Al Dr. Giuseppe Celotto
Direttore generale del Personale
dell’Organizzazione e del Bilancio
e, p.c. Al Presidente Goffredo Zaccardi
Capo di Gabinetto del Ministro
della Salute
Al Dr. Giuseppe Ruocco
Segretario Generale Ministero della Salute
Oggetto: Art. 7, legge n. 362/99. Aumento della consistenza delle risorse da destinare alle aree funzionali.
Si fa riferimento al meccanismo di determinazione della consistenza delle risorse da destinare alla erogazione dell’art. 7, legge n.362/99 ai lavoratori delle aree funzionali del Ministero della Salute .
Negli scorsi anni, 2017, 2018 e 2019 sono state effettuate le progressioni economiche per tutti i lavoratori delle aree funzionali utilizzando i fondi destinati al FUA riducendo notevolmente la consistenza dello stesso Fondo nonché del suo contenuto giuridico.
Nonostante le numerose sollecitazioni anche al Vertice politico dell’amministrazione il Fondo per le aree funzionali non è stato ancora ricostituito senza alcuna reintegrazione degli stanziamenti pre 2016.
A seguito delle predette progressioni economiche tutti i lavoratori delle aree funzionali hanno potuto accedere al livello economicamente superiore all’interno delle fasce contrattualmente previste . Nonostante ciò, nessun lavoratore progredito ha visto aumentare economicamente le proprie spettanze relative
all’art. 7, legge n. 362/99, in quanto lo stanziamento previsto non permetteva la variazione degli importi per la carenza strutturale dei fondi necessari .
Dunque dal 2017 ad oggi i lavoratori delle aree funzionali hanno percepito gli emolumenti di cui all’art. 7 con gli importi del 2016, riferiti alla situazione pre progressioni economiche .
Tale situazione, per quanto tollerata per una sorta di necessità fattuale, non risulta più sostenibile . I lavoratori delle aree funzionali devono avere il proprio riconoscimento economico conseguente ad un legittimo procedimento di progressione economica .
Inoltre, va considerato che il personale delle aree funzionali è aumentato rispetto agli anni scorsi a seguito delle procedure di stabilizzazione e di reclutamento effettuate nel 2019; d conseguenza la platea degli aventi diritto è aumentata mentre o stanziamento per l’art. 7 è rimasto sempre inalterato nel corso degli anni .
Questa situazione è incompatibile con il principio perequativo sul quale si basa l’erogazione delle spettanze dell’art. 7, volta ad assicurare la tendenziale armonizzazione dei trattamenti retributivi
Inoltre, va considerato che il piano triennale dei fabbisogni del personale ha sostituito il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze delle pubbliche amministrazioni e che nell’ambito del piano, il Ministero della salute potrà procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati. Di conseguenza lo stanziamento statico e ripetitivo per l’articolo 7 del personale delle aree funzionali appare un meccanismo estraneo alle procedure introdotte dalle nuove norme in materia di lavoro pubblico .
Come viene rimodulato il fabbisogno del personale, così dovrà essere ridimensionato lo stanziamento dedicato alle spettanze dei lavoratori delle aree funzionali . Anche in previsione delle assunzioni previste a seguito dell’espletamento dei concorsi già banditi dall’amministrazione (vedi tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro).
In questi giorni codesta Direzione generale sta procedendo alla definizione dell’assestamento del bilancio del Ministero della Salute anno 2020.
Considerato che le somme assegnate alla destinazione dell’articolo 7, sono determinate su una quota di entrate proprie del Ministero della Salute sulla base di tariffe e diritti spettanti per i servizi resi, e considerato che la situazione attuale vede il personale del Ministero della Salute direttamente impegnato attivamente a fronteggiare l’emergenza legata al Covid 19, si chiede che, nella corrente fase di assestamento del bilancio del Ministero della Salute 2020 di prevedere un aumento della consistenza delle risorse da destinare all’art. 7, legge n.362/99, per le aree funzionali, che vada ad incrementare la quota da riassegnare a carico dei capitoli di entrata riassegnabili in relazione alle avvenute progressioni economiche 2017, 2018 e 2019 e del nuovo fabbisogno del personale.
Roma, li 22 maggio 2020
FP CGIL CISL FP UILPA
Lupi Garroni Ausanio