Dott. Fulvio Baldi
Capo di Gabinetto
e per conoscenza
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’amministrazione giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione
Dott. Alessandra Cataldi
Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati
Con nota circolare m_dg.DOG07.20/11/2019.0033131.U (all 1) il Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati ha impartito agli uffici giudiziari giudicanti istruzioni operative in merito al servizio di multi video conferenza in considerazione della adozione di una tecnologia digitale che si basa su moderni apparati robotizzati e sull’uso estensivo della domotica che consente la gestione da remoto degli apparati da una sala di regia situata non presso il fornitore ma presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Roma.
Orbene nella predetta nota il Direttore Generale attribuisce al personale dell’ufficio giudiziario che assiste il giudice in udienza una serie di compiti che concernono lo smistamento di telefonate, in particolare, tra imputati detenuti e difensori, e che non rientrano nelle attribuzioni dei profili professionali interessati (in particolare cancelliere esperto ed assistente giudiziario):
“…Per le chiamate telefoniche riservate, previa autorizzazione del Presidente del Collegio o del
Giudice Monocratico, il personale dell’ufficio giudiziario comunica a ciascun avvocato il numero
di telefono da comporre per parlare con il detenuto difeso presente nella saletta del DAP; l’avvocato
quando intende parlare con il proprio assistito procede quindi a comporre tale numero e viene messo
in comunicazione con l’ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ovvero l’Ufficiale di
Polizia Giudiziaria (come previsto dall’art. I46 bis. comma 6, disp. att. c.p.p.) presso la sala
dell’istituto carcerario dove si trova il detenuto; l’ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza
ovvero l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria verifica che il numero chiamante sia quello di uno dei
telefoni dell’aula – come riportato al punto 1) lettera f) – e trasferisce la chiamata all’interno della
cabina adibita alla fonia riservata del detenuto. Si evidenzia che il difensore chiamante è
riconoscibile dalle videoriprese dell’udienza… Qualora fossero ravvisabili particolari esigenze, potrà
essere designato un ufficiale giudiziario per la gestione delle telefonate. In tali ipotesi, il difensore
solleva la cornetta e viene messo in comunicazione con l’apparecchio sulla postazione del cancelliere;
il cancelliere (o altro soggetto incaricato dall’ufficio giudiziario), dopo aver composto il numero della
sala ove si trova il detenuto assistito da quel difensore, mette l ‘avvocato in comunicazione con l
‘ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ovvero l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso
la saletta DAP e riaggancia; infin, l’ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ovvero
l’Ufficia/e di Polizia Giudiziaria trasferisce la chiamata all’interno della cabina adibita alla fonia
riservala del detenuto… Per le chiamate telefoniche riservate effettuate dal detenuto verso l’avvocato
in aula, l ‘UPG presso l’istituto carcerario compone il numero di telefono del cancelliere in aula;
quest’ultimo compone il numero dell’apparecchio telefonico dove risponde l’avvocato; alla risposta, il
cancelliere riaggancia la cornetta… Per le chiamate telefoniche riservate con detenuti che si trovano
all’estero, nell’ambito delle rogatorie internazionali, il cancelliere mette in comunicazione l’avvocato con la Sala di Regia. il cui operatore provvede a trasferire la chiamala verso la numerazione internazionale del sito dove si trova il detenuto…”.
La circolare in parola, inoltre, pur concernendo la disciplina delle mansioni, non è stata comunicata alle
organizzazioni sindacali né dal Direttore Generale che l’ha sottoscritta né dagli altri soggetti (Capo
Dipartimento e Direttore Generale del personale e della formazione) che l’hanno ricevuta per conoscenza, in violazione degli obblighi di legge e di contratto che impongono al datore di lavoro pubblico di informare le organizzazioni sindacali su tutte le materie che formano oggetto di confronto e di contrattazione (cfr. in particolare art. 4 CCNL Funzioni Centrali 2016/2018), ed è stata emanata senza il coinvolgimento del sindacato in violazione delle norme contrattuali che riservano tale materia al confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (art. 5 CCNL Funzioni Centrali 2016/2018) ed alla stessa contrattazione collettiva integrativa (art. 7 n.6 lett. v: “sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale… i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi”).
L’emanazione della circolare de qua costituisce l’ennesima dimostrazione della crisi delle relazioni sindacali presso l’amministrazione giudiziaria ed in particolare presso la DGSIA. In tale settore dell’amministrazione giudiziaria le relazioni sindacali sono praticamente inesistenti in quanto nessuna informazione viene resa alle organizzazioni sindacali (le richieste inoltrate dalle scriventi organizzazioni sindacali anche disgiuntamente sono rimaste inevase) né vengono attivati gli altri istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa vigente.
Per i motivi sopra esposti CGIL CISL e UIL chiedono che la circolare di cui in premessa sia revocata e che sia convocato con urgenza un apposito incontro per dirimere la materia in applicazione delle menzionate norme contrattuali. CGIL CISL e UIL chiedono inoltre che, presso codesto ufficio, sia convocato un apposito incontro per discutere delle relazioni sindacali presso la DGSIA e, più in generale, per affrontare tutte le problematiche che riguardano tale importante articolazione del Ministero della Giustizia.
Più in generale CGIL CISL e UIL sottolineano l’importanza della disciplina delle mansioni in quanto dalla stessa deriva il carico di lavoro e la responsabilità di ciascun lavoratore. Per tale motivo invitano i vertici dell’amministrazione giudiziaria, per il tramite di codesto ufficio, ad astenersi dall’adottare iniziative unilaterali volte ad ampliare a tavolino le mansioni di talune figure professionale attraverso lo strumento della interpretazione delle declaratorie dei profili professionali. Queste ultime, infatti, sono vigenti dal 29.7.2010, sono state rivisitate con l’accordo del 26.4.2017 e sono stato oggetto di una approfondita attività ermeneutica che ha condotto l’amministrazione nel corso degli anni ad emanare decine di pareri a beneficio dei capi degli uffici giudiziari che ne avevano fatto richiesta. Tale precisazione trae origine dalla reinterpretazione delle mansioni dell’assistente giudiziario che è trapelata dagli interventi della parte pubblica in occasione della trattiva sul FUA del 26 novembre scorso e che ha spinto una sigla sindacale addirittura ad annunciare nel comunicato successivo alla riunione la emanazione di una apposita circolare sull’argomento.
Sulla delicata materia delle mansioni CGIL CISL e UIL ribadiscono la necessità che siano sempre
attivati tutti gli istituti della partecipazione sindacale in applicazione della vigente normativa
contrattuale.
CGIL CISL e UIL confidano in un positivo riscontro e porgono distinti saluti.
Roma, 9 dicembre 2019
FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo Marra Amoroso