Roma, 12 gennaio 2018
Le scriventi organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo sulle progressioni economiche,stanno riscontrando diverse criticità nella procedura che vengono segnalate dai lavoratori man mano che procedono alla stesura delle istanze. Tali criticità vengono schematicamente di seguito riportate:
1. Nello schema di domanda dell’organizzazione giudiziaria ed in quello dell’amministrazione penitenziaria è specificato che l’anzianità di servizio nel comparto ministeri è calcolata al netto dell’anzianità di servizio nello stesso profilo professionale e nella fascia retributiva attuale (“…di prestare servizio nel Comparto Ministeri – Profilo professionale del Ministero della Giustizia ad eccezione del periodo di servizio già indicato nel punto A…”). Tale specificazione è arbitraria in quanto non trova riscontro nel testo dell’accordo e nel testo del bando dell’organizzazione giudiziaria (trova viceversa riscontro nel bando dell’amministrazione penitenziaria). Nei predetti documenti (ad eccezione del bando dell’amministrazione penitenziaria) è prevista l’attribuzione del punteggio di 0,5 per ciascun anno di servizio prestato (o frazione superiore a sei mesi) nel comparto ministeri -profili professionali del ministero della giustizia e nient’altro. Per la motivazione sopraesposta è necessaria una tempestiva rettifica dello schema di domanda, per evitare errori nella compilazione, nonché la rettifica del bando dell’amministrazione penitenziaria).
2. Nell’art. 2 dell’accordo è precisato che “possono partecipare alla procedura per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che abbiano alla stessa data maturato un’anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza, con esclusione di quelli per i quali è cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della giustizia nel corso dell’anno 2017”. Secondo quanto convenuto pertanto ciò che rileva ai fini della partecipazione alla procedura è, oltre all’essere in servizio con rapporto a tempo indeterminato al 1.1.2017, il possedere una anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza. Mentre i bandi riportano fedelmente tale assunto, gli schemi di domanda aggiungono requisiti non previsti dall’accordo ossia quello del profilo professionale (“di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione della Giustizia e di aver maturato al 1 gennaio 2017 un’anzianità di servizio nello stesso profilo professionale e nella fascia retributiva di appartenenza di almeno due anni”) ovvero quello dell’amministrazione (“di aver maturato,alla data di pubblicazione del bando un’anzianità di servizio nell’Amministrazione della Giustizia nella fascia retributiva di appartenenza di almeno due anni”). Considerato chela previsione di tali ulteriori requisiti è arbitraria, si richiede la rettifica degli schemi di domanda sempre al fine di evitare errori nella compilazione ovvero, nello specifico, che lavoratori i quali hanno l’anzianità di fascia ma non di amministrazione e/o di profilo siano indotti a non presentare l’istanza.
3. Nel modello di domanda dell’amministrazione penitenziaria ed in quello della Giustizia minorile è precisato che il servizio prestato in altro “comparto del Ministero della Giustizia”viene valutato alla stregua del servizio prestato in altra pubblica amministrazione(punteggio 0,1 all’anno). Tale assunto è arbitrario perché non trova riscontro né nella lettera dell’accordo né nella lettera del bando. Le scriventi organizzazioni sindacali chiedono pertanto la immediata correzione degli schemi di domanda al fine di evitare errori nella compilazione.
4. Permangono ancora incertezze in merito alla certificazione da parte dei dirigenti amministrativi e dei magistrati dirigenti del raggiungimento degli obiettivi da parte dei lavoratori degli uffici giudiziari. La nota circolare diramata dalla direzione generale del personale,da noi richiesta, non ha sortito gli effetti sperati. Pertanto occorre un nuovo intervento il quale chiarisca che la valutazione va rilasciata d’ufficio ai lavoratori e che nell’organizzazione giudiziaria la stessa fa riferimento in via esclusiva alla contrattazione integrativa di ciascun ufficio relativa al FUA degli anni 2013/2014/2105 ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio e/o all’unità organizzativa.
5. Non risulta possibile dichiarare nella domanda i periodi di lavoro a tempo determinato che il personale ha svolto negli uffici. Sul punto si rammenta che l’accordo fa riferimento al servizio prestato nel ministero della giustizia senza alcuna distinzione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato. Pertanto occorre porre in essere in tempi rapidi quanto necessario per consentire ai lavoratori di dichiarare i periodi a tempo determinato svolti al fine di ricevere anche per gli stessi il punteggio previsto dall’accordo e dal bando.
6. Per quanto concerne la procedura telematica di inoltro delle domande si richiede l’inserimento nel Form di domanda anche di una ulteriore casella di testo adibita a campo “note”nel quale il candidato possa annotare ogni utile precisazione di quanto dichiarato nei campi a risposta obbligatoria.
Considerata la rilevanza delle problematiche, la cui positiva soluzione è fondamentale per evitare l’incardinarsi di un contenzioso innanzi all’AG competente, e la circostanza che per molti giorni il cattivo funzionamento delle procedure telematiche ha impedito al personale giudiziario di inoltrare le domande, le scriventi organizzazioni sindacali, in aggiunta alle istanze in premessa formulate, chiedono un differimento di almeno quindici giorni del termine di presentazione delle domande.
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