A Stato Maggiore Aeronautica
Stato Maggiore Esercito
Stato Maggiore Marina Comando Generale
Arma Carabinieri
Agenzia Industrie Difesa
E,p.c.
Direzione Generale del Personale
dr.ssa Gabriella Montemagno
Oggetto: Accordi territoriali FRD 2019. Violazione Norme contrattuali
Rileviamo il reiterarsi di contrattazioni decentrate territoriali aventi ad oggetto la distribuzione del FRD dell’anno 2019, talvolta anche con la riproposizione di alcuni progetti di produttività. La circostanza integra evidentemente una palese violazione del CCNL 2016/18 F.C., sia nel merito che nel metodo.
Nel metodo, perché non è stato ancora sottoscritto l’accordo nazionale sulla distribuzione delle risorse per l’anno 2019, il che costituisce un vulnus che rende nullo ogni accordo raggiunto in sede locale.
Nel merito, in quanto il CCNL 2016/18 ha profondamento innovato la previgente disciplina contrattuale sulla distribuzione delle risorse del Fondo Unico di Sede, regolamentato dall’art.7 co.7 e dall’art.77, che escludono il ricorso a progetti che hanno caratterizzato le contrattazioni degli anni passati.
L’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle risorse economiche attribuite alla contrattazione di sede e destinate alla produttività è, come noto, di esclusiva competenza della sede di contrattazione locale, in applicazione dell’art.7 co.4 punto b.
Al fine di evitare di indurre confusione tra i lavoratori e generare contenziosi, pur nel rispetto delle iniziative e dell’autonomia delle rappresentanze sindacali unitarie e territoriali, si invitano gli organismi in indirizzo a sensibilizzare le proprie articolazioni locali al puntuale rispetto delle norme contrattuali richiamate.
Si rammenta, infine, che in ogni accordo territoriale è indispensabile tener conto dell’espressione maggioritaria delle rappresentanze sindacali dei lavoratori (si allega orientamento Aran), in assenza della quale nessuna contrattazione potrà ritenersi valida ed efficace.
Cordiali saluti
FP CGIL CISL FP UIL PA
F. Quinti M. Ferri S. Colombi
R. De Cesaris F. Volpi
Orientamento ARAN RS377
Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%? Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo?
L’art. 43, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo e quello elettorale, o almeno il 60% del solo dato elettorale.
Analoga norma non è prevista né dal legislatore né dai contratti collettivi per la contrattazione integrativa. In sede locale, pertanto, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia del fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse.
Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza.
Il consenso va valutato non solo tenendo conto della rappresentatività delle sigle firmatarie all’interno dell’Ente ma anche in base al numero delle stesse.
Come già evidenziato in precedenza, la volontà della RSU è validamente espressa con il parere favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Nel caso in cui la RSU abbia adottato un proprio regolamento e designato uno o più membri quali portavoce della maggioranza autorizzati a sottoscrivere gli accordi, sarà sufficiente la loro firma per impegnare l’intera RSU.