Giustizia – problematiche lavoratori precari tirocinanti – lettera al Sottosegretario con delega al personale

27 Novembre 2018

Al Ministero della Giustizia
Sig. Sottosegretario con delega al personale
On.le Vittorio Ferraresi

e, p.c.,:

Al Ministro della Giustizia
On.le Alfonso Bonafede

Al Sig. Capo di Gabinetto
Dr. Fulvio Baldi

Alla Direzione Generale del Personale
sig. DG dr.ssa Barbara Fabbrini

Oggetto: Riscontro a nota Prot. m_dg.DOG.9/11/2018.0231202.U – Problematiche lavoratori precari tirocinanti.

Gentile Sottosegretario,

abbiamo preso atto della risposta forniteci con la nota in oggetto. Registriamo le nostre perplessità in ordine a quanto esposto sulla situazione degli LSU in Campania, per quanto verificato il bando si rivolge a tutte le Pubbliche Amministrazioni che in quel territorio impiegano personale di questo tipo. E in ogni caso noi riteniamo che l’utilizzo di personale sotto varie forme, che purtroppo ha caratterizzato la stagione del blocco del turn over, determina poi precise responsabilità in ordine all’impegno di trovare soluzioni per tutti, in particolare quando si presentano opportunità.

Per quanto riguarda la problematica sul personale precario tirocinante apprezziamo la risposta in oggetto che conferma l’impegno assunto nella riunione con la S.V., che prefigura un ampliamento della platea delle possibili assunzioni a valere sulle risorse straordinarie che sono rintracciabili nel ddl Stabilità per il 2019. Ci rendiamo conto peraltro anche delle necessità degli ulteriori approfondimenti derivanti dalla complessità normativa del processo da intraprendere e naturalmente occorre attendere l’approvazione dei disegni di legge Stabilità e “Concretezza” per avere certezze sul quadro complessivo delle iniziative da intraprendere.

Tuttavia riteniamo, anche alla luce delle riflessioni contenute nella nostra piattaforma, che appare necessario un approfondimento sulle due tematiche principali, ovvero la dimensione di questo processo occupazionale e i criteri con i quali si intende attuarlo. Sui numeri non non possiamo che ribadire che il processo, nell’ambito delle facoltà assunzionali definite dai progetti di legge, deve interessare l’intera platea dei lavoratori interessati, ovvero un processo che definisca un quadro di opportunità nell’ambito del triennio considerato (1919/21) per tutti i soggetti, non solo verso il Ministero della Giustizia.

Più complicata appare la discussione sui criteri e su questo le difficoltà incontrate rispetto alla possibilità di emanazione del bando, già autorizzato, relativo alle 300 assunzioni per questa posizione lavorativa, definiscono in modo chiaro che i criteri previsti dall’art.21 ter della legge n. 132/2015 sono criteri deboli che non corrispondono all’obiettivo dichiarato anche nella nota in oggetto di valorizzare al massimo le esperienze formative di questi lavoratori ai fini dell’inserimento al lavoro. Questo perché la norma in questione si limita ad attribuire al riguardo un semplice titolo di preferenza a parità di punteggio, all’esito della selezione ex legge 56/87. Sempre nella nostra piattaforma noi abbiamo individuato la necessità che si rafforzi normativamente il concetto della formazione come elemento professionalizzante determinando la possibilità di un accesso riservato alla selezione stessa.

Resta inoltre da definire con urgenza le modalità con le quali si affronterà la fase transitoria, che intercorre dal termine delle scadenze per i tirocini e l’avvio concreto del processo selettivo. Anche in questo caso noi abbiamo prodotto una proposta, e sarebbe utile conoscere preventivamente le intenzioni dell’Amministrazione, al fine di produrre le necessarie rassicurazioni al personale interessato.

Per tali motivi, sig. Sottosegretario, nelle more della definizione degli iter legislativi sopra indicati, noi riteniamo utile un confronto diretto con la S.V. al fine di un opportuno chiarimento su limiti e difficoltà derivanti da un processo selettivo la cui natura normativa è particolarmente complicata per le gestioni ministeriali, per gli evidenti riflessi che lo spezzettamento del bando nei vari centri per l’impiego della penisola potrebbe produrre nella gestione della procedura così come prevista dal DPCM del 27 dicembre 1988 concernente la “Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione”.

Per quanto sopra e confidando nella dichiarata sensibilità verso la problematica segnalata si resta in attesa di urgente convocazione.

Distinti saluti

 

Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale

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