Nota su problematiche bando 600 operatori

03 Maggio 2019

Oggetto: Tirocinanti della giustizia amministrativi – considerazioni e proposte in relazione allaprevisione di assunzione tramite centri per l’impiego _ formazione ai sensi dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: i tirocinanti selezionati dal Ministero della giustizia nell’ambito dell’Ufficio per il processo (art. 50, comma 1-quater) e i tirocinanti impiegati in progetti regionali (art. 50, comma 1-quinquies).

Quadro Normativo
L’art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) stabilisce che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale (Area II e Area III) e indica la relativa ripartizione nel triennio 2019-2021. Inoltre, stabilisce che l’assunzione del personale dell’Area II, in particolare degli operatori giudiziari, è autorizzata mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, è espressamente prevista la “attribuzione di un punteggio aggiuntivo determinato dall’amministrazione”, a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (rispettivamente i tirocinanti selezionati dal Ministero della giustizia nell’ambito dell’Ufficio per il processo e i tirocinanti impiegati in progetti regionali). Anche l’art. 14, comma 10-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ribadisce quanto stabilito nella legge di Bilancio 2019 circa le assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego, autorizzando il Ministero della giustizia ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l’anno 2019.

Considerazioni
Il riferimento nelle predette norme all’assunzione di unità dell’Area II mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento trova il fondamento nella volontà del legislatore di valorizzare i percorsi formativi svolti da entrambe le categorie di tirocinanti amministrativi. Ciò emerge all’evidenza dal fatto che la legge di Bilancio 2019 riferisce a quelle categorie – e soltanto ad esse – l’espressa previsione di tali modalità assunzionali, per giunta con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Ulteriore conferma si trae dalla considerazione dell’accordo del 26 aprile 2017, sottoscritto tra il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e le OO.SS. (Accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell’Amministrazione giudiziaria). Esso già prevede che l’assunzione dall’esterno nel profilo di operatore giudiziario avvenga mediante le procedure previste dalla legge n. 56/1987 e successive modificazioni, ossia mediante avviamento degli iscritti nelle liste presso i centri per l’impiego. Pertanto, la previsione dell’ultima legge di Bilancio dell’assunzione di personale in Area II attraverso i centri
per l’impiego risulta non già motivata dalla semplice introduzione di quella forma di reclutamento (in effetti già possibile), bensì specificamente volta a valorizzare il percorso formativo e le competenze acquisite dalle categorie dei tirocinanti amministrativi, che hanno svolto mansioni di operatore giudiziario nelle cancellerie degli uffici giudiziari. L’obbiettivo della norma è di selezionare, tramite i centri per l’impiego, le migliori risorse, individuate dal legislatore nelle persone formate proprio per lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica di operatore giudiziario.
È evidentemente incompatibile la sola applicazione dei meri criteri ordinari dei centri per l’impiego, che contrasterebbe tanto con l’espresso dettato normativo quanto con la ratio della legge di Bilancio 2019, che ha individuato la categoria di risorse della quale garantire l’assunzione a vantaggio della pubblica amministrazione a livello nazionale. Requisito di Professionalità (Attestato Professionalizzante)  Nonostante l’articolato percorso formativo durato 8 anni, qualcuno ha avanzato dubbi circa la sussistenza del requisito professionalizzante in capo alle categorie di tirocinanti amministrativi sopra menzionate, facendo leva sul fatto che il Ministero della giustizia non è un ente certificatore della professionalità. La certificazione della professionalità acquisita di operatore giudiziario costituirebbe un requisito di accesso all’avviamento degli iscritti nelle liste presso i centri per l’impiego. Questo argomentare, incentrato sulla asserita mancanza di un elemento formale (la certificazione di professionalità) è facilmente superabile, in ragione di due ordini di considerazioni convergenti.
Anzitutto esso trascura il dato normativo espresso a livello di legge; anzi, lo contraddice in modo clamoroso. Ma alla stessa conclusione si giunge ripercorrendo la successione delle norme che hanno via vi disciplinato l’intero percorso formativo.

La formazione è passata da una dimensione locale (provincia di Roma), ad una più ampia (regioni) e infine all’ambito nazionale statale. Si è trattato, quindi, di un percorso progressivo anche selettivo, come nel caso dei tirocinanti inseriti nell’Ufficio per il processo. Infatti, con d.m. del 20 ottobre 2015 il Ministero della giustizia ha indetto una procedura di selezione di 1502 tirocinanti, per lo svolgimento di un periodo di perfezionamento della durata di 12 mesi all’interno dell’Ufficio per il processo. A seguito della selezione, il bacino dei “Tirocinanti della giustizia -amministrativi” è stato diviso in coloro che sono stati inseriti nell’Ufficio per il processo e coloro che, esclusi da quest’ultimo, hanno potuto aderire nuovamente a percorsi regionali.
La terminologia delle norme ha espresso l’affinamento del percorso formativo, indirizzandolo ad una platea sempre più ristretta. Infatti, sinteticamente (limitando qui l’analisi al solo tirocinio supportato dal Ministero della giustizia):
– l’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 1, comma 25, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto “per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall’anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013 … La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia”;
– l’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Bilancio 2014), ha previsto “per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014 … La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia”;
– l’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. “decreto Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato al 30 aprile 2015 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento;
– l’art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni, ha previsto che potessero far parte dell’Ufficio per il processo “per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria”;
– l’art. 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha previsto che “al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell’ambito dell’ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento , per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015”;
– l’art. 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto che “nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018”.
A questo punto, appare privo di alcun fondamento – e, in tutta franchezza, inverosimile – ipotizzare che difetti il requisito professionalizzante, a fronte del compiuto svolgimento di un percorso formativo disciplinato dalla legge in forma così articolata (che probabilmente non ha eguali nell’ordinamento). È appena il caso di osservare come la volontà del legislatore così nitidamente espressa (come evidenziato nei precedenti paragrafi) sarebbe vanificata se il “punteggio aggiuntivo determinato dalla amministrazione” non fosse calibrato in modo adeguato. Occorre, in sostanza, che l’elemento qualificante, del tutto peculiare, costituito da un lungo processo di perfezionamento definito dalla legge si rifletta nel corretto impiego della discrezionalità attribuita all’amministrazione. Al di là della coerenza che solo in tal modo si avrebbe rispetto alle aspettative che il succedersi delle previsioni normative ha determinato, un punteggio aggiuntivo idoneo a riconoscere la specificità del percorso sopra descritto sarebbe l’unica forma di attuazione dell’art. 1, comma 307, della legge di Bilancio 2019 coerente con la lettera e con lo spirito della norma. Va da sé che siffatta prevalenza sotto la forma del punteggio aggiuntivo da attribuire ai partecipanti che hanno svolto il tirocinio di cui trattasi, compete in modo pieno a coloro i quali abbiano completato l’intero percorso normativo di cui si è detto, definiti dalla stessa previsione normativa, alla quale si fa riferimento, secondo il metodo di induzione a ritroso, partendo dalla legge di Bilancio 2019 sino alla previsione della legge 11 agosto 2014, n. 114, che identifica i due percorsi dell’Ufficio per il processo, conclusosi il 31 dicembre 2019 e di coloro che hanno completato al 30 aprile 2015 il periodo di perfezionamento del
completamento.

L’individuazione dei soggetti a cui il Ministero dovrebbe attribuire il punteggio ulteriore, tale da dare considerevole rilevanza alle diverse esperienze formative, potrebbe avvenire attraverso una dettagliata anagrafica che lo stesso Ministero della Giustizia potrà inviare a tutti i CPI individuati per la selezione degli operatori giudiziari.

Sarà altresì elemento di rilevanza l’aver svolto il percorso formativo nella regione in cui si farà la domanda, tenendo comunque in considerazione il pregresso formativo, nella formazione della graduatoria integrata, dalla quale sarà possibile attingere per coprire sia i 600 posti previsti dall’imminente bando, sia altri 600 operatori giudiziari, in una selezione per 600+600 operatori giudiziari presso il Ministero della Giustizia.

In conclusione si ritiene:
che l’esperienza formativa, così come descritta analiticamente nelle sue fasi, possa soddisfare la necessità di definire in via preferenziale requisiti specifici, maturati e riconosciuti dalla legge, nelle richieste da inviare ai Centri per l’Impiego per l’avvio della selezione; che la determinazione dei punteggi aggiuntivi sia definita in modo tale da consentire la condizione preferenziale stabilita dalla legge;
che vi sia la necessità di acquisire informazione preventiva sui criteri di distribuzione dei 600 posti sul territorio nazionale;
che si preveda un numero di idonei pari al numero dei posti messi a concorso e che venga prevista una ndurata almeno annuale della graduatoria, con possibili ulteriori scorrimenti a valere sulla programmazione assunzioni post 15 novembre 2019;
Su quanto sopra esposto, e tenuto conto dei tempi ristretti per l’attuazione del processo, si chiede di avere un incontro al fine di acquisire gli opportuni approfondimenti sugli orientamenti che codesta Amministrazione intende adottare.
Nel rimanere in attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale

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