MEF: applicazione art. 87

24 Marzo 2020

MEF APPLICAZIONE ART.87

La scrivente OS FP CGIL chiede al MEF la corretta applicazione dell’art. 87 del DL 18 del 17 marzo 2020.

L’art. 87 del DL 18 marzo prevede in sintesi:

1. il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni a) assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Evidenziamo che il dpcm 22 marzo 2020 art.2 (disposizioni finali) dispone la proroga, fino al 3 aprile 2020, dei termini già fissati al 25 marzo dal dpcm 11 marzo 2020.

Riscontriamo il “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell’economia e delle finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”, emanato lo scorso 20 marzo 2020, che costituisce ad oggi l’unica traduzione applicativa al MEF dell’art. 87 DL 18, e prevede il prolungamento della validità dello smart working già accordato fino alla fine dell’emergenza (art.12 c.1) e la non necessità di reiterare le domande (art.12 c.4).

Ciò premesso, osserviamo una serie di segnalazioni che sembrano contraddire o invertire le disposizioni citate senza una verosimile regola generale.

Richiesta di presentazione domande di Smart Working:

Per tutti coloro che non fossero ancora in smart working al 20 marzo, il regolamento prevede la presentazione di una istanza da parte del lavoratore e di una intesa con il dirigente: la norma dettata dall’art.87 DL 18 prevede di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi e l’autorizzazione in via diretta da parte della Amministrazione a svolgere lavoro agile come forma ordinaria della prestazione. Si sottolinea la pericolosità sociale di reiterare una modalità autorizzativa individuale, a cui il lavoratore potrebbe non aderire volontariamente, atteso che la norma prevede un rovesciamento del paradigma e la possibilità di recarsi in ufficio solo se autorizzati.

Richiesta di subordinare lo smart working a ferie pregresse e/o ferie maturate 2020

Il Regolamento in oggetto non recepisce in nessuna sua parte la regolamentazione del ricorso a ferie pregresse e alla esenzione dal servizio previsti dall’art. 87 del DL 18.

Risulta inoltre restrittivo rispetto alla ratio della norma quando limita la possibilità di effettuare lavoro agile “compatibilmente con la possibilità che le attività lavorative espletate in modalità agile possano essere svolte da remoto” (art. 2 c.1) e “l’applicazione del lavoro agile in via ordinaria non è possibile per le attività lavorative per le quali è indispensabile la presenza nella sede di lavoro” (art. 3 c.3).

Questa OS FP CGIL sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di lavoratori che, non autorizzati allo smart working in ragione della tipologia di attività lavorativa (portieri, archivisti, autisti, magazzinieri) o della carenza di strumentazioni informatiche proprie, sono obbligati dai rispettivi dirigenti a usare le ferie, non solo quelle pregresse relative al 2019 ma anche quelle relative ai primi mesi del 2020.

Segnaliamo che come è noto, l’art. 3 della Direttiva 2 della Funzione pubblica prevede che “a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse”.

Questa OS chiede pertanto di rivedere le attività ammesse allo smart working in senso estensivo, e di fornire i lavoratori di idonei device, atteso che giungono numerose segnalazioni di personale non autorizzato, e che lo strumento delle ferie è strutturalmente inadeguato a coprire l’intero periodo necessario al contenimento del virus.

Qualora non sia possibile ricorrere allo smart working e non vi siano ferie pregresse 2019, questa OS chiede di dare applicazione all’art.87 c. 3 e di ricorrere alla esenzione dal servizio, per la primaria finalità di riduzione della presenza nelle sedi di lavoro.

Richieste di attività di presidio fisico in sede:

Si rammenta che l’art. 87 richiede la presenza soltanto per “attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione di attività legate alla gestione dell’emergenza”, atteso che molte attività indifferibili del MEF possono essere e sono validamente svolte in remoto e che in nessun caso il “presidio” fisico fine a se stesso possa essere considerato necessario ed indifferibile. Riceviamo invece segnalazioni di dirigenti che richiedono necessariamente dei “rientri” in sede, addirittura in turni, a lavoratori che possono effettuare attività indifferibili in modalità smart, 5 giorni su 5, a lavoratori con funzioni di semplice presidio, e dirigenti, come nelle CCTT, che contano un numero esagerato di lavoratori fisicamente in sede per motivi incomprensibili.

Richiesta di rientro dei lavoratori il 26 marzo Riceviamo segnalazioni di dirigenti che starebbero preavvertendo i lavoratori della necessità di rientrare in sede il prossimo 26 marzo, come già sottolineato, il dpcm 22 marzo 2020 art.2 (disposizioni finali) dispone la proroga, fino al 3 aprile 2020.

Richiesta di certificati medici originali in caso di malattia per quarantena.

Ci giungono molte segnalazioni in cui si sostiene che, ai lavoratori dichiarati in malattia, venga chiesto di spedire il certificato di malattia rilasciato dal medico in originale, non ritenendo sufficiente il numero di protocollo comunicato. Sembra che tale richiesta sia una disposizione verbale del DAG. Tale richiesta viola ovviamente ogni elementare diritto di privacy e non è giustificato dall’emergenza. Se proprio vi fosse necessità di conoscere la diagnosi, potrebbe essere più opportuno richiedere una autocertificazione dello stato di quarantena per imputare il giusto codice Siap.

Si sollecita l’Amministrazione a dare piena applicazione dell’art.87 DL 18, dando indicazioni univoche ai dirigenti al fine di:

– autorizzare in via diretta i lavoratori a svolgere smart working,

– estendere a tutte le attività la compatibilità con lo smart working

– ricorrere all’utilizzo delle ferie pregresse 2019 solo in subordine alla possibilità di esperire smart working

– ricorrere alla esenzione dal servizio ove necessario

– prevedere solo presenze compatibili con le disposizioni di indifferibilità e necessarietà ed escludere tassativamente presenze di “presidio”.

Fp Cgil nazionale

Americo Fimiani

 

la delegazione trattante

Alessandro Rossi e Maria Teresa Albani

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