
parziale, delle istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data dipubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi
previsti dall’art. 3, comma 9.
2. Nell’imminenza dei piani di mobilità a domanda, ivi compresi i
trasferimenti di cui all’art. 2 comma 4, l’Amministrazione, previo avviso al
personale, concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il
dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di
trasferimento.
3. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, fatti salvi casi
del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il
provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell’interessato.
Inoltre, proprio quest’anno c’è stata una sovrapposizione dei su
citati termini di presentazione per la revoca della domanda e la contestuale
pubblicazione dei trasferimenti, ma proviamo a fare chiarezza, al comma 1
viene data la possibilità al dipendente di presentare istanza di revoca, totale
o parziale, dell’istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria definitiva e fin qui nulla quaestio, ma da
un’attenta lettura del comma 2, si evince che l’Amministrazione, ha l’obbligo
di dare preavviso al personale che verrà trasferito, concedendo a
quest’ultimo un termine non superiore a 30 giorni entro cui lo stesso può
presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.
Nella sottoscrizione del P.C.D. sia l’Amministrazione che le parti
sociali hanno inteso salvaguardare con una maggior tutela il dipendente,
in quanto, dalla graduatoria provvisoria a quella definitiva,
indipendentemente dalla posizione che l’avente titolo possa ricoprire, che
sia la prima posizione o che si la centesima posizione, il dipendente NON
viene messo a conoscenza se sarà trasferito ne, tantomeno, in quale delle
tre sedi scelte all’atto della presentazione della domanda di trasferimento.
È lapalissiano che, il comma 2 in primis impone all’Amministrazione di
dare il preavviso di trasferimento al dipendente, cosa non avvenuta con la
mobilità 2021 espletata a luglio 2022, andando a ledere il diritto di
quest’ultimo, se poi si vuole considerare il decreto di trasferimento anche
ai fini del preavviso, lo stesso, di fatto, determina la facoltà del dipendente
di revocare entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
Auspicando in una condivisione interpretativa, restiamo in attesa
di un Suo cortese riscontro.

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