Arriva finalmente il DM sugli incentivi tecnici con una novità normativa
Circolare 251: ricognizione contratti flessibili e a tempo determinato – istruzioni per l’uso
Informazioni sul concorso AFAV
Dopo un lunghissimo iter, periglioso ed inframmezzato di diversi interventi da parte dei vari organi di controllo e di Giustizia Amministrativa, è in procinto di essere emanato il DM contenente il regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art.113 del Codice degli Appalti. Pertanto, non appena il DM verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possono partire tutti gli atti propedeutici al pagamento delle somme dovute ai lavoratori, per recuperare l’inenarrabile ritardo accumulato in questi anni. La pubblicazione è accompagnata da una significativa novità normativa, contenuta nell’art. 5, comma 10, del Decreto Legge 121/2021, appena emanato, che chiarisce, anche in relazione alle diatribe interpretative registrate all’interno degli stessi organi della Giustizia Amministrativa, gli effetti della retroattività del regolamento, che in tal modo viene applicato a tutte le procedure avviate dopo la data di pubblicazione del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), salvaguardandone gli effetti contabili e, di conseguenza, il diritto ai pagamenti dei lavoratori interessati. Non appena verrà ufficializzato il DM possono partire le verifiche in sede locale, e pare utile sottolineare che, nelle more della stipula dell’accordo locale di recepimento del regolamento, si può ugualmente procedere sulla base di quanto previsto nel regolamento generale.
Sulla ricognizione dei contratti flessibili e a tempo determinato, avviata dall’Amministrazione e propedeutica alla individuazione del budget utile per queste assunzioni, non possiamo che esprimere un giudizio positivo, perché accoglie una richiesta che più volta abbiamo avanzato negli ultimi anni, a partire dall’emanazione della legge Madia. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato non vediamo particolari problemi se non quelli legati ai tempi necessari alla predisposizione del nuovo Piano triennale dei fabbisogni 2020/22 ed ai successivi meccanismi autorizzativi. Ci è stato detto dall’Amministrazione che tale procedura si potrà concludere entro l’anno con la definitiva stabilizzazione occupazionale, noi manteniamo un certa prudenza sulla tempistica ma è ormai un passaggio certo, in quanto la previsione della norma (art.20, comma 1 del D. Lgs. 75/2017) risulta interamente applicata negli atti sinora prodotti dall’Amministrazione.
Più complessa è la situazione relativa alla ricognizione avviata sui contratti flessibili di collaborazione professionale. Sia perché abbiamo registrato una estrema riottosità, soprattutto da parte degli Uffici periferici, a fornire dati utili al censimento di tali rapporti di lavoro previsto dalla legge, che per le varie e fantasiose interpretazioni normative presenti, che tengono a delimitare la tipologia di questi rapporti di lavoro solo ad alcuni, con il rischio di vedere esclusi dalla ricognizione lavoratori che hanno maturato i requisiti dalla legge ma non vengono segnalati all’amministrazione centrale. Il che può comportare una valutazione al ribasso del budget necessario con una previsione non adeguata nei numeri che poi dovranno costituire la riserva concorsuale prevista dalla legge.
Per tali motivi riteniamo utile fornire alcune precisazioni e indicazioni ai lavoratori interessati:
L’art.20, comma 2, della legge Madia (d. Lgs. 75/2017) indica due requisiti essenziali per potere accedere alla procedura: essere titolare di un rapporto di lavoro flessibile successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015 ed avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni con l’Amministrazione che bandisce il concorso. Questo significa che qualunque tipologia di contratto flessibile a committenza diretta che corrisponde ai requisiti temporali previsti può essere censito;
Di conseguenza i lavoratori interessati possono verificare presso i committenti la corretta applicazione della Circolare 215 e pertanto chiedere di essere inseriti nella segnalazione da inviare all’amministrazione centrale. Con formale istanza da inviare tramite PEC all’Ufficio committente, corredata dalla specificazione dei rapporti di lavoro intercorsi e dal richiamo alla legge 241/90, che obbliga l’Ufficio ad una formale risposta;
Nel caso l’Ufficio committente non intenda procedere, consigliamo ai lavoratori di inviare loro stessi istanza via PEC alla Direzione Generale Organizzazione, chiedendo di essere inseriti nella riserva concorsuale e corredando l’istanza con la documentazione comprovante i rapporti di lavoro avuti nel periodo considerato dalla legge. Anche in questo caso l’istanza va corredata dal riferimento alla legge 241/90.
Questo è quanto al momento e restiamo disponibili ad ogni ulteriore chiarimento, anche tramite i nostri uffici legali nel caso si dovesse rendere necessaria una consulenza in relazione ad eventuali rigetti ritenuti ingiustificati delle istanze.
Infine, per quanto riguarda le prove orali del concorso a 1052 AFAV, vi informiamo che stanno per essere costituite le sub Commissioni esaminatrici, che dovranno procedere all’effettuazione della prova (non sappiamo ancora se on line o in presenza). I tempi pertanto non saranno lunghi e su questo informeremo tempestivamente. L’altra notizia è che è intenzione dell’amministrazione procedere allo scorrimento, successivo all’assunzione dei vincitori, della graduatoria degli idonei per un numero pari ai posti messi a concorso. Una buona notizia anche questa, che però valuteremo in relazione al numero di idonei che complessivamente risulteranno al termine della selezione per proporre l’assorbimento totale della graduatoria.
Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale Ministero della Cultura