Vi informiamo che è stata pubblicata sul sito del Dipartimento di Funzione Pubblica la Circolare N° 1/2018 che fornisce a tutte le Amministrazioni Pubbliche indicazioni e chiarimenti circa le misure aggiuntive all’attuazione dell’ art. 20 del decreto legislativo 75/2017 introdotte con la legge di Bilancio 205/2017.
La Circolare 1/2018, in particolare, specifica e integra alcuni punti già affrontati nella circolare 3/2017.
– Vengono modificate la lettera a) e c) del comma 1 dell’art. 20:
la presenza in servizio successiva al 28 agosto 2015, requisito essenziale per le procedure, può essere posseduta in una delle amministrazioni con servizi associati.
Al fine del calcolo dei tre anni negli ultimi otto, i periodi utili possono essere stati effettuati,anche non continuativamente, nelle amministrazioni comunali associate.
A nostro avviso, se ne deduce che il personale delle amministrazioni comunali interessate può partecipare anche alle procedure indette da ciascuna delle amministrazioni associate.
– Vengono modificate le indicazioni contenute nella circolare 3/2017 circa le risorse per il trattamento accessorio del personale stabilizzato. Si precisa che il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente. Si tratta di un ripensamento del Dipartimento di Funzione Pubblica rispetto all’interpretazione data nella circolare n°3/2017 dove si riconosceva la possibilità di utilizzare le risorse utili ai fini delle stabilizzazioni per integrare il fondo del trattamento accessorio oltre i limiti previsti dall’art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/17.
– Per gli enti territoriali delle Regioni a Statuto Speciale che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 259 del D.lgs. 267/2000 la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della Regione.
– Vengono destinate risorse aggiuntive, per le finalità dell’art.20, per il personale precario degli enti pubblici di ricerca
– Viene chiarito, con la modifica del comma 11 dell’art. 20 che, per il SSN, le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’art. 20 si applicano al personale dirigenziale e non.
– Il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi prevista nel decreto legislativo 75/2017 dal 1 gennaio 2018, è posticipato al 1 gennaio 2019.
Per completezza di informazione vi alleghiamo anche il testo integrale della Circolare.
Area Sindacale FP CGIL
Francesca De Rugeriis