Entro il 31 dicembre 2021 tutti i lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie con obbligo ECM dovranno verificare di aver assolto al proprio dovere formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 in quanto dal 2022 inizieranno i controlli e le eventuali relative sanzioni da parte dei rispettivi Ordini. In caso di illecito disciplinare le sanzioni potranno riguardare dal semplice avvertimento fino alla sospensione dall’Ordine con le relative conseguenze dal punto di vista lavorativo.
Per quello che riguarda l’obbligo formativo, ad oggi sono previsti 150 crediti ECM per tutti e tre i trienni (2014-2016, 2017-2019, 2020-2022) e a seguito di successivi accordi e circolari applicative (AGENAS: “Delibera sul recupero dei crediti e sull’autoformazione nel triennio 2017-2019” del 27/9/2018; “Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022” del 18/12/2019 e delibere riguardanti l’emergenza COVID-19) sono state previste diverse modalità di recupero:
Per la verifica dei crediti il professionista dovrà accedere al sito COGEAPS e nelle relative sezioni potrà inserire i crediti mancanti, se non registrati e, se in eccesso, eventualmente spostarli dal triennio precedente nel caso 2017-2019. La verifica dei crediti può essere fatta anche attraverso la App Telefonica dedicata COGEAPS. In caso di situazioni particolari sarà obbligo del lavoratore auto dichiarare le motivazioni per le quali si chiede un eventuale esonero o esenzione, selezionando tra le diverse fattispecie disponibili (esempio congedi di maternità o paternità, percorsi universitari ecc.) e specificando il periodo di sospensione. È possibile indicare il periodo di esenzione dal 2014.
Per maggior chiarezza scaricare il manuale con le indicazioni dettagliate