Comunicazione aziendale fruizione dei permessi L.104/92
Si fa riferimento alla comunicazione della Direzione Risorse datata 08 novembre 2019 -finalizzata a verificare entro il 29 novembre il permanere delle condizioni dichiarate per la legittima fruizione dei medesimi permessi- trasmessa a mezzo posta elettronica ai titolari di rapporti di assistenza a familiari disabili in condizioni di gravità.
Nel contenuto di tale missiva, appare evidente la genericità nonché la mancata aderenza al disposto contrattuale che, conseguentemente, può prestarsi a riconoscere al Datore di Lavoro una forma di controllo non prevista dalla normativa vigente.
Nella citata comunicazione, infatti, viene evidenziato l’onere di una pianificazione mensile nella fruizione dei permessi, da comunicarsi anche alla stessa U.O. Gestione del personale oltre al proprio Responsabile, fatti salvi i casi di “dimostrata situazione di urgenza”.
A riguardo si rileva che l’art. 45 del CCNL applicato in Agenzia indica come “di norma” una pianificazione mensile dei giorni o delle ore in cui il lavoratore intende assentarsi per il diritto di assistenza ai sensi dell’Articolo 33 della Legge 104/1992. Lo stesso articolo specifica, inoltre, che in caso di necessità ed urgenza, la domanda di permesso potrà essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso stesso e, comunque, entro un’ora dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno
di utilizzo, senza indicare la necessità di presentare alcuna documentazione attestante l’urgenza.
È opinione di questa Organizzazione che l’articolo del CCNLrichiamato debba essere interpretato nel senso di possibilità per il datore di lavoro di chiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza mensile, solo nell’ipotesi in cui il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza e sempre che tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso.
Ad avviso di questa Organizzazione, pertanto:
· la programmazione della fruizione dei permessi richiesta dall’Agenzia dovrà dimostrarsi nei fatti flessibile e rivedibile in qualunque momento, tenendo in debito conto la ratio che ispira la norma a tutela del disabile, non potendo contemplare quali uniche eccezioni “i casi di urgenza” ma anche, come correttamente previsto dal CCNL, “di necessità”;
· le situazioni di urgenza non sempre sono “dimostrabili” così come indicato nella citata comunicazione dell’8 novembre u.s.
L’assistenza alle persone con disabilità, infatti, è in alcuni casi e per sua natura caratterizzata da sostegno e cure che non sempre sono certificabili da Enti terzi.
Come già accade per altri “permessi di assenza”, non vorremmo trovarci ad affrontare situazioni dove, magari in prossimità della chiusura del mese, l’Agenzia ritenga “non accettabili” i giustificativi relativi ad assenze tempestivamente comunicate e fruite dai colleghi obbligando, di conseguenza, i fruitori ad utilizzare altri giustificativi personali.
Il Coordinatore nazionale
FP CGIL Ag. demanio
Daniele Gamberini