Dopo la iniziale pubblicazione del dispositivo del 13 maggio in cui alla lavoratrice iscritta Fp Cgil il giudice riconosceva il diritto al giusto CCNL, ossia quello della “Sanità Privata”, riconquistato dopo 14 anni di lotte e che la Associazione “la Nostra Famiglia” aveva disapplicato unilateralmente per l’applicazione di un un CCNL non sottoscritto da Fp Cgil, con orario maggiore e salario inferiore, sono state rese note anche le motivazioni addotte dal giudice.
Esprimiamo una grande soddisfazione perché nella sentenza pubblicata si ribadiscono alcuni fondamentali principi richiamando la granitica giurisprudenza che acclara in maniera ancor più limpida “l’infondatezza della pretesa datoriale di applicare il CCNL CDR, anziché il CCNL Sanità privata”; ad essere censurato è l’operato dell’azienda ed è confermato che il contratto applicabile ai Cdr che alla sottoscrizione della preintesa e prima della stipula dei CCNL separati Aris-Aiop, rimane quello della sanità privata e lo è a maggior ragione per gli iscritti alla Cgil che gli altri contratti non li aveva sottoscritti. Il Giudice analizzando il caso del singolo lavoratore effettua una valutazione giuridica completa della scelta unilaterale aziendale di cui sancisce chiaramente la illegittimità.
Aggiunge il giudice, e questo ci da ancora più forza in questa battaglia, che il recesso da un contratto è facoltà esclusiva in capo alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti e che il datore di lavoro non può agire unilateralmente, e nel caso della sentenza in favore della lavoratrice iscritta alla FP CGIL il Ccnl espressamente richiamato all’atto della stipula del contratto di lavoro era quello della sanità privata e per tali ragioni ne vale l’ultrattività. Il Giudice precisa chiaramente come l’azienda ha come unica possibilità (ciò che del resto ha fatto concretamente) quella di disapplicare il CCNL e non quella di recedere dal contratto collettivo, contrariamente a quanto sino ad oggi sostenuto dal datore di lavoro.
La coerenza e la lotta pagano, ai nostri iscritti siamo riusciti a garantire il Diritto al giusto CCNL, questo ci rafforza nella vertenza nazionale per contrastare il dumping in questo settore.
Come se non bastasse nella motivazione della sentenza si legge: “il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti e a coloro che abbiano espressamente o implicitamente aderito al contratto stesso, sicché la prossimità dell’attività esercitata dall’imprenditore non è elemento vincolante per determinare l’applicabilità di questo o quel CCNL che si voglia scegliere per disciplinare il rapporto di lavoro.” C’è spazio quindi per una politica di riduzione del numero dei CCNL e di limitare l’unilateralità nella disdetta dei contratti da parte dei datori di lavoro che guardano al risparmio del costo del lavoro e non alla valorizzazione professionale dei dipendenti.
L’associazione la Nostra Famiglia viene condannata a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive, e il ripristino dell’applicazione del CCNL sanità privata.
L’associazione dovrebbe riflettere e tornare sui suoi passi, ridare dignità alle lavoratrici e i lavoratori dell’associazione applicandogli il CCNL sanità privata. Noi non ci fermeremo, abbiamo raccolto oltre 400 adesioni al contenzioso, la dignità del lavoro è più forte del profitto.