“Il contratto nazionale delle Funzioni Centrali realizza la conciliazione vita lavoro e tutela la genitorialità. Lo afferma il Tribunale del Lavoro di Firenze con l’ordinanza del 22 ottobre 2019, nel sostenere l’esigenza di rispettare e applicare le norme in materia di orario di lavoro, su orario flessibile, e banca delle ore, che istituiscono permessi personali e congedi”. A farlo sapere è la Funzione Pubblica Cgil Nazionale riportando la condanna inflitta dal Giudice di Firenze al locale Ispettorato territoriale del lavoro che, riporta il sindacato, “aveva disposto un procedimento disciplinare contro una delegata Cgil, genitore di una bimba piccola, in applicazione di due ordini di servizio sull’orario di lavoro, dallo stesso emanati, che avevano fortemente ristretto la fruibilità di vari istituti posti a tutela della conciliazione vita-lavoro, previsti dal Ccnl delle Funzioni Centrali 2016/2018”.
Tali ordini di servizio prevedono, infatti, riporta la Fp Cgil, “la violazione degli obblighi sul rispetto dell’orario di lavoro quando non si giustificano eventuali ritardi entro le 24 ore, arrivando a sanzionare l’utilizzo del permesso a recupero o con riduzione del trattamento economico, anziché dare applicazione all’ulteriore flessibilità stabilita dal contratto. Parimenti tali ordini di servizio prevedono il diniego dell’utilizzo dell’istituto della banca delle ore per motivi economici, arrivando, dunque, a limitarla preventivamente rispetto alla valutazione di esigenze organizzative ostative effettive e concrete”.
La Consigliera regionale di parità Toscana, sostiene ancora il sindacato, “aveva impugnato gli ordini in servizio per ‘discriminazione di genere indiretta collettiva’, ottenendo un’ordinanza di condanna che costituisce, attualmente, un precedente giurisprudenziale molto importante da più punti di vista. Anzitutto, l’ordinanza afferma l’irrilevanza dell’intento discriminatorio: la discriminazione si valuta, sostiene il Giudice, per gli effetti anche solo potenzialmente lesivi nei confronti dei lavoratori protetti dal codice delle pari opportunità”. Il Giudice afferma, inoltre, “che i diritti previsti dal Ccnl non possono essere immotivatamente ristretti, ma che è onere del datore di lavoro dimostrare per quali fini abbia limitato il Ccnl producendo delle discriminazioni, nonché l’impossibilità di altre scelte organizzative rispetto ad una deroga in peius al Ccnl. Afferma, altresì, che gli istituti del Contratto nazionale delle Funzioni Centrali, come la banca delle ore o le flessibilità ulteriori, sono direttamente applicabili senza la necessità di ulteriori interventi da parte della contrattazione integrativa”.
Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha quindi “condannato l’ispettorato Territoriale del Lavoro a rimuovere le discriminazioni rilevate negli ordini di servizio in questione, rimozione attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali e la consigliera di parità che dovranno, quindi, essere convocate al fine di ripristinare gli istituti lesi del Ccnl in funzione del principio di parità di genere”. Per la Funzione Pubblica Cgil, infine, “la sentenza del Giudice di Firenze è il miglior riconoscimento al Ccnl delle Funzioni Centrali 2016/2018, che si pone all’avanguardia nella tutela della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e attribuisce al sindacato un importante ruolo di garanzia in caso di violazioni lesive della parità di genere. Una vittoria e un riconoscimento del sindacato nel suo ruolo di rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche un riconoscimento delle conquiste ottenute con il nuovo Ccnl delle Funzioni Centrali, che intendiamo portare avanti anche con il prossimo Ccnl 2019/2021”, conclude.