Roma, 6.04.2022
Al Presidente della
Federazione Italiana Gioco Calcio
dr. Gabriele Gravina
Egregio Presidente,
abbiamo preso visione della Comunicazione RUO del 31 marzo c.a. inviata via mail dalle Risorse Umane e Organizzazione alle lavoratrici e ai lavoratori di codesta federazione, per mezzo della quale si informa il predetto personale che sull’intranet federale è stato pubblicato il verbale di accordo sindacale firmato lo scorso 30 marzo con le organizzazioni sindacali, valido fino al 30 aprile p.v.
Nel declinare i contenuti salienti del predetto accordo, che conferma le previsioni contenute in quello sottoscritto il 28 ottobre 2021, e tiene conto di quanto stabilito dal decreto legge 24 marzo 2022 – proroga fino al 30 giugno 2022 delle disposizioni in materia di lavoro agile semplificato – si sostiene tra l’altro che il citato accordo preveda di alternare il lavoro in presenza al lavoro agile, garantendo quest’ultimo esclusivamente alle categorie considerate fragili (art. 2 comma 1), e rinviando a valutazioni caso per caso da parte del datore di lavoro a fronte di debita istanza e documentazione di supporto.
Con successiva mail, avente pari oggetto e data, trasmessa dalla responsabile delle Risorse Umane a tutti i Responsabili/Referenti di struttura di codesta federazione, nel ribadire i concetti espressi nelle predetta Comunicazione si aggiunge inoltre che: “…omissis… conseguentemente, a partire dal 1°aprile, non potrà essere considerata valida nessuna programmazione di Lavoro Agile. Tutte le possibili situazioni di criticità dovranno essere formalizzate allo scrivente Ufficio per successiva valutazione e riscontro”.
In ambedue le circostanze rilevate ci sia consentito di esprimere fondate perplessità.
Nel primo caso, giova rammentare che l’accordo del 28 ottobre 2021 non prevedeva affatto l’attribuzione esclusiva del lavoro agile “semplificato” alle categorie di lavoratori considerate fragili, bensì ne estendeva la possibilità di accesso – previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 2 – anche ad altre categorie di lavoratori, come del resto previsto dalle norme di legge a cui faceva riferimento quell’intesa, peraltro tuttora in vigore. Ergo, il rimando all’applicazione dei contenuti di quest’ultimo previsto dall’accordo raggiunto dalle parti lo scorso 30 marzo, con termine di validità fissato al 30 aprile successivo, deve essere considerato integrale, e non parziale, come invece si assume nella prima Comunicazione di che trattasi.
Quanto alla successiva Comunicazione, anche e non solo alla luce di quanto appena espresso, davvero non si comprendono le ragioni che hanno condotto alla decisione assolutamente unilaterale di sospendere – peraltro con una comunicazione destinata solo ai responsabili/referenti di struttura – la programmazione del lavoro agile a partire dal 1° aprile scorso. Da dove la si ricava?
Premesso quanto sopra, in ragione della corretta applicazione delle norme vigenti, e al fine di non vanificare l’impegno profuso da tutte le parti in causa nell’individuazione delle soluzioni ritenute più idonee a rispondere alle esigenze che i delicati argomenti trattati impongono, nelle more della definizione dell’accordo sulla disciplina regolamentare del lavoro agile strutturale di comparto, la invitiamo cortesemente a far tenere l’immediata correzione di quelle comunicazioni nei sensi auspicati e comunicati dalle scriventi OO.SS., le uniche così emesse nel novero complessivo delle federazioni sportive nazionali parimenti coinvolte.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Cordiali saluti
FP CGIL CISL FP UILPA CISAL FIALP
F. Quinti A.Bruni P.Liberati Dino Carola