In data 26 Giugno 2018 si è svolto presso ARAN incontro con le OO.SS. della Dirigenza del SSN
per il proseguimento delle trattative per il rinnovo della parte normativa del CCNL 2016/18.
Nella fase preliminare abbiamo concordato l’ordine del giorno che iniziando dall’analisi del documento
presentato dalla parte datoriale riguardante il regolamento per la classificazione, attribuzione
e revoca degli incarichi, continuerà nelle date del 3, 4 e 10 Luglio sui documenti riguardanti: 1)
la struttura retributiva e fondi aziendali 2) il sistema di valutazione.
Nella contrattazione del 26 giugno sul tema degli incarichi, nell’analisi ordinata del testo presentato,
la delegazione trattante della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN ha proposto alcuni emendamenti
che riteniamo essenziali ai fini della buona riuscita delle trattative e sui quali ci verrà inviato un testo
corretto da ARAN con gli emendamenti accolti. Apprezzando l’impianto generale proposto teso
alla valorizzazione delle carriere Professionali, abbiamo segnalato alcuni importanti punti di criticità
– Al fine di evitare una demarcazione troppo netta tra classi di incarichi che rischia di irrigidire i
confini dell’attività gestionale e professionale, abbiamo richiesto di accentuare in premessa ad ogni
capitolo sulla classificazione (Art 1 Commi I e II) la permeabilità tra gli incarichi gestionali e professionali, reintroducendo in modo chiaro l’indicazione della prevalenza.
– nell’articolazione degli incarichi gestionali, dopo aver evidenziato la necessità di prevenire ingerenze
delle Regioni sull’attribuzione degli incarichi, con particolare riferimento alle Unità Operative
Semplici Dipartimentali (UOSD), abbiamo chiesto di reintrodurre la possibilità di gestione di risorse
finanziarie anche per le UOS non dipartimentali che invece erano state nella proposta di fatto declassate (art 1 comma I, C). Infine abbiamo richiesto la parificazione dell’incarico di Direzione di Distretto alle Unità operative complesse (art 1 camma I, C)
– In Riferimento agli incarichi professionali (art 1 comma II), pur apprezzando l’introduzione di incarichi di altissima specializzazione la Fp Cgil ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare questi incarichi per agevolare le carriere dal basso e non solo per accontentare i delusi di carriere gestionali, in tal senso, anche al fine di evitare competizioni tra professionisti nell’ambito delle strutture, abbiamo richiesto che gli incarichi di altissima specializzazione come quelli di alta facciano riferimento ad una specifica struttura Complessa e non direttamente al Dipartimento. Abbiamo apprezzato e valorizzato l’introduzione dell’Art 2 che introduce l’obbligatorietà per le Aziende ad assegnare incarichi retribuiti dopo 5 anni di anzianità.
– Molto critico per noi l’art 3 che introduce la sovra e sotto ordinazione tra tutti gli incarichi gestionali
e funzionali che invece prima era riservata alle Strutture complesse rispetto agli altri incarichi ed era una mera elencazione tra le strutture semplici e professionali, questo per noi, oltre a rappresentare un arretramento degli incarichi professionali, rischia di creare confusione sulla sovra o sotto ordinazione tra gli incarichi gestionali.
– molto critico anche l’art 4 in cui secondo noi nel computo degli anni a tempo determinato ai fini
della maturazione dell’anzianità di servizio, viene esclusa in modo ingiustificato l’attribuzione degli
incarichi di struttura complessa, che pur presentano criteri diversi dettati da un regime normativo
specifico, non è soggetta a limitazioni per il riconoscimento dell’anzianità maturata. Abbiamo sotto-
lineato che non bisogna confondere in uno stesso articolo la maturazione dell’anzianità di servizio
ai fini della quale valgono anche gli anni svolti a tempo determinato, con i criteri per le attribuzioni
degli incarichi.
– Sul capitolo riguardante affidamento e revoca incarichi, siamo stati molto netti sull’art 1, in cui viene anche giustamente introdotto il concetto che gli incarichi vengono assegnati nel limite delle risorse disponibili del fondo, ma abbiamo richiesto con fermezza che questo non andasse a danno del diritto di avere un incarico, per cui abbiamo richiesto di introdurre il concetto, fermo restando questo diritto, data la certezza dell’assegnazione, l’articolazione deve avvenire nel limite…………..
In sostanza la programmazione delle Aziende nella distribuzione del fondo di Posizione deve prevedere la copertura degli incarichi di coloro che matureranno i 5 anni e quindi l’articolazione degli
attuali incarichi deve tenere conto della necessità di mantenere delle riserve per l’attribuzione nuovi incarichi.
– nell’art 3 abbiamo richiesto di reintrodurre il confronto con le OO.SS.
– sull’art 4 abbiamo chiesto che fosse fissato un limite uniforme di durata incarichi, non più dai 3 ai 7 anni, ma per tutti 5 anni, escluse le complesse che durano fino a 7 anni
– Molto critico anche l’art 5 che, modificato rispetto al vecchio contratto, darebbe facoltà alle Aziende di revocare l’incarico dopo l’esito negativo di una valutazione anche di un solo anno, abbiamo chiesto di reintrodurre il principio della revocabilità solo dopo reiterazione e solo dopo valutazione del collegio tecnico e non dell’OIV.
Non siamo riusciti a completare in questa sessione tutto l’articolato, si rimanda il tema sulle sostituzioni
al prossimo incontro.
Per la Delegazione Trattante
Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN
Norma Sardella
Guglielmo Lanza
Andrea Filippi