Pubblichiamo la circolare emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, riguardo i servizi di Telefonia mobile in convenzione ricaricabile TIM TO POWER e i relativi aggiornamenti tariffari

Lo Smart Working (o Lavoro Agile) è per legge una ordinaria modalità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
A questa modalità si applicano i Contratti collettivi sottoscritti nei settori pubblici.
Ricordiamo, a tutte e tutti, che i diritti non vanno in soffitta, anche se siete in questa modalità di lavoro,
Le lavoratrici e i lavoratori così impiegati devono e possono godere, ad esempio, di: ferie, malattia, permessi retribuiti per diverse casualità, buoni pasto e la pausa di 30 minuti oltre sei ore di lavoro.
Difendiamo il lavoro e i suoi diritti, tuteliamo la salute di tutte e tutti.

Alla Direttrice Centrale delle Risorse Umane

Dott.ssa Maria Grazia Sampietro

 

Al Dirigente dell’area relazioni sindacali

Dott. Aldo Falzone

Al Coordinatore Generale medico

legale Dott. Raffaele Migliorini

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE

La scrivente O.S., alla luce dell’emergenza coronavirus che sta portando via anche nostri colleghi e affligge senza sosta tutto il Paese – con particolare gravità in alcuni specifici territori, dove ci risultano anche molti colleghi ammalati seppur non dichiarati ufficialmente positivi al virus, per le modalità con cui si eseguono i relativi tamponi – chiede di ricevere via mail – nel rispetto della privacy e dei dati sensibili che vengono in rilievo – un report settimanale sulle assenze per malattia, con riferimento al COVID-19 e non solo, a decorrere dall’inizio dell’emergenza del 23 febbraio u.s.

FP CGIL

Antonella Trevisani/ Matteo Ariano

ATTIVITA’ INDIFFERIBILI E SMART WORKING

Nonostante le molteplici sollecitazioni inviate ai vertici del Ministero con le quali abbiamo rappresentato, singolarmente ed unitariamente, un diverso comportamento dei dirigenti responsabili delle sedi periferiche del MIT, nonostante gli sforzi profusi per avere dai due Capi Dipartimento l’individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza, ancora oggi, a distanza di quasi un mese dalle prime segnalazioni, ci pervengono ancora notizie dai territori di difformità di comportamento della dirigenza. Questa, in alcuni casi si è resa subito responsabile attivandosi personalmente e con proprie risorse per fornire ai collaboratori i DPI necessari, in altri casi si è chiusa dietro un apparente incapacità addestrata ponendo mille ostacoli e tardando nel prendere decisioni importanti e determinanti per la tutela della salute dei lavoratori, in altri casi (forse i peggiori) si è dileguata. Il dirigente è il datore di lavoro ed è responsabile della salute dei suoi collaboratori.
E’ vero anche che il COVID 19 ci ha trovato impreparati tutti, sanitari e non, ma ora il quadro appare chiaro.
Dopo le direttive n.1 e 2 del Ministro Dadone e il DL n.18 del 17 marzo scorso è stato ampiamente chiarito che il lavoro agile, o smart working, è la modalità ordinaria di espletamento dell’attività lavorativa fino alla conclusione dell’emergenza da COVID 19. La presenza fisica in ufficio deve essere limitata ad un minimo contingente che dovrà assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono obbligatoriamente la presenza sul luogo di lavoro.
Ci chiediamo allora perché ancora assistiamo a comportamenti difformi: intere Direzioni in smart working e uffici che ancora pullulano di presenze? perché ancora oggi ci sono dirigenti che ostacolano il lavoro agile e chiedono ai lavoratori di andare regolarmente in ufficio?
Gli strumenti ci sono tutti, abbiamo quasi risolto anche tutti gli impedimenti tecnologici attivando gli accessi da remoto. E, qualora non sia possibile il ricorso al lavoro agile, le amministrazioni, sempre ai sensi del comma 3 art.87 del DL 18, utilizzano le ferie pregresse, i congedi, la banca delle ore ed altri istituti nel rispetto della contrattazione collettiva. Come ultima possibilità, finite tutte le precedenti, le amministrazioni possono esentare il personale dal servizio, pur riconoscendogli il periodo come servizio prestato.
Come Fp Cgil vi chiediamo di vigilare che tutto questo venga rispettato anche nelle sedi più piccole e di
segnalarci comportamenti difformi per poter intervenire e rimuove gli ostacoli che, ancora oggi, non consentono a tutti i lavoratori del MIT di lavorare in sicurezza assicurando continuità ai servizi pubblici.
La salute prima di tutto. Diffidiamo i dirigenti che ancora non lo avessero fatto ad adottare tutte le misure per consentire la fruizione immediata del lavoro agile e li riterremo responsabili penalmente e civilmente di eventuali danni alla salute dei lavoratori.

la coordinatrice Fp Cgil Mit                                        p.la Fp Cgil Nazionale
Carmen Sabbatella                                                                 Paolo Camardella

Alla Direttrice Generale

Dott.ssa Gabriella Di Michele

 

Alla D.C. Risorse Umane

Dott.ssa Maria Grazia Sampietro

 

Al D.C. Pianificazione e Controllo di Gestione

Dott. Roberto Bafundi

 

Al D.C. Tecnologia, Informatica e Innovazione

Dott. Vincenzo Caridi

 

Al Coordinatore Generale Legale

Dott. Gaetano De Ruvo

 

Oggetto: Richiesta neutralizzazione temporanea parametri Circolare 24

Come noto, la Circolare 24/2012 disciplina il sistema di monitoraggio delle performance legali per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto. Nei prossimi giorni, per l’esattezza il 31 marzo, matura una scadenza cruciale ai fini dell’aggiornamento dei parametri presi in considerazione da tale sistema. Il 31 marzo 2020 è infatti la data ultima per l’aggiornamento delle procedure relativamente all’ultimo trimestre del 2019 (IV parametro). E a tale data viene rilevato altresì il rispetto di tutti i parametri, relativamente al primo trimestre 2020, ai fini del pagamento degli acconti sui compensi professionali.
Scadenza che risulta pressoché impossibile rispettare in questi giorni di emergenza sanitaria, in considerazione per un verso del rinvio massivo delle udienze e della sospensione dei termini processuali, fino a tutto il 15 aprile, previsto dal D.L. 18/2020, per altro verso dell’eccezionale noto contesto in cui si trovano ad operare i professionisti ed il personale amministrativo delle strutture legali; circostanze tali da rendere certamente assai problematico, particolarmente per il personale delle sedi critiche, ed a maggior ragione delle sedi lombarde, l’inserimento di un così elevato numero di aggiornamenti, in riferimento in particolare al I e II parametro (costituzione in giudizio e presenza in udienza).
Per tali motivi, si chiede di voler neutralizzare la scadenza del 31 marzo sia rispetto all’aggiornamento dell’ultimo trimestre 2019 (spostandola a tal fine al trimestre successivo), sia rispetto alla corresponsione degli acconti 2020, da versarsi senza penalizzazioni salvo naturalmente il successivo conguaglio in sede di saldo.

FP CGIL/INPS

Matteo ARIANO/ Antonella TREVISANI

Pubblichiamo la traduzione della nota inviata da Epsu alla commissione per lo sblocco delle esportazioni di DPI nellambito della UE.

Al seguente link trovate l’originale http://www.epsu.org/article/protection-healthcare-workers-should-be-priority-let-s-address-together-shortages-protective

Nicoletta Grieco

MEF APPLICAZIONE ART.87

La scrivente OS FP CGIL chiede al MEF la corretta applicazione dell’art. 87 del DL 18 del 17 marzo 2020.

L’art. 87 del DL 18 marzo prevede in sintesi:

1. il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni a) assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Evidenziamo che il dpcm 22 marzo 2020 art.2 (disposizioni finali) dispone la proroga, fino al 3 aprile 2020, dei termini già fissati al 25 marzo dal dpcm 11 marzo 2020.

Riscontriamo il “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell’economia e delle finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”, emanato lo scorso 20 marzo 2020, che costituisce ad oggi l’unica traduzione applicativa al MEF dell’art. 87 DL 18, e prevede il prolungamento della validità dello smart working già accordato fino alla fine dell’emergenza (art.12 c.1) e la non necessità di reiterare le domande (art.12 c.4).

Ciò premesso, osserviamo una serie di segnalazioni che sembrano contraddire o invertire le disposizioni citate senza una verosimile regola generale.

Richiesta di presentazione domande di Smart Working:

Per tutti coloro che non fossero ancora in smart working al 20 marzo, il regolamento prevede la presentazione di una istanza da parte del lavoratore e di una intesa con il dirigente: la norma dettata dall’art.87 DL 18 prevede di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi e l’autorizzazione in via diretta da parte della Amministrazione a svolgere lavoro agile come forma ordinaria della prestazione. Si sottolinea la pericolosità sociale di reiterare una modalità autorizzativa individuale, a cui il lavoratore potrebbe non aderire volontariamente, atteso che la norma prevede un rovesciamento del paradigma e la possibilità di recarsi in ufficio solo se autorizzati.

Richiesta di subordinare lo smart working a ferie pregresse e/o ferie maturate 2020

Il Regolamento in oggetto non recepisce in nessuna sua parte la regolamentazione del ricorso a ferie pregresse e alla esenzione dal servizio previsti dall’art. 87 del DL 18.

Risulta inoltre restrittivo rispetto alla ratio della norma quando limita la possibilità di effettuare lavoro agile “compatibilmente con la possibilità che le attività lavorative espletate in modalità agile possano essere svolte da remoto” (art. 2 c.1) e “l’applicazione del lavoro agile in via ordinaria non è possibile per le attività lavorative per le quali è indispensabile la presenza nella sede di lavoro” (art. 3 c.3).

Questa OS FP CGIL sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di lavoratori che, non autorizzati allo smart working in ragione della tipologia di attività lavorativa (portieri, archivisti, autisti, magazzinieri) o della carenza di strumentazioni informatiche proprie, sono obbligati dai rispettivi dirigenti a usare le ferie, non solo quelle pregresse relative al 2019 ma anche quelle relative ai primi mesi del 2020.

Segnaliamo che come è noto, l’art. 3 della Direttiva 2 della Funzione pubblica prevede che “a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse”.

Questa OS chiede pertanto di rivedere le attività ammesse allo smart working in senso estensivo, e di fornire i lavoratori di idonei device, atteso che giungono numerose segnalazioni di personale non autorizzato, e che lo strumento delle ferie è strutturalmente inadeguato a coprire l’intero periodo necessario al contenimento del virus.

Qualora non sia possibile ricorrere allo smart working e non vi siano ferie pregresse 2019, questa OS chiede di dare applicazione all’art.87 c. 3 e di ricorrere alla esenzione dal servizio, per la primaria finalità di riduzione della presenza nelle sedi di lavoro.

Richieste di attività di presidio fisico in sede:

Si rammenta che l’art. 87 richiede la presenza soltanto per “attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione di attività legate alla gestione dell’emergenza”, atteso che molte attività indifferibili del MEF possono essere e sono validamente svolte in remoto e che in nessun caso il “presidio” fisico fine a se stesso possa essere considerato necessario ed indifferibile. Riceviamo invece segnalazioni di dirigenti che richiedono necessariamente dei “rientri” in sede, addirittura in turni, a lavoratori che possono effettuare attività indifferibili in modalità smart, 5 giorni su 5, a lavoratori con funzioni di semplice presidio, e dirigenti, come nelle CCTT, che contano un numero esagerato di lavoratori fisicamente in sede per motivi incomprensibili.

Richiesta di rientro dei lavoratori il 26 marzo Riceviamo segnalazioni di dirigenti che starebbero preavvertendo i lavoratori della necessità di rientrare in sede il prossimo 26 marzo, come già sottolineato, il dpcm 22 marzo 2020 art.2 (disposizioni finali) dispone la proroga, fino al 3 aprile 2020.

Richiesta di certificati medici originali in caso di malattia per quarantena.

Ci giungono molte segnalazioni in cui si sostiene che, ai lavoratori dichiarati in malattia, venga chiesto di spedire il certificato di malattia rilasciato dal medico in originale, non ritenendo sufficiente il numero di protocollo comunicato. Sembra che tale richiesta sia una disposizione verbale del DAG. Tale richiesta viola ovviamente ogni elementare diritto di privacy e non è giustificato dall’emergenza. Se proprio vi fosse necessità di conoscere la diagnosi, potrebbe essere più opportuno richiedere una autocertificazione dello stato di quarantena per imputare il giusto codice Siap.

Si sollecita l’Amministrazione a dare piena applicazione dell’art.87 DL 18, dando indicazioni univoche ai dirigenti al fine di:

– autorizzare in via diretta i lavoratori a svolgere smart working,

– estendere a tutte le attività la compatibilità con lo smart working

– ricorrere all’utilizzo delle ferie pregresse 2019 solo in subordine alla possibilità di esperire smart working

– ricorrere alla esenzione dal servizio ove necessario

– prevedere solo presenze compatibili con le disposizioni di indifferibilità e necessarietà ed escludere tassativamente presenze di “presidio”.

Fp Cgil nazionale

Americo Fimiani

 

la delegazione trattante

Alessandro Rossi e Maria Teresa Albani

Al Segretario generale della Presidenza del Consiglio

dott. Roberto Chieppa

 

OGGETTO: Emergenza coronavirus COVID – 19. Indicazioni conseguenti al decreto legge n. 18 del 2020 e al DPCM 22 marzo 2020. Nota prot. DIP-0013431P-23/03/2020

Segretario Generale, nel prendere atto positivamente della nota di cui in oggetto inviata ai capi delle strutture desideriamo rappresentarle la grave preoccupazione che affligge le lavoratrici e i lavoratori di codesta Presidenza del Consiglio, anche a seguito dei casi di contagio riscontrati nei giorni scorsi. Pertanto, al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagio per tutti i lavoratori assegnati ad attività indifferibile da effettuare in presenza, Le chiedo di voler disporre la dotazione di adeguati Dpi al personale in servizio e la misurazione della temperatura corporea all’ingresso nei locali d’ufficio da parte degli stessi. Certo della Sua attenzione e comprensione, distintamente saluto

Il Segretario nazionale

Florindo Oliverio

Al Presidente ENAC

Dott. Nicola Zaccheo

SEDE

Al Direttore Generale ENAC

Dott. Alessio Quaranta

SEDE

Via Pec a: protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Art. 87 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 – diffida ad adempiere.

La scriventi Federazioni, visto l’art. 87 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 che dispone :

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. “ tenuto conto che detta tipologia lavorativa nell’arco temporale di riferimento del D.L. assume la caratteristiche di modalità ordinaria della prestazione lavorativa, senza i vincoli dettati dalla tipologia lavorativa
dalle dotazioni informatiche, dalle percentuali di applicazione, dagli obblighi di rientro. Visto il Regolamento emanato ieri da codesta Amministrazione sullo svolgimento del lavoro agile e considerato che continuano a segnalarci fraintendimenti da parte di Dirigenti di diverse strutture a non attuare quanto previsto nel succitato D.L. con conseguente grave danno alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e alla stessa sicurezza sanitaria nazionale.

DIFFIDANO

l’Amministrazione a dare IMMEDIATA, PIENA e COMPLETA ATTUAZIONE a quanto ora previsto dalla norma, con l’individuazione immediata delle attività considerate indifferibili da rendere in presenza e poi definiti questi consentire l’immediato accesso di tutto il restante personale al lavoro agile. E’ di tutta evidenza che ogni inadempimento da parte dei Dirigenti delle strutture interessate di quanto previsto dal D.L. comporterà l’assunzione di gravi e precise responsabilità.

Roma, 23-03-2020

F.to FP-CGIL

M. Barberis

F.to FIT-CISL

S. Ingrassia

F.to UIL- PA

C. Conti

F.to UIL-Trasporti

R. Giametta

 

F.to FLP ST – CIDA FC

P.Proietti G. Parisini

Al Direttore Generale ARIS Naz.le

Dott. Mauro Mattiacci

e p.c.

Ill.mo Presidente del Consiglio

Avv.to Giuseppe Conte

 

Ill.ma Ministra del Lavoro Sen.

Nunzia Catalfo

 

Ill.mo Ministro della Salute

On. Roberto Speranza

Oggetto: precisazioni su Vs nota prot. 465/2020 del 19.3 in merito ai congedi di cui all’art. 23 D.L. 18 del 17 marzo 2020
Leggiamo con disappunto la richiesta indirizzata dalla Vostra associazione in data 19 marzo c.m. al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri Catalfo e Speranza, ai quali indirizziamo la presente per conoscenza, con cui vengono chieste modifiche all’art. 23 del Decreto Legge n.18/2020 Cura Italia, tese a limitarne la fruizione per il personale sanitario, secondo le modalità disposte dal successivo art. 24 per quanto riguarda la L.104/92. Le motivazioni che stanno alla base della vostra richiesta, par di capire, sarebbero riconducibili a possibili ripercussioni negative sulla funzionalità delle strutture derivanti dalla fruizione, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica e privata, dei congedi previsti dall’articolo in questione. Sfugge, evidentemente, alla vostra Associazione che la ratio della norma consiste nel fornire, anche a personale in prima linea e sottoposto in questa fase drammatica a rilevantissimi problemi, un supporto nella gestione dei figli e delle famiglie che, non per loro scelta ma per favorire il contenimento dell’epidemia, devono fronteggiare anche la chiusura delle scuole. Sfugge altresì, altrettanto evidentemente, come la fruizione di quei permessi comporterà – per i fruitori – una rilevante decurtazione salariale; un pesante sacrificio, ancor più per coloro che hanno visto pesantemente colpito il proprio reddito da quasi tre lustri di vergognoso mancato rinnovo contrattuale. Non stupisce, purtroppo, questo atteggiamento da parte della vostra associazione che, evidentemente, privilegia la salvaguardia dell’operatività e dei margini operativi ad un intervento che tenti, seppur in modo limitato, di contemperare le esigenze dei professionisti che lavorano con quelle indifferibili della cura e dell’assistenza.
Non abbiamo notato, anche qui senza stupore, pari solerzia nel lanciare grida disperate relativamente alla drammatica assenza di dispositivi di protezione; citare i dati del personale sanitario contagiato è, nel vostro caso, al limite dell’autodenuncia. Non abbiamo visto neppure una seppur timida intenzione di potenziare gli organici come sta per parte sua facendo il Governo per cercare, almeno, di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di poter lavorare rispettando le normative in materia di orari, riposi e, magari, assistenza ai propri familiari. Per questo, come già abbiamo fatto presente al Governo, Vi informiamo che la nostra azione sarà volta all’eliminazione della previsione, discriminante, prevista dall’art. 24 a danno delle operatrici e degli operatori, convinti – come siamo – che il vero errore sia lì. Infine, sempre per stare al merito dei contenuti del D.L. 18 del 17 marzo, non vi sarà sfuggita neppure la misura con cui, all’art. 63 il Governo ha inteso dare un riconoscimento economico alle lavoratrici ed ai lavoratori che continuano a prestare servizio in questa tragica situazione. Sarebbe davvero rilevante, in controtendenza e molto più utile di un ulteriore tentativo di limitarne i diritti se la vostra associazione si risolvesse a dare un forte e significativo segnale ai propri dipendenti in questa direzione, magari rinnovando immediatamente il CCNL.

Distinti saluti.

FP CGIL                                      CISL FP                           UIL FPL

Barbara Francavilla           Marianna Ferruzzi             Rossella Buccarello

Corona virus

Pubblichiamo la nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica in merito al Decreto legge del 17 marzo 2020 emergenza epidemiologica COVID 19, in riferimento ad alcune norme antincendi

Con la Rubrica n. 17 si  focalizza l’attenzione dell’importanza della Formazione alla CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO che non si ferma al pericolo tangibile ma anche e soprattutto al rischio invisibile

« Pagina precedentePagina successiva »
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto