Sanità Privata: resoconto trattativa 10 e 11 gennaio 2019

14 Gennaio 2019

Trattativa rinnovo CCNL Sanità Privata 10 e gennaio 2019

In data 10 e 11 gennaio 2019, si sono tenuti i previsti incontri con AIOP e ARIS per il rinnovo del
Contratto Nazionale di Lavoro.
La controparte ci ha consegnato, in cartaceo, le proposte su:
– Lavoro notturno
– Rapporto di lavoro a tempo parziale
– Rapporto di lavoro a tempo determinato
– Rapporto di lavoro a tempo determinato in somministrazione
– Malattia
Vi forniamo, in estrema sintesi, quanto è emerso nei due giorni d’intenso confronto che ha
registrato una buona tenuta unitaria, premettendo che sui rapporti di lavoro a termine e sulla malattia abbiamo chiesto il tempo per verificare le loro proposte.
Per affrontare compiutamente il lavoro notturno andavano, preliminarmente, sciolte le questioni che
erano rimaste in sospeso sull’orario di lavoro, a tale proposito la nostra tensione è stata quella di
avvicinare quanto più possibile la regolamentazione degli orari di lavoro tra pubblico e privato,
salvaguardando il sistema di relazioni sindacali oggi previsto per la privata.
I punti più significativi che, di fatto, rendono molti simili l’art. 27 del CCNL pubblico all’art. 18 del
CCNL della privata, sono:
1. l’orario di lavoro resta di 36 ore e di 38 ore per la posizione economica D4
2. le relazioni sindacali oggi previste dall’art. 18 sull’orario di lavoro non vengono modificate,
prevedendo una loro implentazione
3. viene previsto, come nel CCNL pubblico, che al di fuori dei turni, l’orario può essere
plurisettimanale con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, per un
periodo di 4 mesi, prima non indicato
4. la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero non può superare le 12 ore, riprendo, anche
in questo caso, quanto previsto dal CCNL pubblico, ciò per impedire la programmazione di orari
di 13 ore come spesso ora avviene
5. il periodo di riferimento per calcolare la media delle 48 ore settimanali, passa dagli attuali 12
mesi a 6 mesi, come nel CCNL pubblico
6. le deroghe alle 11 ore di riposo consecutive sono solo due: per la formazione e per le riunioni di
reparto, come nel CCNL pubblico
7. i tempi di vestizione sono pari 14 minuti per tutti, le modalità di attuazione sono rimesse alla
contrattazione aziendale
8. si introduce il lavoro agile, il cui regolamento è rimesso alla contrattazione aziendale
9. sono stati inseriti una serie di nuovi commi nei quali si indica:
a) nella programmazione dei turni si dovranno considerare le esigenze familiari
b) dovranno essere fatti in modo tale da consentire l’assorbimento del debito orario
c) la comunicazione dei turni previsti dovrà essere data con congruo anticipo
d) ogni tre mesi le parti si incontrano per la verifica del rispetto di tali indicazioni
Orario di lavoro flessibile. Le misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
regolamentazione della flessibilità oraria è rimessa alla contrattazione aziendale.
Lavoro notturno, si prevede:
1. oltre agli esoneri dal lavoro notturno previsti dalle leggi, in sede di contrattazione aziendale
potranno essere individuate altre fattispecie
2. l’introduzione del lavoro notturno per nuovi servizi, è materia di contrattazione
3. l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro
ore, la contrattazione aziendale potrà definire periodi più ampi
4. l’orario di lavoro non può superare le 12 ore
Art. 21 Rapporti di lavoro a tempo parziale
L’articolo ha subito molte modifiche, anche alla luce delle numerose modifiche legislative che sono
intercorse negli anni.
In sintesi:
– resta l’attuale percentuale del 25%, con la possibilità in sede di contrattazione aziendale di
essere modificata, come già ora previsto
– nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la struttura dovrà darne tempestiva
comunicazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno, al fine di garantire agli
stessi l’eventuale diritto di precedenza
– la struttura potrà chiedere l’effettuazione di ore di lavoro supplementare e straordinario, solo in
presenza di particolare difficoltà organizzative derivanti, ad esempio, da malattie brevi, fruizione
delle ferie, ecc.
– annualmente non possono essere effettuate più di 170 ore di lavoro supplementare
– nel part-time verticale, il lavoro supplementare e straordinario può essere richiesto solo giornate
di effettiva attività, salvo diversi accordi con il lavoratore
–  per comprovate esigenze di salute, familiari e di formazione professionale, il lavoratore può
rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare
– le clausole elastiche possono essere pattuite al momento dell’assunzione e anche
successivamente con un atto scritto; in quest’ultimo caso il lavoratore ha diritto di farsi assistere
dal Sindacato
– la collocazione temporale non può superare le 200 ore annue
–  oltre a quanto previsto dalla legge circa la facoltà di recedere da parte del lavoratore dalle
clausole elastiche, questi potrà chiede alla struttura di recederle in presenza gravi cause
connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. Ulteriori situazioni di
revoca o di sospensione, anche per tempi limitati, potranno essere individuate in sede di
contrattazione decentrata
– oltre a quanto previsto dalla legge circa la trasformazione del rapporto di lavoro, sono state
definite, con criteri di priorità, ulteriori fattispecie di cui il datore di lavoro potrà tenere conto;
assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età
evolutiva; assistenza diretta e continuativa nei confronti di parenti entro il secondo grado e gli
affini entro il primo grado o il convivente affetti da gravi patologie o infermità; assistenza diretta
e continuativa nei confronti di figli di età non superiore a 12 anni in assenza dell’altro genitore; .
assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; i lavoratori
che devono seguire terapie mediche oppure terapie di recupero per tossicodipendenza, etilismo
ludopatia; il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino
al compimento di tre anni del bambino; la partecipazione certificata a corsi di formazione e/o di
studio in ambito sanitario, per tutta la durata del corso legale di formazione e/o di studio.
Le due giornate di trattativa ci hanno consentito di apportare positive modifiche sugli articoli sopra
illustrati; ma non possiamo certo scordare che molte sono ancora le questioni in sospeso ed altre che
devono ancora esser essere affrontate come, ad esempio, il tempo determinato, la malattia, il premio di produttività e, soprattutto, la parte economica sulla quale la controparte seguita nella sua latitanza.
I prossimi incontri sono previsti per il 29 gennaio e 12 febbraio, nel frattempo vi chiediamo di
continuare nelle iniziative di mobilitazione e di informazione alle lavoratrici e lavoratori.

Il capo area Sanità e SSAEP                                       Comparto Sanità e SSAEP
Michele Vannini                                                           Antonio Marchini

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto