Mobilità a domanda del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Nella giornata di ieri si è svolta una riunione al DAP sulla mobilità a domanda del personale
di Polizia Penitenziaria. La parte pubblica ha aperto la riunione fornendo alle organizzazioni
sindacali una serie di dati sulla mobilità del personale. Da tali dati si evince che 9883 unità
di Polizia Penitenziaria hanno fatto domanda di trasferimento ad altra sede; le assunzioni
che ci saranno tra luglio 2018 e luglio 2019 saranno 2833; le unità distaccate in altra sede
ex art. 7 DPR 254/99 sono 363; le unità distaccate ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 sono
87; le richieste di assegnazione ex art. 33 comma 5 legge 104/92 sono 204; le richieste di
trasferimento ex art. 36 DPR 164/2002 sono state 143 negli ultimi 6 anni; le unità di
personale attualmente assegnate provvisoriamente in altra sede sono 2607. Partendo dai
suddetti dati, la parte pubblica ha chiesto di stabilire una strategia condivisa che consenta
un’equa distribuzione delle risorse umane disponibili, evitando che la mobilità provvisoria
possa ingessare la mobilità ordinaria. In particolare ha chiesto alle organizzazioni di
esprimersi su assegnazioni ex legge 104/92, art.42 bis D.Lgs. 151/2001 e art.36 DPR
164/2002.
Nel suo intervento la FP CGIL ha dato atto all’amministrazione di aver effettuato
un’operazione di trasparenza, fornedo i dati aggiornati sulle assegnazioni del personale, e
ha dato massima disponibilità e mettere delle regole su quella che viene definita la
mobilità straordinaria, al fine di evitare per il futuro le sperequazioni tra il personale di
Polizia Penitenziaria registrate nel tempo. Per effettuare tale operazione, però, bisogna
tener ben saldi due principi: in primo luogo la mobilità ordinaria non può essere limitata da
quella straordinaria; in secondo luogo bisogna privilegiare gli istituti giuridici
costituzionalmente tutelati rispetto ad altri che non godono di tale tutela. Partendo da
questo ragionamento non abbiamo condiviso l’analisi dei dati fatta dall’amministrazione
penitenziaria, soprattutto poichè il caos che esiste oggi nella mobilità provvisoria è stato
creato dalla stessa amministrazione con i 2607 provvedimenti di assegnazione effettuati
con decisioni unilaterali e senza riferimenti normativi. Le assegnazioni ex art. 33 della
legge 104/92 e quelle ex art.42 bis D.Lgs. 151/2001, devono essere fatte a prescindere
dalla dotazione organica della sede in cui si è assegnati e non devono precludere al
restante personale la possibilità di essere trasferito in base alla graduatoria della mobilità
ordinaria. Mentre per quanto riguarda eventuali modifiche alla normativa che regola i
distacchi ex art. 36 DPR 164/2002, abbiamo ricordato che l’unica sede in cui possono
essere fatte è quella contrattuale e quindi è del tutto inutile proporre accordi di secondo
livello sulla materia. In sintesi non bisogna modificare le regole esistenti, ma bisogna
mettere regole dove non ci sono e dove l’amministrazione ha utilizzato strumenti no previsti
dalla normativa vigente.
Al termine della riunione la parte pubblica ha annunciato che la mobilità del personale del
ruolo dei sovrintendenti sarà fatta prima che termini il concorso interno in atto.
Vi terremo informati sui futuri sviluppi della vicenda.
Roma 13 marzo 2018
Il Coordinatore Fp Cgil Nazionale
Polizia Penitenziaria
Massimiliano Prestini