On.le Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia
On.le Francesco Paolo Sisto
Sottosegretario alla Giustizia
Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
L’art. 35 del D.L.vo 165/2001, al comma 5 bis, ha stabilito che i lavoratori neoassunti, vincitori di concorso, devono permanere inderogabilmente nella sede di prima assegnazione per non meno di cinque anni (“i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”). La ratio della norma, introdotta in costanza del blocco del turn over, era quella di impedire nell’immediato la “migrazione” dei lavoratori più giovani verso le sedi più ambite, di regola quelle del centro-sud del Paese.
Tale disposizione, nel corso del tempo, ha però mostrato evidenti limiti soprattutto in quelle amministrazioni pubbliche nelle quali sono state avviate e portate a compimento nuove e massicce procedure assunzionali. Ed invero il vincolo quinquennale di permanenza nella sede ha ingessato la mobilità del personale impedendo ai numerosi neoassunti, più giovani e maggiormente interessati a spostarsi, di cambiare ufficio e/o sede. La mobilità dei neoassunti, tuttavia, non è stata preclusa del tutto perché la stessa, secondo quanto previsto, legittimamente a tutela dei soggetti deboli o minori dalla normativa vigente, si è realizzata a titolo temporaneo, ossia mediante assegnazioni pro tempore presso altri uffici, in applicazione degli istituti normativi a tutela della genitorialità (art. 42 bis D.L.vo 151/2001) e della disabilità (L. 104/1992). Tale mobilità temporanea, regolamentata esclusivamente dalla norma, ha creato e continua a creare non poche difficoltà agli uffici interessati, in quanto i lavoratori trasferiti temporaneamente per legge rimangono formalmente in carico all’ufficio cedente ed il posto in pianta organica risulta virtualmente coperto, ma di fatto scoperto e senza possibilità di copertura, da altro lavoratore per lunghi 5 anni. Allo stesso tempo, il lavoratore trasferito occupa un posto nell’ufficio di destinazione, quindi, i posti non coperti sono due ed in sedi diverse.
Proprio in ragione delle argomentazioni sopra esposte, alcune amministrazioni pubbliche si sono attivate per chiedere ed ottenere ope legis una riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione. È il caso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli enti pubblici di ricerca.
Anche nella Giustizia si sono riscontrate le cennate criticità del vincolo quinquennale ex art. 35 comma 5 bis del D.L.vo 165/2001. In particolare nella Giustizia è avvenuto che molti dei neoassunti, risultando impedita la possibilità di rientrare nel luoghi di origine nel medio termine, soprattutto a
causa del vincolo quinquennale, hanno continuato a partecipare ai concorsi e, quando li hanno superati, hanno optato senza indugio per l’impiego presso altre pubbliche amministrazioni.
Tanto premesso, tenuto conto della circostanza che la Giustizia, con riferimento all’organizzazione giudiziaria, beneficerà di migliaia di assunzioni, ordinarie e straordinarie, nei prossimi anni, FP CGIL CISL FP e UIL PA chiedono che, in analogia con quanto avvenuto presso altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della Giustizia si attivi per far approvare una norma che preveda la riduzione a tre anni del menzionato vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione, previa completa attuazione da parte di tutte le amministrazioni della Giustizia degli accordi di mobilità già sottoscritti o in via di sottoscrizione attraverso la pubblicazione degli interpelli ordinari e di assestamento e la definizione delle procedure di mobilità già avviate.
Distinti saluti
Roma, 14 settembre 2021
FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo/Prestini Marra Amoroso