INPS: Unitario – Un’occasione persa!

13 Maggio 2020

UN’OCCASIONE PERSA!

Venerdì 8 maggio 2020 è apparso sulla rete intranet dell’Istituto il messaggio Hermes n.1927 che, nel dettare le indicazioni di carattere procedurale in ordine alla gestione accentrata delle domande di sospensione dei mutui edilizi e dei prestiti al personale ex art.59 del DPR n.509/1979 per la causale degli eventi di eccezionale gravità dichiarati tali dalle autorità competenti, ha stabilito il principio della irrilevanza degli effetti della riduzione del reddito da lavoro del dipendente INPS, ai fini della riduzione del reddito da lavoro del nucleo familiare, quale requisito per accedere alla sospensione del piano di ammortamento del mutuo e del prestito.
Il principio, ribadito nel corpo dello stesso messaggio nel punto in cui si afferma che “il reddito da lavoro del dipendente non costituisce presupposto ai fini della sospensione”, appare in evidente contrasto con il dettato dei regolamenti sui mutui e sui prestiti al personale (determine n.54 e n.55 adottate dall’Organo munito dei poteri del CdA lo scorso 8 aprile) che fanno entrambi riferimento alla riduzione del reddito da lavoro del nucleo familiare del lavoratore, nucleo nel quale, fino a prova contraria, è ricompreso a tutti gli effetti il collega: diversamente, si arriverebbe al paradosso che il collega single non accederebbe mai all’istituto della sospensione del prestito o del mutuo in quanto l’Amministrazione assume come irrilevante la diminuzione di reddito che la lavoratrice o il lavoratore dell’INPS, individualmente, abbia subito in questi mesi. Una diminuzione dimostrabile, e questo evidentemente “preoccupa” l’Amministrazione, con il raffronto dei cedolini dei primi quattro mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

A rafforzare la convinzione che la posizione assunta, per via interpretativa, dall’Amministrazione non sia corretta vi è il dato inconfutabile che il regolamento sui mutui edilizi al personale, nella versione definita con il Verbale di accordo concordato tra le parti, organizzazioni sindacali ed Amministrazione lo scorso 31 marzo, non contemplava “la riduzione del reddito da lavoro del nucleo familiare del mutuatario” quale presupposto per accedere alla sospensione del relativo piano di ammortamento, requisito successivamente inserito in sede di gestione presidenziale.
Ci saremmo aspettati un’interpretazione della disciplina regolamentare di mutui e prestiti orientata in senso favorevole al personale, principio che era alla base del Verbale d’accordo citato, come invece escludere il reddito da lavoro del dipendente dell’INPS dalla valutazione del reddito da lavoro del nucleo familiare appare non solo scorretto, ma soprattutto incurante degli effetti economici che l’emergenza epidemiologica in atto ha prodotto anche sul reddito da lavoro individuale di migliaia di colleghi impossibilitati in questi mesi ad accedere ad istituti diventati fondamentali per integrare il reddito familiare, colleghi, è bene non dimenticarlo, che si sono fatti carico di spese aggiuntive, basti pensare all’acquisto di pacchetti aggiuntivi di connessione a internet oppure in alcuni casi a quello
di dotazioni informatiche, di cui l’Amministrazione si è gratuitamente avvalsa in questa fase di smart working emergenziale.
Un’occasione persa dall’Istituto, un’occasione che si sarebbe potuta tradurre in un’opportunità per il personale. Pertanto, chiediamo l’abolizione delle clausole limitative su esposte ed il ripristino di quanto concordato con il Verbale di accordo del 31 marzo scorso.

Roma, 13 maggio 2020

FP CGIL
Matteo ARIANO
Antonella
TREVISANI

CISL FP
Paolo
SCILINGUO

UIL PA
Sergio CERVO

CONFINTESA/FP
Francesco VIOLA

CONFSAL-UNSA
CIARALDI
PEPPETTI

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