SANITA’: sentenza TAR Piemonte che riconosce illegittimità assicurazione obbligatoria imposta dagli ordini TSRM e PSTRP

11 Gennaio 2019

Sentenze TAR che sanciscono l’illegittimità dell’aggiunta dei costi assicurativi a quelli diiscrizione agli albi dei TSRM

Con due diverse sentenze (n. 15 e 16 del 2019), pubblicate pochi giorni fa, il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso di lavoratrici e lavoratori, alcuni patrocinati da Fp Cgil Torino, per l’annullamento della delibera del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino-Aosta-Alessandria-Asti (oggi ordine) nella parte in cui disponeva, per tutti gli iscritti, l’obbligo di contrarre la polizzaassicurativa collettiva stipulata dalla Federazione Nazionale dei collegi TSRM (oggi ordini) con oneri a lorocarico in aggiunta alla quota annua di iscrizione all’ALBO.
Come ricorderete, alla fine del 2017, la loro Federazione Nazionale ha deliberato di introdurre l’obbligatorietà a contrarre la loro polizza e noi l’abbiamo contestata a più riprese, con diffide dirette alla stessa Federazione e diffide individuali promosse dai nostri iscritti nei confronti del collegi/ordini.
Da subito, abbiamo evidenziato l’illegittimità di tale imposizione che è lesiva della libertà di scelta del professionista nell’adempiere all’obbligo assicurativo previsto dalla legge Gelli (Legge 24/2017).
Inoltre, come sapete, la FP CGIL, da due anni, offre la polizza RC colpa grave sanitaria gratuitamente a
tutti gli iscritti, adeguata ai requisiti di Legge.
Riteniamo opportuno informare i professionisti interessati, nostri iscritti, circa l’opportunità di comunicare al proprio Ordine TSRM e PSTRP l’intenzione di non volersi avvalere della loro copertura e di chiedere di non dover, conseguentemente, corrispondere il relativo premio incluso nel valore della tassa di iscrizione annuale.
Durante l’ultimo incontro del 17 ottobre 2018, in modo deciso, abbiamo fatto presente alla Federazione Nazionale l’illegittimità della delibera ed abbiamo chiesto di modificare la loro impostazione.
La loro risposta è sempre stata negativa e la giustificazione che è stata portata, immediatamente contestata e respinta da noi, era che in questo modo potevano controllare agevolmente che tutti i loro iscritti avessero una polizza assicurativa rispettosa dei parametri previsti legge Gelli (che non sono però ancora fissati inequivocabilmente, in quanto il decreto ministeriale attuativo che doveva disciplinare le caratteristiche minime delle polizze idonee non è ancora stato emesso).
Le sentenze del TAR confermano quanto sempre sostenuto da noi sull’illegittimità di essere sottoposti all’obbligo di pagamento di una polizza contratta da altri, mentre, ovviamente, conferma l’obbligo di attivazione di una polizza assicurativa in capo a tutte le professioni sanitarie.
Il TAR ribadisce che la scelta del singolo di aderire, esplicita o tacita, non può essere mai bypassata,  specialmente se è il singolo a dover pagare i costi di questa non scelta.
Riteniamo che gli ordini non possano più assommare in un unico MAV di pagamento i due distinti costi (tassa iscrizione agli albi e assicurazione), ma dovranno sdoppiarli in due distinti MAV, senza negare la possibilità di scelta ai professionisti se aderire anche alla polizza assicurativa o meno.
Vi invitiamo a prestare assistenza e supporto alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti, informandoli che, se non vogliono avvalersi di tale copertura, dovranno segnalarlo agli ordini provinciali di appartenenza.
Vi alleghiamo un nostro volantino ed un fax simile di comunicazione che può essere adattato ed utilizzato allo scopo.

Per il Comparto Sanità/SSAEP                                  Il Capo Area Sanità/SSAEP
Fp Cgil Nazionale                                                                  Fp Cgil Nazionale
Gianluca Mezzadri                                                                Michele Vannini

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