Corte dei conti: CCNL – Permessi Retribuiti – ART. 35

09 Marzo 2018

Ci giungono notizie da vari posti di lavoro di interpretazioni soggettive dell’art. 35 del CCNL.
Cercheremo ancora una volta di fare chiarezza.
Il CCNL è entrato in vigore il 13 febbraio 2018.
Quindi da quella data vanno applicati tutti gli istituti del Contratto.
Infatti anche il Segretariato generale ha emanato una nota a proposito:

Causale di assenza in SPRING

Data Evento: 7 marzo 2018

Organo Emittente: SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Con riguardo alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art. 35 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, si comunica che è stata attivata una causale di assenza in SPRING: PMVI da utilizzarsi per i permessi fruiti a partire dal 13 febbraio 2018.

Ribadiamo, inoltre, che

IL CCNL NON ABROGA LE NORME DI LEGGE

Testo unico sul Pubblico impiego

(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Art. 55 – septies – Controlli sulle assenze – comma 5 – ter

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

VISITE MEDICHE, TERAPIE E ESAMI DIAGNOSTICI

COSA PREVEDE IL NUOVO CCNL?

art. 35, comma 1 – CCNL 12.2.2018

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al comma 1:

a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

PER QUANTO CI RIGUARDA LA SITUAZIONE È CHIARA:

  • Con il nuovo CCNL le assenze per l’espletamento di viste, terapie o esami diagnostici da concessione del dirigente sono diventati un diritto soggettivo di ogni lavoratore.
  • Per questo nuovo diritto i lavoratori hanno a disposizione 18 ore in più a quelle che, eventualmente e secondo la discrezionalità del dirigente, potevano essere utilizzate e che andavano sotto il nome di permessi per motivi personali o familiari.
  • Se i permessi per visite, terapie o esami diagnostici sono utilizzati a ore possono ricomprendere ora anche i tempi di percorrenza da e per l’ufficio e non riducono il trattamento economico.
  • In presenza di un certificato o una attestazione di una struttura sanitaria continua a non essere impedita l’assenza per malattia.
  • Abbiamo firmato il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali con la responsabilità di migliorare le condizioni dei lavoratori e trasformare le concessioni in diritti veri.
  • Difenderemo quanto abbiamo sottoscritto il 12 febbraio 2018 sia nei confronti delle amministrazioni inadempienti sia di quanti per propaganda e interessi elettorali non hanno firmato un CCNL che (basta saper leggere) ha introdotto sicuri miglioramenti nei diritti di tutte e tutti.

Il 17•18•19 aprile vota Fp Cgil

Scegli chi dà forza ai tuoi diritti!

Il Coordinatore Nazionale Fp Cgil Corte dei conti

Susanna Di Folco

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