Pubblichiamo la risposta ricevuta dall’Amministrazione alla nostra richiesta di chiarimenti.
Nel riportarla, ci limitiamo a far riflettere sul modo in cui si fanno certe riforme:
le lavoratrici e i lavoratori dovrebbero prendere delle decisioni senza avere certezza della normativa e con effetti irrevocabili sulle dimissioni.
Il Coordinatore Nazionale FP CGIL INPS
Matteo Ariano
—- Messaggio Originale —–Da: arearelazionisindacali
<AreaRelazioniSindacali@inps.it>A: Cgil
<cgil@inps.it>, Oggetto: R: Messaggio Hermes n. 453 del 31-01-2019 – Richiesta chiarimenti
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti allegata, avente ad oggetto il messaggio hermes n.453 del 31 gennaio u.s., si precisa quanto segue.
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, le dimissioni del dipendente hanno natura di negozio unilaterale recettizio, che determina la risoluzione del rapporto stesso dal momento in viene a conoscenza dell’amministrazione e indipendentemente dalla volontà di quest’ultima. Le dimissioni, pertanto, non necessitano di accettazione per divenire efficaci; a ciò consegue che la revoca delle dimissioni è inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, anche se manifestata in costanza di preavviso e che per la ricostituzione del rapporto è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.
Le dimissioni del pubblico dipendente , quale atto giuridico unilaterale recettizio, non ammettono dunque l’apposizione di qualsivoglia condizione in quanto quest’ultima è incompatibile con la funzione di certezza cui le dimissioni medesime sono preordinate, non essendo appunto concepibile che la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro tenga sospeso il posto del dimissionando o non consideri tali dimissioni, fino a quando non s’avveri la condizione da costui appostavi.
A tale univoco indirizzo della Cassazione si è conformato, in seguito, anche il Giudice Amministrativo.
Ciò posto nel caso specie , pur nella consapevolezza delle apprensioni che la particolarità della situazione può ingenerare nel personale interessato , non si rende possibile fare eccezione ai summenzionati principi generali, trattandosi di dimissione sottoposta a condizione e quindi non valida.
Conseguentemente le dimissioni condizionate dovranno essere tempestivamente ripresentate dai dipendenti per evitare un ulteriore slittamento del termine di cessazione del rapporto di lavoro.
Si fa presente, altresì, che le successive integrazioni alle dimissioni già presentate volte a condizionare la validità della dimissione all’insussistenza di modifiche in sede di conversione, devono essere tempestivamente annullate dal dipendente con apposita dichiarazione, al fine di evitare anche in tali casi lo spostamento in avanti del termine di cessazione del rapporto di lavoro.