Nelle numerose assemblee svoltesi in queste settimane per illustrare ai lavoratori l’ipotesi di CCNL 2016/2018, uno dei punti più discussi è stato l’art 35 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”. Riteniamo utile approfondire le modifiche normative intervenute dal 2011 per fornire una corretta informazione su una materia delicata qual è la salute dei lavoratori. L’art 46 del CCNL 2002/2005 ( permessi retribuiti) prevedeva al c.2 che: ” A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientrano l’effettuazione di visite specialistiche o esami clinici, di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.
Nel 2011 il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall’art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) disponeva : “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” Successivamente la legge n. 125 del 30 ottobre del 2013 apportò le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.Nel 2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio, interpretando la legge n. 125 del 2013, aveva impartito disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni fornendo i seguenti chiarimenti “a seguito dell’entrata in vigore della novella, (legge n.125 del 2013) per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali,( ovvero le 18 previste dall’art 46 del CCNL 2002/ 2005) secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. Contro questa circolare la CGIL presentò un ricorso al TAR del Lazio, che con la sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, annullò la Circolare Ministeriale n.2/2014 della Funzione Pubblica e affermò che l’Amministrazione non può emanare una circolare per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto. La Circolare Ministeriale impugnata , affermarono i giudici amministrativi “è illegittima” in quanto “la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”. Questa decisione del TAR ha permesso alle OO.SS di aggiornare la normativa in sede di rinnovo contrattuale, e ha costretto il Dipartimento della Funzione Pubblica a trovare soluzioni condivise con i sindacati in sede negoziale. Quindi era obbligatorio regolamentare contrattualmente tale istituto per evitare ulteriori interventi restrittivi da parte del legislatore. Il nuovo art. 35 del CCNL, in aggiunta alle 18 ore previste dall’art 46 del precedente CCNL, ne introduce ulteriori 18 ” per l’espletamento di visite e terapie”, che utilizzate a ore non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia. Per ulteriore chiarezza ricordiamo che è sempre possibile utilizzare “ l’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, come disposto dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/200, e ribadito dalla sentenza del Tar Lazio, nei casi previsti dall’art 35 del CCNL: comma 11, nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto. comma 12 nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie. comma 14, nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In sintesi il nuovo CCNL prevede più tutele rispetto al precedente CCNL e armonizza le modifiche legislative intervenute durante i 9 anni di blocco contrattuale. Se queste ulteriori tutele sono una delle motivazioni che hanno portato FLP e USB a non sottoscrivere l’ipotesi di CCNL, dovrebbero spiegare a tutti i lavoratori perché nel 2005 hanno sottoscritto un CCNL che prevedeva in tutto solamente 18 ore, sia per motivi personali sia per l’effettuazione di visite specialistiche o esami clinici. Se 18 ore erano considerate adeguate nel 2005 , perché adesso 18+18 = 36 ore sono insufficienti per tutelare la salute dei lavoratori?
Roma 12 febbraio 2018
FP CGIL Nazionale
Luciano Boldorini