Al Ministro della Giustizia
Sig. Capo Dipartimento DOG
Dr.ssa Barbara Fabbrini
e, p.c.,:
Al Sottosegretario con delega al personale giudiziario
On.le Vittorio Ferraresi
Oggetto: Problematiche in essere del tavolo nazionale di contrattazione integrativa – attuazione Accordo del 26 aprile 2017
Gentile Capo Dipartimento,
cogliamo anzitutto l’occasione per inviarle le nostre sentite felicitazioni per il suo nuovo incarico, nella concreta speranza che lo stesso possa definire il prosieguo del confronto in modo costruttivo e che in qualche modo si possa recuperare il periodo di stasi fisiologica conseguente al cambio di direzione politica del Ministero.
Non vorremmo infatti che il fattore tempo divenisse l’elemento vanificatorio degli importanti risultati raggiunti con gli accordi integrativi, la cui realizzazione fatica ad avere le certezze di un orizzonte definito e soprattutto mette fortemente in discussione le scadenze previste dagli accordi stessi.
Per tale motivo riteniamo che vada in tempi celeri convocato il tavolo nazionale per definire e chiudere le partite contrattuali ancora aperte, in particolare il nuovo accordo sulle progressioni economiche, l’attuazione dell’accordo sulla mobilità volontaria, la definizione dei tempi e dei numeri che caratterizzeranno il bando per il passaggio del personale dalla prima alla seconda area e l’apertura del confronto tecnico sulla riorganizzazione degli Uffici NEP.. Sono necessità che, una volta soddisfatte, ci porranno nelle condizioni di affrontare la fase complessa del confronto sul nuovo contratto integrativo di Ministero, in applicazione del vigente CCNL. Che aprirà una nuova fase contrattuale, che noi giudichiamo una importante opportunità per tentare di recuperare anche dal punto di vista della quantificazione del salario accessorio le penalizzazioni introdotte dal progressivo impoverimento del FUA. Nonché per definire l’assetto professionale delineato dall’Accordo del 26 aprile 2017 in modo coerente con la revisione prossima dell’ordinamento professionale e con le esigenze di innovazione organizzativa dell’Amministrazione.
Sempre in una ottica collaborativa vogliamo soffermarci inoltre su due punti qualificanti dell’Accordo citato del 26 aprile 2017: il primo è relativo ovviamente agli scorrimenti ex 21 quater delle legge 132/2015 e riguarda la sua comunicazione circa l’intenzione di procedere subito, una volta approvato il piano assunzionale, allo scorrimento del 20% delle graduatorie degli idonei nelle varie qualifiche, nonché ad avviare i bandi per i profili professionali rientrati successivamente nelle previsioni della norma. Pur apprezzando l’intenzione ci siamo chiesti perché subito il 20% degli scorrimenti e quali tempistiche avrebbe avuto il restante 80%. Ovvero non vorremmo che si prefigurasse uno slittamento del processo tale da rendere del tutto inefficace la previsione di conclusione del processo entro giugno prossimo. Per tale motivo noi riteniamo da un lato positivamente l’intenzione di anticipare il processo sulla base delle procedure per le assunzioni dall’esterno disposte e non già bandite, coerentemente a quanto peraltro contenuto nello stesso art. 21 quater, comma 2, della legge sopracitata, dall’altro riteniamo che la quota del 20% sia del tutto insufficiente e che questo significherebbe il mancato rispetto del termine indicato dall’accordo per la sua attuazione. Condizione che, qualora confermata, dovrebbe essere esplicitata alle parti sindacali e con essa anche una eventuale proposta di rimodulazione dei tempi. Noi invece riteniamo che, essendo il processo di progressione giuridica del personale autorizzato e finanziato, si possa procedere allo scorrimento delle graduatorie sulla base di quanto sarà disposto dal piano assunzioni e sulle possibilità di anticipazione contenute nel DDL “Concretezza”.
Il secondo aspetto su cui vogliamo soffermarci riguarda un punto sul quale l’Accordo del 2017 non ha registrato alcun punto di avanzamento, ovvero la previsione, contenuta all’art.2, comma 3, lettera b), di passaggio orizzontale dal profilo di operatore a quello di assistente giudiziario per il personale che ha maturato almeno 7 anni di permanenza nel profilo di partenza. E quella contenuta nell’art. 6, comma 1, lettera j), che prevede la possibilità di confluenza nel profilo professionale di Direttore per tutti i dipendenti che appartengono a tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di anzianità. Questi passaggi dell’accordo ci pare che non presentino particolari difficoltà, se non nella individuazione dei numeri di posti disponibili e di criteri condivisi di precedenze nel caso di istanze superiori al numero di posti disponibili. Per quanto ci riguarda, ferma restando la disponibilità ad una celere soluzione, i lavoratori sono in condizione di esigere l’applicazione di questo diritto ed avvieremo iniziative in tal senso invitando gli stessi a produrre istanze tese al riconoscimento di questo diritto.
L’attuazione piena dell’Accordo del 26 aprile 2017 è una sfida che ha caratterizzato la sua gestione delle relazioni sindacali, serve uno scatto ulteriore che confermi l’assunzione di responsabilità sulle sue finalità che ha dichiarato la nuova Direzione politica e per fare questo occorre riprendere al più presto il cammino interrotto.
Nel rimanere in attesa di quanto richiesto
Distinti saluti
Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale