Al Capo Dipartimento
Dott.ssa G. Tuccillo
e-mail: dgmc@giustizia.it
pec: prot.dgmc@giustiziacert.it
Al Direttore Generale PRAM
Dott. G. Cacciapuoti
e-mail: dgpram.dgmc@giustizia.it
c/o Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA
OGGETTO: richiesta rimborso tassa di iscrizione agli Ordini regionali degli Assistenti Sociali, in favore dei Funzionari della professionalità di servizio sociale, ed agli Ordini Professionali in favore del personale Tecnico, assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Con la presente queste OO.SS. desiderano portare alla Vostra attenzione la necessità di rimborsare la tassa di iscrizione all’Ordine professionale che grava sul personale in oggetto indicato, dipendente pubblico la cui iscrizione all’albo professionale sia obbligatoria1 e con rapporto di lavoro a tempo pieno in regime di esclusività.
Infatti, le spese di iscrizione all’Albo riguardano non solo avvocati, ingegneri, architetti, ma tutti coloro che da un lato “firmano”, quali professionisti abilitati, atti della pubblica amministrazione e dall’altro abbiano un vincolo che impedisca l’attività esterna a favore di terzi, fattispecie entrambe previste nel lavoro degli assistenti sociali del Ministero della Giustizia.
A titolo di esemplificazione, citiamo solo alcune pronunce giudiziali che giustificano tale richiesta:
• Sentenza n. 116/2019 del Tribunale di Pordenone – Sezione lavoro poi confermata dalla Sentenza n. 36/2020 della Corte di Appello di Trieste;
• Sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2021 su ricorso della UIL FPL;
• Sentenza del Tribunale di Bologna n. 332/2021 del 7/5/2021.
Nonostante gli organi di riscontro in passato abbiano escluso, sinanche con corrispondenza di-retta con gli Ordini professionali, la sussistenza di un diritto al rimborso della quota di iscrizione all’Albo per gli assistenti sociali ed il personale tecnico dipendenti di un ente pubblico, in quanto l’iscrizione all’Ordine non avviene in un elenco speciale come quello cui appartengono gli avvocati
1 Valga quale esempio: per poter esercitare la professione di assistente sociale – anche a titolo volontario – è obbligato-rio essere iscritti all’Albo. Il versamento del contributo annuo è atto dovuto da parte dell’iscritto e il mancato versa-mento comporta l’avvio di procedimento disciplinare. Si precisa inoltre che la cancellazione dall’Albo Professionale comporta la conseguente impossibilità all’esercizio della professione. Tutto questo vale, come ovvio, anche per il per-sonale Tecnico.
degli enti pubblici, le recenti sentenze, tuttavia, fanno propendere per un’interpretazione aggior-nata dei giudici del lavoro nei confronti del predetto personale.
Per i motivi ivi descritti si chiede di avviare un confronto con codeste OO.SS., allo scopo di evi-tare la necessità di intraprendere, sussistendone fondati motivi, il percorso del ricorso giurisdizio-nale per la tutela anche del personale appartenente ai profili di Funzionario di servizio sociale, Funzionari tecnici ed Assistenti tecnici, tenuti all’iscrizione ad Albi/Ordini professionali per l’esple-tamento delle loro mansioni e che operano, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze del Ministero della Giustizia.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti.
FP CGIL
Prestini
CISL FP
Marra
UILPA
Amoroso