Al dott. Leonardo ALESTRA
Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
leonardo.alestra@ispettorato.gov.it
segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
Al dott. Giuseppe DIANA
Direttore Centrale Risorse dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
giuseppe.diana@ispettorato.gov.it
DCRisorse@ispettorato.gov.it
Oggetto: Diritto al buono pasto in modalità ordinaria di lavoro smart-working
Facendo seguito alle nostre precedenti ripetute richieste, ritorniamo sul problema dell’erogazione del buono pasto ai colleghi che da mesi sono in attività di lavoro agile, oramai riconosciuto quale regime ordinario di lavoro.
Già nelle nostre precedenti interlocuzioni con le SS.LL. abbiamo abbondantemente esplicitato le ragioni che sottendono al giusto riconoscimento di attribuzione del buono pasto in attività di smart-working, ad ogni buon conto qui riprendiamo.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica, sono stati emanati diversi atti normativi: in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’articolo 87, recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, che, tra l’altro, ha definito il LAVORO AGILE come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
In conformità con tali disposizioni normative, l’INL ha esteso l’utilizzo della modalità di lavoro agile a gran parte – quasi la totalità – del personale dipendente, per tutto il periodo di durata dell’emergenza epidemiologica, ancora tutt’oggi in vigore ancorché ridimensionato nel numero, come ripreso nel Protocollo Nazionale per la Sicurezza di recente sottoscrizione.
Per quanto attiene l’attribuzione del buono pasto in regime di lavoro agile, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, mediante Circolare n. 2 del 1° Aprile 2020 ha chiarito che “Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart-working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali”.
Ancora, con apposita FAQ pubblicata sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione è stato ribadito che “Ciascuna PA assume le determinazioni di competenza sull’attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali”.
Per tutto ciò è evidente che il diritto al buono pasto non viene affatto escluso dal quadro così delineato, essendo semplicemente rimessa a ciascuna Amministrazione la valutazione circa la possibilità di corrispondere il buono pasto al personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, previo confronto con le OO.SS.
Altre Amministrazioni, nel frattempo, proprio effettuando la suddetta valutazione e a seguito del previsto confronto con le OO.SS., hanno ritenuto di corrispondere il buono pasto al proprio personale, con validità retroattiva a far data dall’inizio dell’emergenza.
A ciò si aggiunga che, ove non ci fosse stata l’attuale emergenza epidemiologica, l’Amministrazione avrebbe comunque erogato il buono pasto al personale e che, difatti, ha stanziato per tempo, nel proprio bilancio, le somme a ciò destinate. Risulta, inoltre, che il personale dirigenziale dell’INL non abbia mai smesso di ricevere il suddetto emolumento, nonostante l’emergenza, pur essendo anch’esso in smart-working forzoso, al pari del personale delle aree funzionali. Confermata la circostanza, la mancata erogazione dell’indennità sostitutiva della mensa – contrattualmente prevista – ai dipendenti dell’INL, apparirebbe, alla luce delle considerazioni suddette, oltremodo iniqua oltreché fonte di deleteri dissidi e conflitti interni.
Per quanto sin qui narrato, chiediamo di attivare con urgenza per l’INL un tavolo di confronto sindacale per definire la questione, anche al fine di scongiurare il proliferare di azioni, che vanno moltiplicandosi, di posizioni populistiche e strumentali sbandierate ai quattro venti, che illudono e confondono i lavoratori, senza peraltro portare a nessuna soluzione. Costoro sono pronti, e lo abbiamo visto in altre analoghe circostanze, a rivendicare ed attribuirsi meriti di positivi risultati raggiunti, pur sapendo bene che i buoni risultati sono dovuti unicamente al quotidiano lavoro altrui, soprattutto delle scriventi che sempre orientano la propria azione sindacale a dare i dovuti e legittimi riconoscimenti ai lavoratori.
Roma, 24 giugno 2020
FP CGIL
f.to Matteo ARIANO
CISL FP
f.to Michele CAVO
UIL PA
f.to Bruno DI CUIA